Sentenza 3 novembre 1999
Massime • 1
Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall'ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all'interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del "quantum debeatur" con l'intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell'acqua, dell'elettricità e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L'autorizzazione a usufruire di una porzione dell'edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltà di utilizzare quanto è necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioè le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l'acqua, l'elettricità e il telefono. Nè ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l'interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 13512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13512 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 3/11/1999
Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva Consigliere N. 1630
Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Nicola Milo Consigliere N. 8243/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IE TI contro la sentenza 16 novembre 1998 della Corte d'Appello di Venezia. Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Agrò. Udito il P.G. Dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avv.to Ennio Antonucci.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d'Appello di Venezia con sentenza del 16 novembre 1998 assolveva IE TI dall'imputazione di abuso di ufficio e di violazione delle norme urbanistiche per aver realizzato nella Villa Nazionale Pisani di Strà interventi diretti a ricavare un'unità abitativa all'interno di tale monumento. Lo assolveva ancora dall'accusa di invasione di tale Villa e di abuso di ufficio per avervi stabilito l'alloggio proprio e della propria famiglia, senza corrispondere un canone. lo riteneva invece responsabile di peculato continuato (così modificando la rubrica che ipotizzava un altro abuso di ufficio) per aver utilizzato l'acqua, il telefono e l'elettricità di appartenenza della pubblica amministrazione, durante la sua permanenza nella Villa Pisani.
2. Ricorre il TI che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva. Egli infatti aveva chiesto che la Corte d'Appello acquisisse documenti, formatisi dopo la proposizione dell'appello, dimostrativi del fatto che il TI s'era invano attivato presso incompetenti uffici perché venisse determinato il canone di affitto del proprio alloggio. L'acquisizione di tali documenti, sebbene il Procuratore Generale non si fosse opposto, è stata negata in sede di merito, con la motivazione, smentita poi dal contenuto della pronunzia impugnata, che essi non erano necessari ai fini del decidere.
3. Si duole ancora del vizio di motivazione della sentenza laddove ha preteso la prova da parte del ricorrente della predisposizione di contatori che consentissero di misurare i consumi, contatori la cui istallazione, dato il carattere dell'edificio, poteva avvenire solo con violazione di norme amministrative, civili e penali.
4. Vi sarebbe inoltre violazione dell'art. 314 c.p., in quanto al TI era possibile ottenere ex lege l'uso gratuito dell'alloggio di servizio;
il canone (la cui fissazione era stata invano richiesta) doveva essere unico e cioè comprensivo anche dei servizi;
i luoghi preziosissimi non potevano essere immutati per istallarvi contatori. In questa situazione mancherebbe comunque l'elemento psicologico del peculato, come è dimostrato dal fatto che, quando ciò era possibile (utenza telefonica), il TI aveva provveduto a personalizzare il numero.
5. Nella memoria successivamente presentata il ricorrente torna sulla violazione di legge, osservando che, secondo costante giurisprudenza, un eventuale inadempimento del pubblico ufficiale verso la p.a. può eventualmente configurare un abuso di ufficio o un'omissione di atti d'ufficio, ma non il reato di peculato. In ogni caso ed in subordine l'uso personale del telefono e dell'elettricità, nella disponibilità del pubblico ufficiale per ragioni d'ufficio, dovrebbe sussumersi nella figura del peculato d'uso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Occorre al riguardo osservare che la Corte d'Appello di Venezia, nell'assolvere il ricorrente sia dalla singolare imputazione di invasione di edificio che da quella, correlata, di abuso di ufficio, per aver occupato la Villa Nazionale Pisani di Strà senza pagare un canone di locazione, ha ritenuto che il TI fosse stato autorizzato dall'ente proprietario (nulla osta del 18 marzo 1991) ad usufruire di un alloggio di servizio nel monumento in questione, salvo il versamento di un canone da determinarsi in un futuro disciplinare di affitto.
2. Più in particolare, la sentenza impugnata afferma che il Ministero dei beni culturali aveva autorizzato il TI, in ragione della sua qualità di soprintendente per i beni ambientali ed architettonici, ad occupare immediatamente l'alloggio, richiamandolo ad attivarsi (ma senza fissare un termine) presso l'intendente di finanza, per perfezionare il rapporto sotto il profilo del quantum debeatur.
3. Ora da questa stessa affermazione, e senza la necessità di ulteriori accertamenti, deriva insussistenza del delitto di peculato relativo ai consumi d'acqua, di elettricità e di telefono, effettuati dal soprintendente durante la sua permanenza nella Villa di Strà.
Ritiene infatti questa Corte che l'autorizzazione ad usufruire di una porzione di edificio per esigenze abitative (e non solo quella di specie, che sarebbe quaestio facti, ma qualunque analoga autorizzazione) comprende necessariamente anche la facoltà di utilizzare quanto sia necessario per soddisfare tali esigenze e cioè le cose, le energie ed i servizi propri di un insediamento civile e quindi appunto l'acqua, l'elettricità ed il telefono (per l'essenzialità di quest'ultimo ai bisogni della vita cfr. già Corte Cost. sent. n. 72/1969).
4. Che poi nella determinazione del canone di affitto l'Amministrazione dovesse tener conto anche del, prezzo di questi beni (sia attraverso la misurazione dei relativi consumi, sia forfettizzandolo) e che il TI si sia mostrato negligente (ma la circostanza è ampiamente contestata) nel sollecitare l'Amministrazione a procedere a tale determinazione, sono vicende del tutto estranee all'imputazione di peculato. Reato che nella specie non ricorre perché la disponibilità delle cose mobili in esame era stata conferita al TI per la sua personale utilità e non per fini d'ufficio.
Nè, del resto, potrebbe tornarsi all'originaria imputazione di abuso, perché nell'attuale formulazione tale reato suppone una condotta (e non una semplice inerzia) che sia riconducibile all'esercizio della funzione o del servizio e non alla sfera dei rapporti privati del funzionario.
5. Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1999