Sentenza 29 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2001, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
E N O I 6 Z 8 A 62329 9 5 1 R / T 4 S / I 0 G B 2 E . . BLICA ITALIANA IOME DEL POPOLO ITALIANO 012 1 6 /20 R R L . P L . A A D . D B L R E T E A D T T I N S NE A E I N Oggetto R E S S E E . T I N EZIONE RIBUT ARIA A A Tributaria M AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 21045/98 Consigliere Cron.2538 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 20/09/00 - Rel. Consigliere - Dott. Giuseppe FALCONE CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 31 GEN. 2001 F IL CANCELLIERE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI LIRE 3000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CANCELLERIA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente CG575488
contro
ARINGHIERI MASSIMO, TAZZI CARLA;
intimati avverso la sentenza n. 79/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 05/11/97;2000 1442 udita la relazione della causa svolta nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 62329 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Avv. Gen. Stato udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe 11 copia legs" rilasciata 6 n. por notifica FALCONE;
- Carta bollata L. 40.000 persona del Sostituto Procuratore Dir. Copia 12000 11 udito il P.M. in BURGER K Totale L. 52000 Vincenzo NARDI che ha concluso per il Roma, 1 MAR 2001 Generale Dott. IL CANCELLIERE rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI IM e ṬA AR hanno proposto ricorso avverso il provvedimento emesso dallo Ufficio del Registro di Livorno, che ha negato il diritto ad ottenere per la seconda volta i benefici fiscali per l'acquisto di una casa. I contribuenti hanno sostenuto invece la possibilità di cumulare le agevolazioni previste dall'articolo 1, 6° comma L. n. 168/1982 e dall'articolo 2, 1° comma L. n. 118/1985. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso, e la Commissione Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione impugnata. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze per denunziare violazione e falsa applicazione degli articoli 1 L. n. 168/82 e 2 L. n. 118/85, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione nel richiamo alla L. n. 415/1991, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sul presupposto che queste leggi si inseriscono in un quadro normativo unico, fina- lizzato ad incoraggiare l'acquisto della prima casa, sicchè l'avere usufruito dei benefici in base ad una legge esclude la possibilità di godere nuovamente di benefici della medesima natura., I contribuenti non si sono costituiti in questa fase del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. Da una disamina delle legge n. 168/1982 e n. 118/1985, l'una parzialmente diversa dall'altra in relazione ai requisiti necessari per la fruizione dei benefici fiscali riguardanti l'acquisto della "prima casa", non può di sicuro enuclearsi un divieto di cumulo delle agevolazioni. Il mancato riferimento della legge del 1985 a precedente del 1982 non può ritenersi quella causale a questi effetti, dal momento che in materia il legislatore, quando ha voluto escludere un beneficio previsto dalla legge precedente, lo ha fatto espressamente, come si può rilevare dalla lettura dell'articolo 3, 2° comma L. 31.12.1991, n. 415, secondo cui nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare, a pena di decadenza, di non avere usufruito delle agevolazioni previste dalle leggi del 1982 e del 1985. La possibilità del cumulo, già affermata da questa Corte (cfr. per tutte Cass. Sez. civile sent. n. 5488/1999), è stata ormai sancita espres- samente dall'art. 7 della legge n. 448/1998, che si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore (cfr. in questi termini Cass. Sez. I civile sent. n. 11429 del 12 ottobre 1999, udienza del 25 giugno 1999, e Cass. Sez. I civile sent. n. 11634 del 15 ottobre 1999, udienza del 12 maggio 1999). Anche nella specie deve trovare applicazione la norma testè citata, per cui il ricorso va riget- tato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria il 20 settembre 2000. Jon Flea Il Relatore Il Presidente IL CANCELLERE C1 OC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 EM 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 E 6 N 8 EN AT 5 9 O . 1 I / Z A N 4 I A / R 6 R B 2 T A . . S I T L R . L G U P . A E B D . R I B L R E A A T A D T I D I 1 S R 3 E N 1 E T E T S . N I E N A A S E M 5