Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/2001, n. 7628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7628 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S P1 762 8% 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1899/00 17501 Dott. IU IANNIRUBERTO Presidente Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud. 11.4.01 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ISPETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO e DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO Di BARI, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi.
- ricorrenti -
contro
IL VI s.n.c. - intimata - 1784 avverso la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia n.71 del 16.10.1999, reg. gen. n.8312/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16.10.1999 il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, decidendo sul ricorso proposto dalla IL VI s.n.c. di OV IU e C. nei confronti del Ministero del Lavoro - Ispettorato Provinciale di Bari avverso ordinanza ingiunzione n.15357 per aver consegnato a quattro dipendenti dei modelli 01/M, contenenti dati inesatti relativi alle retribuzioni assoggettate a contribuzione, accoglieva l'opposizione. Osservava in motivazione che il condono previdenziale di cui all'art.4 del d.l. n.6 del 1993, del quale aveva usufruito l'impresa, estingue i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, dizione tanto ampia che non poteva non comprendere anche la violazione amministrativa di cui al quinto comma dell'art. 4 del d.l. n.352 del 1978. Propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo l'Ispettore Provinciale e la Direzione Provinciale del Lavoro di Bari, l'intimata non si è costituita. -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del D.L. n.6 del 1993 1 ricorrente i ricorrenti, dopo avere contestato l'insufficienza della motivazione della ordinanza ingiunzione, deducono nel merito che l'applicazione del condono anche alla violazione amministrativa contestata presuppone l'invio ai lavoratori di modelli 01/M rettificativi di quelli contenenti le inesatte comunicazioni. La censura è infondata. Va precisato che nel ricorso per cassazione è erroneamente indicato il Tribunale di Bari, in luogo di Trani, come l'organo che ha emesso la sentenza, ma l'errore materiale è agevolmente rilevabile in quanto la sezione distaccata di Ruvo di Puglia, che ha emesso la sentenza, fa parte del Tribunale di Trani. Inoltre la sentenza impugnata riguarda l'opposizione alla sola ordinanza ingiunzione n.15357 del 1995, e non anche la 15356 del 1995, come erroneamente indicato nel ricorso, e che il Tribunale non ha condiviso i denunciati vizi della motivazione della ordinanza ingiunzione in quanto la motivazione della sentenza è incentrata unicamente sulla estinzione, per effetto dell'art.4 del d.l. n.6 del 1993 convertito con legge n.63/93, della violazione di cui all'art.4 quinto comma del d.l. n.352 del 1978, convertito con legge n.467/78. L'articolo 4 citato prevede che anmualmente i datori di lavoro devono presentare all'INPS denuncia nominativa dei lavoratori occupati l'anno precedente contenente le retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi e tutti i dati necessari per - 3- l'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza. Il datore di lavoro è tenuto inoltre a consegnare estratto della denuncia a ciascun lavoratore. Il quinto comma prevede una sanzione amministrativa per il datore di lavoro che non consegni al lavoratore la copia della denuncia o l'estratto ovvero se la stessa contenga dati inesatti. La norma, che evidentemente è diretta a consentire al lavoratore il controllo della propria posizione contibutiva, sanziona, oltre che l'omissione, l'inesattezza dei dati. La norma, anche se diretta a tutelare interessi diversi da quelli dell'Istituto assicuratore, impone un onere che è certamente connesso con la denuncia ed il versamento dei contributi. Il ricorrente non contesta che il condono si estenda alla violazione amministrativa, costituita dall'aver fornito ai lavoratori dati inesatti in ordine alle retribuzioni assoggettate a contribuzione, quale onere accessorio connesso con la demuncia ed il versamento dei contributi, come previsto dal 4° comma dell'art. 4 del d.l. n.6 del 1993, ma deduce il mancato inadempimento di un ulteriore onere di comunicazione, non previsto dalla predetta norma ai fini dell'estinzione della sanzione amministrativa, da essa prevista unicamente come conseguenza del versamento delle somme di cui al primo comma del medesimo articolo entro il 31 marzo 1993. Il ricorso va pertanto rigettato. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità essendo il ricorrente soccombente e l'intimata non costituita. -4-
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma l'11 aprile 2001 Il esidente Il Consigliere est. Feen and Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -5 610. 2001 E oggi,. R P IL CANCELLIERE 8 3 0 0 1 . . A T S I N S R D A A , 1 ' T 7 L , O - L L A 8 L E S - E D O 1 P B 1 I S I S I D E N N E G A G S G T O I S E A A L O D P O E A T M , I T L I O L A R R E I D T B D S E I T G O E N E R S E -5-