Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 13512
CASS
Sentenza 3 novembre 1999

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Non ricorrono gli estremi del reato di peculato nel comportamento di un funzionario pubblico (soprintendente per i beni culturali e architettonici), autorizzato dall'ente proprietario (Ministero dei beni culturali) di un immobile monumentale a usufruire di un alloggio di servizio all'interno dello stesso, occupandolo immediatamente, salvo perfezionare il rapporto sotto il profilo del "quantum debeatur" con l'intendente di finanza, per quel che concerne i consumi dell'acqua, dell'elettricità e del telefono effettuati prima della regolarizzazione della sistemazione alloggiativa. L'autorizzazione a usufruire di una porzione dell'edificio per gli scopi anzidetti comprende, invero, necessariamente, la facoltà di utilizzare quanto è necessario per soddisfare le esigenze abitative, cioè le cose, le energie e i servizi propri di un insediamento civile, e quindi l'acqua, l'elettricità e il telefono. Nè ha rilevanza il fatto che nella determinazione del canone si dovesse tener conto del prezzo di detti servizi e che l'interessato si sia mostrato negligente nel sollecitare tale determinazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1999, n. 13512
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13512
    Data del deposito : 3 novembre 1999

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