Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/07/2003, n. 10530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10530 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE UPREMA DACASSAZIONE4 0530/ 03 Oggetto rilascio immopile gia concesso in Colcodato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G. N. 14505/00 Cron. 23544 | Dott. Francesca TROMBETTA Rel. Consigliere Rep. 2757 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud. 04/02/03 Dott. Emilio MIGLIUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA FT2 sul ricorso proposto da: FE LA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GUIDO BELMONTE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
I OR NG VA EM ELENA, elettivamente domiciliate in ROMA VLE RICCARDO GRAZIOLI LANTE, 76- P I T MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA T E IASONNA, difesa dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 nonchè centro 192 -1- RA NGȚ avverso la sentenza n. 1311/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 25/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/03 dal Consigliere Dott. Francesca | TROMBETTA;
NN ATTIGENTI, deposita delegaudito 1'Avvocato dell'Avvocato Ernesto PROCACCINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta AR CESQUI che ha concluso FIL per il rigetto. -2- -- -- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GE MO, proprietaria dell'appartamento sito al 3° p. scala B int. 10 dell'edificio di via Mazzini 38 in Frattamaggiore, acquistato da TI Vito con rogito Not. De Luca 18.X.1979, stipulato in rappresentanza della istante, all'epoca minore, dai genitori MO IO e EM Elena, con atto di citazione del 14 17 luglio 1995, unitamente alla madre EM Elena, proprietariw in forza di scrittura privata 15.12.79 stipulata con lo stesso TI, dei beni F72 mobili esistenti nel suddetto appartamento, convenivano davanti al Tribunale di Napoli RO TI NZ EL e superstite e figlio del defunto danteconiuge causa, e deducendo che la prima occupava senza titolo l'appartamento e deteneva senza titolo, i mobili descritti nella scrittura privata, chiedevano che la stessa fosse condannata, al rilascio dell'appartamento ed alla consegna dei rispettive proprietarie, oltre almobili, alle risarcimento danni;
e che fosse dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia diritto di TI NZ sugli stessi beni. Costituitasi la sola RO, nel merito 3 contestava la domanda assumendo di detenere l'immobile e i mobili in virtù di comodato per tutta la durata della vita, intercorso con il TI e confermato dalle stesse attrici. Espletata l'istruttoria con espletamento di interrogatorio formale ed escussione testi, il Tribunale, affermata la propria competenza a decidere, con sentenza definitiva 14 luglio 1998 condannava la RO al rilascio dell'appartamento ed alla consegna dei mobili, oltre al risarcimento danni, da liquidarsi in separato giudizio, ed al FT2 rimborso delle spese di lite. Su impugnazione della RO la corte di appello di Napoli, con sentenza 25 maggio 2000 confermava nel merito la decisione di rilascio dell'appartamento e dei mobili. Per quanto interessa il presente giudizio la corte nega fondamento all'assunto della RO secondo il quale il comodato dell'appartamento, già sarebbe stato,concessole dal marito, successivamente al decesso di costui (avvenuto il 7.1.83), confermato per tutta la durata della vita della comodataria dai genitori della proprietaria i quali avevano la gestione dell'immobile. Precisa, infatti, la corte che, alla morte del TI, la MO già maggiorenne (dall'1.1.82) era l'unico soggetto legittimato a disporre validamente del cespite. Nega, ancora, la corte che alcun elemento di prova sia stato addotto a sostegno della dedotta disponibilità di fatto dell'immobile da parte dei genitori della MO, dovendosi ritenere mere congetture sia la giovane età della proprietaria sia la provenienza paterna del danno per l'acquisto, sia la rigida struttura della famiglia di paese. Inoltre, essendo la disponibilità di fatto del #12 bene destinata a cessare ad nutum, essa secondo la corte, non legittima la costituzione di un titolo in contrasto con i reali interessi del proprietario. Quanto al silenzio che la MO avrebbe serbato quando sua madre assicurava alla RO il comodato a vita, la corte precisa che esso non riveste il valore concludente di adesione e ciò in quanto, pur essendo noto alla RO che proprietaria era la MO, non ne sollecitò mai il consenso, né la MO aveva alcun onere 0 dovere di parlare;
per cui al silenzio da lei ostinatamente serbato non poteva attribuirsi altro significato se non quello di mancata adesione alle parole materne, tenendo 5 www.. conto altresì che quel comportamento era dettato da ragioni di cortesia e convenienza data l'atmosfera luttuosa che gravava su quegli incontri. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la RO alla quale resistono con controricorso la MO e la EM che hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione: 1) -la contraddittorietà (oltre che insuf- ficienza) della motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato dalle parti (art. 360 FTL n. 5 c.p.c.) - per avere la corte d'appello, negando che il silenzio serbato dalla MO, mentre la propria madre assicurava in sua presenza alla vita dell'immobile,RO il comodato a configurasse l'adesione della stessa MO al suddetto contratto, contraddittoriamente affermato: A) da un lato che il silenzio era necessitato da ragioni di cortesia e convenienza (data l'età delle parti e la circostanza del lutto vedovile) avallando in tal modo una immagine della MO (remissiva alla volontà dei genitori e sensibile alle esigenze abitative dell'anziana vedova) il cui silenzio non poteva esprimere altro che consenso alla gestione dei genitori;
6 B) dall'altro lato che il solo fatto di essere già maggiorenne conferiva al silenzio ostinatamente serbato dalla MO nella circostanza menzionata il significato di mancata adesione alla volontà materna;
2) -1'omessa applicazione dell'art. 2729 C.C., 1'insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la corte d'appello, negando che risultassero elementi di prova in ordine alla disponibilità di fatto dell'immobile de da parte dei genitori della MO,quo, FT2 erroneamente omesso di valutare congiuntamente e gravità, precisione esotto l'aspetto della concordanza le circostanze di fatto addotte a prova dai ricorrenti (giovane età della MO, pagamento dell'immobile con danaro del padre intestato alla figlia, rigidità dei costumi di una famiglia di paese, assicurazione data dai genitori in presenza della figlia alla continuazione del comodato vita natural durante); 3)-la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e ss. c. civ., nonché l'insufficienza di motivazione su un punto decisivo - per avere la corte d'appello, nell'affermare che, una volta MO in quanto raggiunta la maggiore età, la 7 proprietaria era l'unico soggetto legittimato a disporre dell'immobile ed a concederlo in comodato, erroneamente escluso che tale contratto possa essere stipulato da chi ha la sola disponibilità di fatto dell'immobile, confondendo la cessazione ad disponibilità delnutum della bene con l'opponibilità al proprietario del comodato stipulato da chi ha la disponibilità di fatto del bene. Il ricorso è infondato. Quanto al 1° motivo, il dedotto vizio di 772 motivazione non sussiste, né sotto il profilo della contraddittorietà, né sotto quello (peraltro non specificato) dell'insufficienza della motivazione. È chiara, infatti e niente affatto contraddittoria, la ratio decidendi che ha portato la corte d'appello a negare al silenzio tenuto comportamento della dalla MO, rispetto al propria madre (che assicurava alla RO, vita natural durante il comodato dell'immobile) il valore di adesione alle promesse materne, e quindi di consenso alla nascita di un nuovo contratto di comodato а vita, che facesse riferimento alla stessa MO come stipulante. La corte d'appello, infatti, sul presupposto 8 -- non è idoneo implicito che il silenzio, di per sé, in presenza a perfezionare l'accordo; ma che esso, circostanze significative può valere come di manifestazione tacita di volontà, ha specificato che la conoscenza da parte della RO della titolarità della proprietà del bene in capo alla MO, come l'omessa richiesta da parte della stessa RO di un esplicito consenso al contratto della titolare effettiva dell'immobile, presente sul posto insieme con la madre, in assenza di un о dovere di parlare della MO, nononere FTL rappresentano circostanze tali da attribuire al silenzio de quo un significato univoco. Ed è proprio per rendere esplicita l'equivocità del silenzio della MO che la corte territoriale mette in evidenza come adesso può attribuirsi sia il significato di dissenso dalle iniziative materne, sia di consenso ad esse solo apparente, dettato da ragioni di cortesia e convenienza, con la conseguente esclusione di ogni sua rilevanza contrattuale. Infondato è il II° motivo di ricorso, non essendo la corte di appello incorsa né nella violazione di legge, né nel vizio di motivazione dedotto. 9 La mancanza di prove idonee а dimostrare la disponibilità di fatto dell'immobile de quo, da parte dei genitori della MO, è stata, infatti, affermata dalla corte, dopo aver preso in esame tutte le circostanze di fatto addotte dalla ricorrente, ritenute motivatamente, con giudizio discrezionale riservato alla corte, non caratteri disufficientemente dotate di quei gravità, precisione e concordanza atti a desumere da esse, univocamente, secondo l'id plerumque potere di fatto dei FT2 accidit, l'incondizionato suddetti genitori di disporre del bene di proprietà della figlia, a prescindere dalla sua volontà, per tutta la durata della vita della RO. Il motivo va, pertanto, respinto. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, la censura va disattesa. La corte d'appello, invero, non ha negato che chi abbia la disponibilità di fatto del bene non concederlo in comodato;
ma, nell'affermare possa l'unico soggetto legittimato a disporre che validamente del cespite era la MO, in quanto maggiorenne e titolare del diritto di proprietà sul bene, non ha fatto che affermare una regola generale secondo la quale si è legittimati a 10 disporre delle situazioni giuridiche proprie e non di quelle altrui, tant'è che, ove ciò accada, il inefficace nei confronti del verocontratto è titolare del diritto cioè è a lui non opponibile. Nella specie, pertanto, il contratto di comodato, anche ove fosse stato posto in essere dai genitori della MO, contro la sua volontà, nel conflitto con il titolo d'acquisto della proprietà, FT2 non potrebbe mai prevalere, come correttamente deciso nella sentenza impugnata. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente, soccombente va condannata al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del presente giudizio liquidate in euro 95,20- oltre 1.500,00 per onorario. Così deciso in Roma il 4.2.2003. Francesca TA est. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE - 3 LUG. 2003 AR Di NuzzoAR Di ГО Oggi, TL CANCELLIERE AR Di Nuzzo D. Amon