CASS
Sentenza 17 gennaio 2023
Sentenza 17 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2023, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla responsabilità civile. Rigetto nel resto udito il difensore E' presente l'avvocato LACAGNINA GIUSEPPE del foro di CALTANISSETTA in difesa di: RESPONSABILE CIVILE il quale chiede il rigetto del ricorso. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato UR NC del foro di MESSINA in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 1401 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 27/09/2022 BA NC l'avv GALLUPPI MARIO il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato CANDIDO BONAVENTURA del foro di MESSINA in difesa di: PARTE CIVILE l'avv DE MATTEIS ANTONIO FORO MESSINA deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione 2 RITENUTO IN FATTO 1. TE AN ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili nei confronti dell'TE, al quale era stato addebitato di avere, in sede di visita ginecologica della paziente LA CA, in data 6 marzo 2012, sottovalutato l'esame ecografico, dal quale risultava una raccolta pelvica ipoecogena (fluida) a contenuto misto, nonché il trascorso operatorio e le complicanze alle quali la paziente era andata incontro a seguito dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta e della mancata individuazione della lesione, omettendo di eseguire sulla paziente ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., poiché l'imputazione fa riferimento esclusivamente a un profilo di responsabilità omissiva mentre la sentenza addebita all'imputato una condotta connmissiva, consistita nell'aver provocato la perforazione della cupola vaginale e l'apertura di un varco nel sigma della paziente, del tutto eterogenea rispetto alla condotta contestata. 2.1. Erroneamente la Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili nei confronti del responsabile civile Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina, che aveva impugnato la pronuncia di primo grado ma non nel capo di sentenza concernente le statuizioni civili. Né peraltro detto capo di sentenza era stato oggetto di impugnazione da parte degli altri appellanti. 2.2. In ogni caso la predetta revoca delle statuizioni civili nei confronti dell'Azienda ospedaliera è erronea, poiché l'imputato operava intra moenia ed era a ciò regolarmente autorizzato dall'ospedale e dunque l'attività del medico non poteva essere qualificata come attività privata, tant'è che tutti gli atti defensionali presentati dal responsabile civile nell'ambito del presente processo contestano la responsabilità dei medici imputati e affermano l'insussistenza di profili di imperizia, imprudenza e negligenza ma si dimostrano sempre ben consapevoli dell'obbligo dell'Azienda ospedaliera di risarcire i danni anche per l'operato dei sanitari in intra moenia c.d. "allargata" e cioè allorché il medico operi presso il proprio studio. Ragion per cui non è dato sapere da dove la Corte d'appello abbia tratto il convincimento secondo cui il responsabile civile aveva sostenuto che la condotta posta in essere il 6 marzo 2012 fosse riconducibile all'attività che il ginecologo svolgeva privatamente presso il proprio studio. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Secondo un consohdato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di AN;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019). 1.1. Nel caso di specie, i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti nell'imputazione, ragion per cui l'imputato è stato senz'altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Nell'imputazione è, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa alla sottovalutazione dell'esame ecografico, dal quale risultava una raccolta pelvica ipoecogena (fluida) a contenuto misto, del trascorso operatorio e delle complicanze intervenute, nonché all'omissione dell'esecuzione sulla paziente di ulteriori ricoveri e interventi chirurgici. Ed è proprio questo l'addebito che è stato confermato nella sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo che gli esiti dell'ecografia ginecologica effettuata presso lo studio del dr. TE in data 6 marzo 2012 imponevano l'immediato ricovero della paziente in ambiente ospedaliero. Se infatti, nonostante i trattamenti chirurgici e terapeutici, a distanza di un così apprezzabile lasso di tempo, nello scavo pelvico della paziente, malgrado il 2 permanere del drenaggio, continuava a formarsi liquido ad ecogenicità mista, a contorni sfumati, delle dimensioni di mm 55 x 15, e se, come aveva riferito la LA in maniera lineare, durante la visita il dr. TE le aveva iniettato in vagina una sostanza che era fuoriuscita nel sacchetto del drenaggio, era dovere del sanitario disporre l'immediato ricovero della paziente e non inviarla al domicilio. Dunque il giudice a quo ha ritenuto di tutta evidenza la sottovalutazione dell'esame ecografico, in quanto l'TE, anziché approfondire in ambito ospedaliero le ragioni del riformarsi di una raccolta a contenuto misto, a distanza di dieci giorni dalle dimissioni della paziente, pervicacemente si ostinò ad effettuare manovre su tessuti indeboliti e, all'esito, nonostante la fuoriuscita del liquido iniettato, rimandò a casa la paziente. Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante la piena coincidenza fra l'addebito contestato e quello ritenuto in sentenza. Nè può argomentarsi in senso contrario sulla base del rilievo che il giudice a quo abbia evidenziato che l'TE già in data 16 febbraio 2012 aveva determinato un traumatismo mediante la rimozione dei punti dalla cupola vaginale e che, da ultimo, pur avendo verificato, attraverso l'ennesima ecografia endovaginale, che ancora una volta si era formata una raccolta nello scavo pelvico, nonostante il drenaggio, aveva insistito nell'introdurre siringhe e pinze nel corpo della paziente, provocando, evidentemente in concomitanza con il forte dolore percepito dalla paziente, l'apertura di un varco nel sigma che era adeso alla cupola vaginale. E' stato, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ove la contestazione riguardi globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di ravvisare elementi di colpa emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 7/3/2014, Rv. 260161; Sez. 4, n. 31968 del 19/5/2009, Rv. 245313) nonché di aggiungere agli elementi di fatto contestati ulteriori profili di condotta colposa o di specificazione della colpa enucleabili dagli atti processuali, sempre che l'imputato, come nel caso in esame, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni profilo (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, Casucci, Rv. 269601; Sez. 4, n. 27389 del 8/3/2018, Siani, Rv. 273588). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Il responsabile civile, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, ha impugnato la sentenza di primo grado relativamente alla declaratoria di responsabilità dei medici imputati e non ha dunque alcun rilievo che non abbia specificamente impugnato il capo di sentenza relativo alle statuizioni civili, poiché l'affermazione 3 della responsabilità dell'imputato costituisce l'indefettibile presupposto della condanna del responsabile civile e pertanto, laddove le doglianze involgano la ricostruzione dei lineamenti fattuali della vicenda sub iudice, esse attingono, implicitamente ma inequivocabilmente, anche l'affermazione della responsabilità civile. Dunque la tematica relativa all'an della responsabilità dell'Azienda ospedaliera rientrava appieno nel devolutum e correttamente la Corte d'appello l'ha affrontata e risolta attraverso l'iter logico - giuridico che analizzeremo nel paragrafo seguente. 3. L'ultimo motivo di ricorso non può trovare !ingresso in questa sede, esaurendo la propria rilevanza sul piano del merito. Al riguardo, il giudice a quo ha posto in rilievo che trattavasi di attività privata, esercitata dal ginecologo presso il proprio studio. Di qui la conclusione secondo la quale nessuna responsabilità poteva da essa derivare in capo all'Azienda ospedaliera. Trattasi di motivazione congrua, esauriente, del tutto idonea a dar conto dell'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, in quanto la circostanza inerente allo svolgimento di un'attività professionale a titolo privato e non intra moenia costituisce profilo di fatto, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in disamina, da adeguata motivazione. 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile LA CA in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori, come per legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile LA CA in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori, come per legge. Così deciso il 27/9/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla responsabilità civile. Rigetto nel resto udito il difensore E' presente l'avvocato LACAGNINA GIUSEPPE del foro di CALTANISSETTA in difesa di: RESPONSABILE CIVILE il quale chiede il rigetto del ricorso. E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato UR NC del foro di MESSINA in difesa di: Penale Sent. Sez. 4 Num. 1401 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DI SALVO EMANUELE Data Udienza: 27/09/2022 BA NC l'avv GALLUPPI MARIO il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. E presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avvocato CANDIDO BONAVENTURA del foro di MESSINA in difesa di: PARTE CIVILE l'avv DE MATTEIS ANTONIO FORO MESSINA deposita conclusioni scritte alle quali si riporta e nota spese delle quali chiede la liquidazione 2 RITENUTO IN FATTO 1. TE AN ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art 590 cod. pen. perché estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili nei confronti dell'TE, al quale era stato addebitato di avere, in sede di visita ginecologica della paziente LA CA, in data 6 marzo 2012, sottovalutato l'esame ecografico, dal quale risultava una raccolta pelvica ipoecogena (fluida) a contenuto misto, nonché il trascorso operatorio e le complicanze alle quali la paziente era andata incontro a seguito dell'intervento chirurgico a cui era stata sottoposta e della mancata individuazione della lesione, omettendo di eseguire sulla paziente ulteriori ricoveri ed interventi chirurgici. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., poiché l'imputazione fa riferimento esclusivamente a un profilo di responsabilità omissiva mentre la sentenza addebita all'imputato una condotta connmissiva, consistita nell'aver provocato la perforazione della cupola vaginale e l'apertura di un varco nel sigma della paziente, del tutto eterogenea rispetto alla condotta contestata. 2.1. Erroneamente la Corte d'appello ha revocato le statuizioni civili nei confronti del responsabile civile Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina, che aveva impugnato la pronuncia di primo grado ma non nel capo di sentenza concernente le statuizioni civili. Né peraltro detto capo di sentenza era stato oggetto di impugnazione da parte degli altri appellanti. 2.2. In ogni caso la predetta revoca delle statuizioni civili nei confronti dell'Azienda ospedaliera è erronea, poiché l'imputato operava intra moenia ed era a ciò regolarmente autorizzato dall'ospedale e dunque l'attività del medico non poteva essere qualificata come attività privata, tant'è che tutti gli atti defensionali presentati dal responsabile civile nell'ambito del presente processo contestano la responsabilità dei medici imputati e affermano l'insussistenza di profili di imperizia, imprudenza e negligenza ma si dimostrano sempre ben consapevoli dell'obbligo dell'Azienda ospedaliera di risarcire i danni anche per l'operato dei sanitari in intra moenia c.d. "allargata" e cioè allorché il medico operi presso il proprio studio. Ragion per cui non è dato sapere da dove la Corte d'appello abbia tratto il convincimento secondo cui il responsabile civile aveva sostenuto che la condotta posta in essere il 6 marzo 2012 fosse riconducibile all'attività che il ginecologo svolgeva privatamente presso il proprio studio. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Secondo un consohdato orientamento giurisprudenziale, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di AN;
Sez. U, n. 36551 del 15/7/2010, Carelli, Rv. 248051). Occorre dunque verificare se l'imputato attraverso l'itinerario processuale esperito sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione. Il suddetto principio non impone, quindi, una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente. Ne deriva che di violazione del principio in disamina può parlarsi solo nel caso in cui il mutamento della cornice accusatoria abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tale da menomare il diritto di difesa proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti e da determinare un concreto regresso sul piano dei diritti difensivi (Sez. 4, n. 22214 del 12 aprile 2019). 1.1. Nel caso di specie, i lineamenti fattuali della condotta sono chiaramente scolpiti nell'imputazione, ragion per cui l'imputato è stato senz'altro posto in condizioni di rendersi ampiamente conto della sostanza dell'addebito mossogli e di elaborare ogni più opportuna strategia difensiva. Nell'imputazione è, infatti, enunciata, con precisione, la contestazione relativa alla sottovalutazione dell'esame ecografico, dal quale risultava una raccolta pelvica ipoecogena (fluida) a contenuto misto, del trascorso operatorio e delle complicanze intervenute, nonché all'omissione dell'esecuzione sulla paziente di ulteriori ricoveri e interventi chirurgici. Ed è proprio questo l'addebito che è stato confermato nella sentenza impugnata, dalla motivazione della quale emerge come il giudice a quo abbia posto in rilievo che gli esiti dell'ecografia ginecologica effettuata presso lo studio del dr. TE in data 6 marzo 2012 imponevano l'immediato ricovero della paziente in ambiente ospedaliero. Se infatti, nonostante i trattamenti chirurgici e terapeutici, a distanza di un così apprezzabile lasso di tempo, nello scavo pelvico della paziente, malgrado il 2 permanere del drenaggio, continuava a formarsi liquido ad ecogenicità mista, a contorni sfumati, delle dimensioni di mm 55 x 15, e se, come aveva riferito la LA in maniera lineare, durante la visita il dr. TE le aveva iniettato in vagina una sostanza che era fuoriuscita nel sacchetto del drenaggio, era dovere del sanitario disporre l'immediato ricovero della paziente e non inviarla al domicilio. Dunque il giudice a quo ha ritenuto di tutta evidenza la sottovalutazione dell'esame ecografico, in quanto l'TE, anziché approfondire in ambito ospedaliero le ragioni del riformarsi di una raccolta a contenuto misto, a distanza di dieci giorni dalle dimissioni della paziente, pervicacemente si ostinò ad effettuare manovre su tessuti indeboliti e, all'esito, nonostante la fuoriuscita del liquido iniettato, rimandò a casa la paziente. Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante la piena coincidenza fra l'addebito contestato e quello ritenuto in sentenza. Nè può argomentarsi in senso contrario sulla base del rilievo che il giudice a quo abbia evidenziato che l'TE già in data 16 febbraio 2012 aveva determinato un traumatismo mediante la rimozione dei punti dalla cupola vaginale e che, da ultimo, pur avendo verificato, attraverso l'ennesima ecografia endovaginale, che ancora una volta si era formata una raccolta nello scavo pelvico, nonostante il drenaggio, aveva insistito nell'introdurre siringhe e pinze nel corpo della paziente, provocando, evidentemente in concomitanza con il forte dolore percepito dalla paziente, l'apertura di un varco nel sigma che era adeso alla cupola vaginale. E' stato, infatti, chiarito, in giurisprudenza, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ove la contestazione riguardi globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di ravvisare elementi di colpa emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 35943 del 7/3/2014, Rv. 260161; Sez. 4, n. 31968 del 19/5/2009, Rv. 245313) nonché di aggiungere agli elementi di fatto contestati ulteriori profili di condotta colposa o di specificazione della colpa enucleabili dagli atti processuali, sempre che l'imputato, come nel caso in esame, abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni profilo (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, Casucci, Rv. 269601; Sez. 4, n. 27389 del 8/3/2018, Siani, Rv. 273588). 2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento. Il responsabile civile, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo Piemonte, ha impugnato la sentenza di primo grado relativamente alla declaratoria di responsabilità dei medici imputati e non ha dunque alcun rilievo che non abbia specificamente impugnato il capo di sentenza relativo alle statuizioni civili, poiché l'affermazione 3 della responsabilità dell'imputato costituisce l'indefettibile presupposto della condanna del responsabile civile e pertanto, laddove le doglianze involgano la ricostruzione dei lineamenti fattuali della vicenda sub iudice, esse attingono, implicitamente ma inequivocabilmente, anche l'affermazione della responsabilità civile. Dunque la tematica relativa all'an della responsabilità dell'Azienda ospedaliera rientrava appieno nel devolutum e correttamente la Corte d'appello l'ha affrontata e risolta attraverso l'iter logico - giuridico che analizzeremo nel paragrafo seguente. 3. L'ultimo motivo di ricorso non può trovare !ingresso in questa sede, esaurendo la propria rilevanza sul piano del merito. Al riguardo, il giudice a quo ha posto in rilievo che trattavasi di attività privata, esercitata dal ginecologo presso il proprio studio. Di qui la conclusione secondo la quale nessuna responsabilità poteva da essa derivare in capo all'Azienda ospedaliera. Trattasi di motivazione congrua, esauriente, del tutto idonea a dar conto dell'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito e dunque esente da vizi logico-giuridici, in quanto la circostanza inerente allo svolgimento di un'attività professionale a titolo privato e non intra moenia costituisce profilo di fatto, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in disamina, da adeguata motivazione. 4. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile LA CA in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori, come per legge.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile LA CA in questo giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori, come per legge. Così deciso il 27/9/2022.