Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 1
In tema di tutela degli alimenti, la presenza di cariche microbiche ritenute superiori ai limiti consentiti non integra l'ipotesi di cui all'art. 5 lett. d) della legge 30 aprile 1962 n. 283, relativa alle sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ma la diversa ipotesi di cui alla lett. c) della citata disposizione (alimenti con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali), per la cui configurabilità non è sufficiente una analisi qualitativa del prodotto, essendo necessario l'accertamento del superamento dei citati limiti di tolleranza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 46764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46764 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 16/11/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02064
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 039956/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT MI, N. IL 27/02/1955;
avverso SENTENZA del 12/05/2003 TRIB. SEZ. DIST. di LEGNANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Izzo G., che ha concluso per annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. BASILIO Luca (Milano).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 12 maggio 2003, il Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha ritenuto VA EL responsabile del reato previsto dalla L. 283 del 1962, art. 5, lett. d, (perché, nella sua qualità di procuratore speciale della Sodexa Italiana spa, deteneva per la somministrazione sostanze alimentari invase dalla listeria monocytogenes) e lo ha condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di Euro 2.000,00 di Ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto accertato tramite l'analisi del prodotto che in un cibo già cotto, che avrebbe dovuto essere somministrato in una scuola, erano presenti i ricordati microrganismi che non avrebbero potuto essere eliminati con il riscaldamento da effettuarsi prima del consumo. Il Giudice ha ritenuto l'inesistenza di una valida delega di funzioni in quanto quella agli atti era antecedente al conferimento della procura speciale al VA in base alla quale è stata elevata la imputazione. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. In particolare, con la prima censura, rileva che è carente la prova della sussistenza materiale del reato in quanto è stata effettuata solo una analisi qualitativa e non quantitativa del prodotto e, pertanto, non è accertato se la carica microbica superasse i limiti di tollerabilità di cui alla Ord. Min. 7 dicembre 1993. La deduzione è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dallo esaminare le ulteriori censure del ricorrente.
La fattispecie concreta è stata sussunta dal Pubblico Ministero nella ipotesi di reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5 lett. d, (che concerne le sostanze alimentari "insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive....") e tale riferimento normativo è stato ritenuto corretto dai Giudici. In realtà il nome juris sotto cui inquadrare il caso in esame era l'ipotesi dell'art. 5, sub c, che specificatamente considera gli alimenti "con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali"; risulta dal chiaro testo normativo che per il perfezionamento di tale fattispecie di reato è necessario l'accertamento del superamento dei limiti di tolleranza imposti a garanzia della qualità del prodotto. Di conseguenza, come correttamente segnalato dal ricorrente, l'analisi dello alimento non avrebbe dovuto essere limitata al dato qualitativo, ma avrebbe dovuto estendersi a quello quantitativo al fine di verificare se la carica microbica esorbitasse dai parametri consentiti dalla Ord. Min. 7 dicembre 1993. L'indagine tempestivamente omessa non è ora più attuabile stante il deterioramento del campione per cui si deve concludere che l'organo della accusa non ha provato un elemento costitutivo del reato (superamento dei limiti di accettabilità della carica batterica). In tale contesto, si impone un annullamento senza rinvio della sentenza in esame perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005