Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2003, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 05 2 14 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZI Lavoro Composta dagli Ill.mi Si Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 20921/00 -- - -- 111111 .11538Rel. Consigliere D'ANGELO Dott. Bruno Cron. Consigliere ! Dott. Pasquale PICONE Rep. ---- Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud.09/01/03 - Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: --- CIGA SERVICE S.R.L.- già S.P.A. (di seguito la "CI Service"), in persona del legale rappresentante pro | tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 20, QUATTRO FONTANE presso lo studio dell'avvocato MATTEO FUSILLO, che lo rappresenta e difende, giusta i delega in atti;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA PAMPALONI EMILIO, ---- OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO VIA - MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli 2003 avvocati VIRGILIO ALLEVA, ENRICO CORNELIO, giusta -1- delega in atti%;B - controricorrente avverso la sentenza n. 9903/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 12/11/99 R.G.N. 193/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/03 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato FUSILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto, CANCELLIERE CI Giovan tandemo -2- 2092100 Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Milano, NI IL, dipendente del gruppo CI con inquadramento al quarto livello, poi promosso al terzo, programmatore, deduceva di essere come analista stato progressivamente demansionato e chiedeva prima in via di urgenza e poi nel merito, di essere reintegrato nelle funzioni originarie e di essere riconosciuto come avente diritto alla qualifica di quadro, oltre a differenze retributive. Sulla resistenza delle convenuta, il pretore rigettava ogni richiesta ed il tribunale di Milano, in sede di appello, con sentenza del 13 ottobre 1999, riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo al lavoratore il diritto ad una integrazione retributiva di L. 26 milioni circa. Avverso la sentenza la CI ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Resiste la intimato con controricorso. Motivi delle decisione Preliminarmente va esaminata la richiesta dell' intimato intesa a sentir dichiarare la inammissibilità del ricorso per essergli esso stato notificato پر personalmente non al difensore del grado di appello. La richiesta va disattesa. Invero, pur rispondendo il fatto alla realtà processuale, va rilevato che nella specie non si verifica la inesistenza della notifica ma la semplice nullità, non mancando essa del tutto dei necessari riferimenti a controparte, nullità peraltro sanata dalla costituzione dell'intimato, che si è difeso anche nel merito, con effetto ex nunc ( ipotesi questa contemplata dal medesimo intimato). Tuttavia il ricorso è inammissibile e va rigettato. Il ricorso invero, dopo aver ripercorso la vicenda processuale, nella parte accenna a vicendein diritto, senza articolare motivi di censura lavorative del dipendente tra Venezia e Milano e puntualizza in fatto, e quindi inammissibilmente, sempre senza articolare specifiche censure, i presupposti sulla base dei quali il lavoratore avrebbe avuto diritto a determinati benefici. Ne segue che il ricorso va rigettato. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1000 oltre ad euro 2000 per onorario Roma, 9 gennaio 2003 Il Presidente И Cons. est. ölffer IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 APR 2803 joggi IL CANCELMERE CANCELLIERE Glovanni Cantermo 2