Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
La figura professionale del dirigente - che in mancanza di una previsione della disciplina collettiva del rapporto di lavoro va determinata alla stregua della nozione legale di tale categoria - è caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritte ad un settore di essa. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha negato la sussistenza di tali requisiti per l'attività di un legale incaricato della trattazione del contenzioso dell'ente datore di lavoro, escludendo l'esistenza di una specifica previsione della contrattazione collettiva per i dipendenti dell'ENEL, relativa alla figura del dirigente che svolge in campi specialistici un ruolo autonomo caratterizzato da un grado di professionalità particolarmente elevato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1999, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FE US, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO n.21, presso lo studio dell'avvocato SANDRO MARIA CARUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PASQUALE PAOLI n.3, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BUCCIANTE, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar ALBERTO IR CAPASSO di Roma del 07/05/97 rep.n. 28353;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5832/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/04/96, R.G.N. 43240/89;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Sandro Maria CARUCCI;
udito l'Avvocato Alfredo BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma SE ET, dipendente dell'ENEL, chiedeva il riconoscimento della qualifica di dirigente in relazione alle mansioni espletate di capo ufficio contenzioso dell'ente, e comunque di responsabile di un settore. Il Pretore adito rigettava la domanda, con decisione che il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 aprile 1996,, confermava sulla base dei seguenti rilievi:
l'appellante aveva lamentato il mancato esame della domanda subordinata fondata sulle previsioni della lettera-accordo ENEL-FNDAI del 22.12.1977, che, per la qualifica di dirigente del grado A considerava specificamente i dipendenti che svolgono in campi specialistici un ruolo autonomo caratterizzato da un grado di professionalità particolarmente elevato;
tale previsione non poteva essere peraltro riferita ad un accordo tra le parti, essendo invece contenuta in una proposta da perfezionare con un'attività futura, che non risultava compiuta;
e per la figura del dirigente di grado A doveva farsi riferimento, in assenza di ogni specificazione, ai criteri generali per l'individuazione dei requisiti tipici della qualifica, costituiti dall'elevato grado di professionalità, dall'autonomia e dal potere decisionale;
doveva essere così verificata l'esistenza o meno di un'attività di alto livello professionale tale da imprimere al settore, attraverso l'adozione di scelte e decisioni indipendenti, un indirizzo autonomo, rispetto al quale le figure sovraordinate si pongano come mera funzione di coordinamento generale;
a tali requisiti non erano ravvisabili per l'attività svolta dal ET, anche se caratterizzata dalla professionalità e specializzazione dell'opera svolta dal legale;
in particolare, non era stata riscontrata l'esistenza di un potere di impartire direttive ed istruzioni.
Avverso questa sentenza il ET propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, al quale l'ENEL resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell'artt. 2103 cod.civ. e degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. (relativamente all'interpretazione del C.C.N.L. 4 aprile 75 come recepito dall'accordo ENEL-FNDAI 16 aprile 1976 e modificato dall'accordo ENEL-RSA 22 dicembre 1977), nonché omessa insufficiente contraddittoria motivazione sui punti essenziali della portata delle norme collettive e della loro applicazione all'interno della struttura dell'ente.
Il ricorrente critica la decisione impugnata con le seguenti considerazioni.
1. Il Tribunale ha omesso di analizzare la struttura dell'ENEL, il cui Statuto inquadra nel personale direttivo solo i dirigenti che la contrattazione collettiva colloca nei superiori livelli D) ed E), attribuendo al Consiglio di Amministrazione dell'ente i provvedimenti di nomina e cessazione dal servizio di tali figure (per il restante personale dirigente la nomina è deliberata dal solo Presidente) e regolando solo per detto personale direttivo la delega dei poteri a dipendenti in posizione subordinata, mentre tra i dirigenti dei livelli inferiori contempla solo i dirigenti di zona del livello B.Tali elementi avrebbero consentito di rilevare che i dirigenti dei livelli A B e C sono privi, nell'espletamento delle loro funzioni, dì autonomia e poteri decisionali "intesi in senso assoluto".
2. Altri spunti interpretativi, non considerati dal Tribunale, erano forniti dalla articolazione dei livelli di dirigenza e nella definizione dei vari dirigenti di primo livello fissata con l'accordo 22 dicembre 1977; l'impostazione seguita (che ritiene utilizzabili per la definizione di tali posizioni solo i criteri generali indicati nella sentenza) trascura altri elementi acquisiti al giudizio, e in particolare la circostanza che al dirigente di livello A non è attribuito neppure il potere di firma di documenti interni alla struttura dell'ente. Il giudice dell'appello non ha tenuto conto della gerarchia di dirigenti prevista dall'accordo del 26 luglio 1973 e delle previsioni dell'accordo del 22 dicembre 1977 con cui era stato costituito un ruolo autonomo di dirigenza livello A, caratterizzato "da un quadro di professionalità particolarmente elevato" e distinto dal dirigente di livello A "Capo Unità", fornito invece di potere direttivo. La disposizione non prevede quindi un'autonomia gerarchica, ma un'autonomia qualitativa derivante dalla professionalità specialistica del lavoratore;
doveva del resto escludersi la configurabilità di decisioni autonome in senso assoluto.
3. I parametri valutativi adottati dal Tribunale "si frantumano sull'ostacolo della logica, risultando giuridicamente inconcepibile e logicamente antinomica l'idea di un'autonomia e di un potere decisionali che non si esprimano tuttavia all'esterno" causa il difetto di potere di firma.
4. Il giudice dell'appello ha considerato le funzioni del ricorrente come proprie dell'avvocato dipendente, e non - come avrebbe dovuto- di un sostituto in forma vicaria del capo servizio;
è stata negata l'evidenza circa i compiti svolti in forma del tutto autonoma per la nomina di legali esterni e di periti, per le istruzioni impartite agli uffici legali periferici, le disposizioni rivolte ai legali esterni, le transazioni raggiunte. Il ricorrente deduce quindi la violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale, e in particolare del principio di cui all'art.1363 c.c., perché non sono state valutate in un unico contesto le disposizioni del C.C.N.L. del 1975 e dell'accordo 22 dicembre 1977;
tali errori interpretativi si sono tradotti nella violazione dell'art. 2103 cod.civ. Nello stesso motivo si sviluppano quindi ulteriori critiche della sentenza impugnata, osservandosi che a) è mancata la pronuncia sul "punto essenziale della domanda interamente incentrata sul riconoscimento del livello A di Dirigente", espressamente previsto dal citato accordo sindacale;
è stato inoltre posto a carico del ricorrente l'onere probatorio che gravava sull'ENEL;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che ha riferito le funzioni del ET a quella tipiche del legale dipendente, in realtà i compiti da considerare non corrispondevano alla attività propria del legale, essendo invece assimilabili all'attività "del sostituto del Capo Servizio perché le funzioni svolte erano vicarie e di stretta competenza del Capo Servizio medesimo";
c) autonomia e potere decisionale sono stati negati sul falso presupposto del mancato conferimento di procure speciali che invece erano state rilasciate al ricorrente fin dai primi anni '60;
l'autonomia veniva del resto attuata con le funzioni svolte dal ricorrente nell'ambito compartimentale "per la mancanza assoluta di controlli da parte del Capo Servizio";
d) il ricorrente non raccoglieva elementi per il Capo Servizio, perche' le sue determinazioni non erano mai soggette all'approvazione di tale preposto al servizio;
e) il Tribunale ha erroneamente valutato le deposizioni testimoniali, in quanto le ragioni poste a base della domanda sono state confermate da tutti i testi tranne uno, e le falsità emerse possono essere "confutate dalla semplice lettura della prova fornita";
f) è stata erroneamente ritenuto che "una fondamentale deposizione" esprimerebbe una valutazione senza riferire di una conoscenza diretta;
risultava invece che il ricorrente aveva realizzato nel 1963 circa duecentocinquanta transazioni dinanzi all'Ufficio provinciale del lavoro;
g) il Tribunale ha erroneamente escluso che il rapporto tra il ET e i legali degli uffici periferici potesse costituire espressione di autonomia;
h) ad avviso del giudice dell'appello, il ET non riferiva direttamente ai direttori: il convincimento espresso sul punto si fonda su una lettera scritta dal Capo Servizio (mai ricevuta dal ricorrente) che non costituiva un valido elemento di prova. Con il secondo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod.civ., illogica, insufficiente ed omessa motivazione, ex art. 360 n.5 cod.proc.civ., deducendosi che il Tribunale ha ignorato completamente la richiesta subordinata diretta al riconoscimento della qualifica di dirigente dall'anno 1976, a sostegno della quale era stati dedotta una "diversa e più complessa situazione" connessa a funzioni di trattazione della materia penale ed assicurativa in area compartimentale. Con il terzo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. ed erronea motivazione sul punto dell'onere della prova, che il Tribunale ha erroneamente posto a carico del ricorrente, nonostante la produzione in giudizio degli accordi sindacali del 1976 e del 1977; l'onere della prova "sull'applicazione di detti accordi e sui vincoli derivanti dai rapporti medesimi competeva all'ENEL".
Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento. Esse riguardano- in relazione all'oggetto dell'indagine svolta dal giudice dell'appello- la questione relativa al diritto alla qualifica di dirigente di livello A, sulla base della disciplina collettiva applicabile per i dipendenti dell'ENEL; non e quindi più in discussione tra le parti la pretesa (originariamente formulata in via principale) dell'inquadramento nel livello B.
Ad avviso del Tribunale, la regolamentazione collettiva richiamata non fornisce una definizione della figura del dirigente collocato nel suddetto livello A;
in particolare, la disciplina applicabile al rapporto non può ritenersi integrata dalla previsione della "lettera accordo ENEL FNDAI" del 22 dicembre 1977, relativa alla figura dei "dirigenti che svolgono in campi specialistici un ruolo autonomo caratterizzato da un grado di professionalità particolarmente elevato", perché su tale specifica posizione di lavoro il documento non esprime una volontà negoziale, ma solo -come si legge nella sentenza una "proposizione o manifestazione di intenti", nell'ambito di una "proposta da perfezionare con una attività futura" (come risulta dall'espressione testuale della lettera che rinvia ad una data successiva la definizione delle posizioni considerate). Tale definizione, mediante accordi integrativi, o anche in via di fatto attraverso nomine o assegnazioni ai livelli considerati, non può ritenersi compiuta, perché l'appellante- sul quale incombeva il relativo onere probatorio, in relazione alle contestazioni della controparte- non ha offerto in proposito alcuna dimostrazione.
Si esclude quindi l'esistenza, nel documento del 1997, di una clausola contrattuale che detti la definizione della figura professionale in questione.
Sul punto, si deve anzitutto rilevare che l'apprezzamento espresso dal Tribunale (secondo cui nella dichiarazione contenuta nel suddetto documento non può essere ravvisata una manifestazione di volontà negoziale impegnativa per l'ente) viene criticato dal ricorrente senza la formulazione di specifiche censure di vizio di motivazione o violazione dei canoni legali di interpretazione dei contratti: sotto il primo profilo, non viene indicato alcun elemento rilevante ai fini della ricostruzione dell'assetto negoziale e trascurato nell'indagine, mentre per il secondo il ricorrente si limita a criticare la mancata interpretazione complessiva del C.C.N.L. del 1975 e dell'accordo del 1977, sul presupposto che quest'ultimo costituisca parte integrante della regolamentazione invocata.
Ciò posto, appare del tutto corretta l'affermazione (criticata in particolare nel terzo motivo) secondo cui spettava all'attore in primo grado dimostrare l'esistenza del regime contrattuale dedotto a sostegno della pretesa. La statuizione non fa infatti riferimento come i richiami alla attuazione o esecuzione dell'accordo del 1977 potrebbero far supporre- ad un fatto impeditivo o estintivo del diritto azionato, ma ad un fatto costitutivo della domanda, corrispondente ad una situazione soggettiva derivante da una clausola contrattuale vincolante per le parti del rapporto, la prova della quale doveva essere evidentemente fornita dall'attore in primo grado. Ugualmente immune da censure appare poi il successivo passo della motivazione, con cui si rileva l'assenza di una definizione contrattuale dei contenuti professionali delle posizioni proprie del livello A della categoria dirigenziale -per il quale la disciplina contrattuale si limita alla qualificazione di "dirigenti" senza altra specificazione- e si afferma quindi (in applicazione dei principi più volte enunciati da questa Corte: v. per tutte Cass. 3 aprile 1992 n. 4103, 11 marzo 1996 n. 1963) la necessità di far riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza per l'identificazione dei requisiti tipici della categoria, che la sentenza indica nell'elevato grado di professionalità, nell'autonomia e nel potere decisionale. L'indagine è stata così diretta alla verifica di un'attività di alto livello professionale, che, attraverso l'adozione di scelte e decisioni indipendenti, "imprima al settore un indirizzo autonomo, rispetto al quale le figure sovraordinate si pongano come mera funzione di coordinamento generale"; questa impostazione corrisponde pienamente al costante orientamento secondo cui la figura professionale del dirigente è caratterizzata dall'autonomia e discrezionalità delle decisioni e dalla mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo (come nel caso dell'impiegato con funzioni direttive) e non circoscritte ad un settore, ramo o ufficio della stessa. Vi è pertanto incompatibilità tra la qualifica di dirigente e l'esercizio di mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, anche nei casi di azienda ad organizzazione complessa con pluralità di dirigenti (a diversi livelli e con graduazione di compiti), i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, restando però salva, anche nel dirigente di livello inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (v. da ultimo Cass. 18 marzo 1997 n. 2375, 4 febbraio 1998 n. 1151). Alla stregua di questa impostazione, non appaiono comunque decisive le considerazioni svolte dal ricorrente che attengono alla rilevanza da attribuire (indipendentemente dall'autonomia gerarchica) alla "autonomia qualitativa derivante dalla professionalità specialistica del lavoratore", una volta esclusa, per quanto si è detto, la previsione nella disciplina collettiva di una particolare figura di dirigente di livello A distinta (unicamente) da tale connotato;
correttamente, quindi, l'indagine svolta dal Tribunale è stata rivolta essenzialmente alla verifica dei contenuti delle funzioni svolte sotto lo specifico profilo dell'attribuzione di poteri decisionali discrezionali, correlati all'ampiezza di funzioni proprie del dirigente e non limitati all'autonomia operativa nello svolgimento di mansioni professionali di avvocato. Sotto questo profilo, il Tribunale ha riscontrato lo svolgimento della tipica attività del legale di un ente, con riferimento ai compiti connessi al contenzioso in garanzia assicurativa, ed altri specifici settori più o meno specializzati di attività, ma non significativi elementi relativi a poteri discrezionali di iniziativa per il conseguimento degli obiettivi dell'azienda; rilevando, del resto, la mancata attribuzione a ET di poteri di rappresentanza esterna mediante procure generali o atti volti a conferirgli poteri di negoziazione. Su questo punto, l'argomentazione svolta al precedente punto 3. non ha alcun pregio, perché non chiarisce affatto da quali elementi, non esaminati nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto desumere la sussistenza di un potere decisionale diverso dalla mera discrezionalità tecnica nello svolgimento dei compiti affidati;
risulta del resto inammissibile il rilievo di cui al successivo punto c), in mancanza di ogni indicazione sul carattere decisivo del conferimento di procure speciali.
Si deve d'altro canto considerare che il ricorrente critica la sentenza impugnata contestando recisamente che, ai fini della decisione rilevino i compiti propri dell'attività di legale, e sostenendo che la posizione attribuita corrispondeva a quella di sostituto del Capo Servizio, "perché le funzioni svolte erano vicarie e di stretta competenza del Capo servizio medesimo" (punto b). Per questo aspetto -che del resto non risulta specificamente sottoposto all'esame del giudice dell'appello- si deve constatare sul piano logico la contraddizione insita nella prospettazione di una figura definita come vicaria del capo servizio (e quindi destinata a svolgerne le funzioni in via sostitutiva), ma priva di rapporti diretti con tale responsabile, al punto da mantenere contatti -come si legge negli scritti difensivi- con il direttore di compartimento "saltando il capo servizio". Le censure formulate sul punto risultano comunque inammissibilmente generiche, perché non sorrette da alcuna indicazione in ordine agli elementi acquisiti al giudizio o alle prove richieste attinenti al concreto contenuto di tali attribuzioni di natura vicaria, ma solo dalla ripetuta affermazione della mancanza di controlli da parte del preposto al servizio (v. punti c e d). Tali deduzioni non consentono quindi di individuare un difetto di motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali;
a tal fine, la denuncia doveva essere infatti accompagnata- in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione- dalla specificazione delle circostanze di fatto oggetto della prova e del nesso di causalità fra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova non ammessa (controllo che deve peraltro essere compiuto esclusivamente sulla base delle deduzioni contenute nel ricorso, senza possibilità di colmare le eventuali lacune con indagini integrative: cfr. per tutte Cass. 1^ ottobre 1997 n. 9558) Per la stessa ragione sono inammissibili le critiche di cui ai punti e) e f) sopra indicati, che investono la valutazione di risultanze probatorie costituite da deposizioni testimoniali delle quali non viene neppure riprodotto il contenuto, così da impedire a questa Corte di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito.
Analoghe considerazioni valgono per il punto h), che attiene ad uno specifico documento da cui il Tribunale ha tratto argomenti di prova per confutare l'assunto di una prassi di mancato rispetto della via gerarchica nel contatto con i superiori: anche per questa circostanza non viene precisato, come necessario, il contenuto della risultanza probatoria.
In ordine ai rapporti con gli uffici legali periferici, le critiche mosse al punto g) si limitano a proporre una diversa interpretazione dei dati acquisiti al giudizio, senza indicale alcun elemento di fatto trascurato dal giudice di merito ed idoneo a contraddire l'apprezzamento relativo alla inesistenza di un potere di impartire direttive od istruzioni.
Va infine rilevata l'assoluta genericità delle considerazioni svolte nel secondo motivo, ove si accenna ad una non meglio definita "diversa e più complessa situazione" derivante dall'attribuzione (nel 1976) di funzioni di trattazione della materia penale ed assicurativa in area compartimentale, senza indicare alcuna specifica circostanza di fatto di cui sia possibile valutare la decisività con riferimento all'indagine svolta.
Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1999