Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2002, n. 8230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8230 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
PUB B082 3 0 / 02 I D A O , S 3 J S O 3 . L A 5 T L T , R O . A A B ' N S I L E D L P 3 S E 7 A I D - T N I S S G O N O P E A M S I D I I TAL IAN A A E A , D O O E T R I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T T I N S I R A E I G S D E E CORTE SUPREMA D I CAS SAZ IONE OGGETTO: R S Impiego pubblico SEZIONI UNITE CIVILI R.G.n.17518/00Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente di Sez.- Cron. 22581 Dott. Vincenzo Carbone - ff. di Primo Presidente Rep. FF Presidente di Sez. - Ud. 21.2.2002 Rafaele Corona Consigliere Rel." Giovanni Prestipino Erminio Ravagnani " TF Alessandro Criscuolo " " Vincenzo Proto "F TE Maria LA Luccioli "1 Mario Rosario Morelli SEN TENZA Mi Giulio Graziadei 11 - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da LA Nicola, elett.te dom.to in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo studio dell'Avv. Donato Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Putignano come da procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente contro 235 REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Piazza dell'Oro n. 3, presso l'Avv. Chiara Ricci, nella Delegazione della medesima RE, rappresentata € difesa dall'Avv. Fedele Sindaco come da procura speciale a margine del controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Bari n. 193 del 20.6.2000 (R.G.n. 350/00); Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.2.2002 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Udito l'Avv. Sindaco per la RE controricorrente: Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 21 aprile 1993 la RE LI proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Pretore del lavoro di Bari le aveva ingiunto di pagare a Nicola LA, suo dipendente, la somma di L. 17.073.243 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria per competenze arretrate vantate dal lavoratore a seguito di un adeguamento stipendiale 2 (asseritamente) riconosciutogli e conveniva il LA davanti al medesimo Pretore, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e deducendo nel merito che il credito portato dal decreto ingiuntivo non era dovuto. Costituitosi in giudizio, il LA contestava la di cui chiedeva il dell'opposizione, fiondatezza rigetto. Con sentenza del 19 febbraio 1999 il Pretore rigettava l'opposizione. Questa decisione, essendo stata impugnata dalla che di nuovo aveva prospettatoRE LI WWW l'eccezione pregiudiziale veniva riformata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 20 giugno 2000, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in base al rilievo la che, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, giurisdizione apparteneva in via esclusiva al giudice cheamministrativo, mentre non rilevava l'amministrazione, in base all'assunto del LA peraltro contestato dalla RE, avesse riconosciuto il debito relativo all'adeguamento stipendiale. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LA, che ha dedotto due distinti motivi. 3 Ha resistito con controricorso la RE LI. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il LA denuncia la violazione dell'art. 7 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, in relazione all'art. 360, primo comma n. 1, c.p.c. e sostiene che, essendo stato dalla RE riconosciuto vantato ed essendo taleil credito da lui riconoscimento pieno, pacifico ed indiscusso, era venuto meno il presupposto sul quale si basava l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguenza che la Corte di appello di Bari avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Questo motivo è privo di fondamento. Va preliminarmente rilevato che la controversia, che riguarda il rapporto di pubblico impiego instaurato fra la RE LI e il LA, è relativa ad un periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, sicché non può trovare applicazione la nuova disciplina dettata dall'art. 68 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, successivamente modificato, in particolare, dall'art. 29 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dato che dall'art. 45, diciassettesimo comma, del d.lgs. da ultimo indicato è stato stabilito che al giudice ordinario sono di lavoro dei dipendenti attribuite le controversie 4 delle pubbliche amministrazioni solo se "attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" (v. ora le corrispondenti norme contenute nel d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, contenente il Testo unico di tutte le disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative disposizioni di esecuzione). Ciò premesso, a nulla rileva, come assume il ricorrente (ma v. le contestazioni della controparte), che il credito del LA inerente alla somma capitale sia stato riconosciuto dalla RE LI, dato che da tempo è stato sottoposto a revisione critica quell'indirizzo giurisprudenziale, al quale si fa cenno nel ricorso per cassazione, secondo cui nel rapporto di pubblico impiego il riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione, essendo idoneo ad interrompere il nesso che intercorre fra la pretesa del dipendente e il rapporto generatore della medesima, è sufficiente a far venir meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Come bene stato osservato nella è sentenza impugnata, infatti, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite è ormai costante l'assunto secondo cui, riguardo ai crediti dei pubblici dipendenti derivanti direttamente dalla legge o da regolamenti o а questi assimilabili, da atti la pubblica amministrazione si trova sempre in posizione paritaria rispetto a quella del lavoratore, perché non agisce con atti autoritativi aventi natura di provvedimenti;
con la conseguenza che il riconoscimento del debito nei confronti del dipendente non incide sulla giurisdizione spettante in via esclusiva al giudice amministrativo, la atteso che tale comportariconoscimento non novazione del titolo, ma determina unicamente l'inversione dell'onere della prova e deve essere, quindi, valutato, per quanto concerne l'esistenza, l'estensione, la validità e l'efficacia, in base alla disciplina del rapporto al quale si riferisce (v., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. Sez. Un. 19 giugno 2000 n. 447, Cass. Sez. Un. 1 settembre 1999 n. 613, Cass. Sez. Un. 10 giugno 1998 n. 5765 e, in precedenza, Cass. Sez. Un. 21 febbraio 1997 n. 1616, Cass. Sez. Un. 11 luglio 1997 n. 6324, Cass. Sez. Un. 14 novembre 1996 n. 9972 e Cass. Sez. Un. 2 agosto 1995 n. 8457). Poiché a questo più recente indirizzo giurisprudenziale deve farsi riferimento ai fini della decisione e poiché, come è stato sopra esposto, la causa, ratione temporis, non appartiene alla cognizione del giudice ordinario, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente la pronuncia emessa dal giudice dell'appello, il quale ha correttamente 6 rilevato che la controversia deve essere decisa, in via esclusiva, dal giudice amministrativo. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, primo comma, stesso codice) e lamenta che la Corte di appello di Bari lo abbia condannato a pagare le spese sia del giudizio di primo grado che del giudizio di secondo grado. Sostiene al riguardo il medesimo ricorrente che sussistevano i giusti motivi per compensare le spese suddette, dato che non vi era stata la sua soccombenza nel merito, "risultando per tabulas la fondatezza della pretesa sostanziale" e dato che "la competenza giurisdizionale dell'AGO, incardinata con il decreto di ingiunzione, era stata confermata dal Giudice del lavoro in primo grado". Per dimostrare 1'infondatezza anche di questo motivo, basta rilevare, in primo luogo, che la soccombenza non deve essere necessariamente collegata alla pronuncia sul merito della controversia, potendo la stessa essere determinata pure da una sentenza e, in secondoavente natura meramente processuale;
luogo, che a nulla rileva che il primo giudice avesse riconosciuto l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario, fondata essendo, come poi ha rettamente deciso il giudice dell'appello, l'eccezione 7 pregiudiziale dedotta dalla RE LI (il che ha causato la soccombenza del LA). Avuto riguardo alle argomentazioni svolte, il ricorso deve essere disatteso e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente anche in questa fase del processo, deve essere condannato al pagamento delle spese relative, oltre che degli onorari.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e condanna il LA a pagare alla RE LI le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 20, 00 oltre ad Euro 1.700,00 (MILLESETTECENTO/00) per onorari. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2002 Il Presidente: прибывает Il Consigliere estensore:Vissenfarin fine 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A S A 9 ' - S L 1 A CANCELLIERE L I 1 T E , D D A , E I S O E G S L Slovanni Giambattist P N G L S E E O I S L B N I I G A A D O L O A L A T T E D T S I D E O R , I P O D M R I T O S A I D G E Depoan * Cancelierw E R T N E S E - 6 GIU. 2002. CANCEQIEREC. Govern lambattist My 8