Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6267 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
I L L O B 9 6267/01 8 E 6 e E . l N a N O n I e Z 7 p A 8 R a 9 T m 1 S I e - t 1 G s E 1 i - s R 4 l I NOME DEL POPOLO ITALIANO A 2 a D . e L E h T c i 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f N i 2 E d S . o E T m 1 sezione civile oggetto R A composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: etichettatura idonea a Presidente ingannare gli acquirenti dr. Alfredo Rocchi dr. Pasquale Reale Consigliere R.G. N. 2232/99 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere dr. Giuseppe Salmè Consigliere Cron. 13916 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 13.02.2001 S E NT ENZA su ricorso iscritto al n° 2232 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA CALABRIA LATTE s.p.a., in persona dell'amministatore delegato elettivamente domiciliato in Roma, P.za Aci- lia n. 4, presso l'avv. Antonio Funari, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Paolini del foro di Cosenza, per procura speciale autenticata per notaio P. Liotti del 13 gennaio 1999, rep. 37859. RICORRENTE
CONTRO
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO DELL'ARTIGIANATO DI COSENZA, in persona del direttore, 395 2001 , 2- ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da que- sta rappresentato e difeso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Cosenza n. 21/98 - 22 gennaio 1998. del 17 novembre 1997 Udita, all'udienza del 13 febbraio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 gennaio 1998 il Pretore di Cosenza accoglieva parzialmente l'opposizione della Calabria- latte s.p.a. all'ordinanza del 12 febbraio 1996, emes- sa dal direttore del locale Ufficio provinciale dell' industria, del commercio e dell'artigianato (da ora U. P. I.C.A.), riducendo a £. 12.000.000 la sanzione di £. 24.000.000 irrogata per violazione degli artt. 2 e 18 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, per avere commer- cializzato latte a lunga conservazione (UHT) in buste con etichetta indicante il marchio "Centrali del latte di Calabria", senza specificare lo stabilimento di fab- bricazione e confezionamento e contenente invece tra i luoghi di produzione elencati la "Centrale del latte 3 - di Cosenza" sita in Via degli Stadi, che non effettua- va tale produzione, così inducendo in errore gli ac- quirenti circa la provenienza e origine del prodotto. L'opponente aveva dedotto che l'indicazione dell'ori- gine e della provenienza del prodotto nel caso si ri- feriva al latte crudo o naturale e non ai confeziona- menti successivi e provenendo lo stesso dal territorio calabrese, poteva rispondere della violazione dei soli artt. 3, lett. f e 11, co. 2, del D. Lgs. 109/92, che imponevano d'indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento del prodotto, con la sanzione da £.
1.550.000 a £. 9.000.000, pur essendo stampigliato lo stabilimento di Lodi come quello ove era avvenuto il trattamento e la confezione;
pertanto si chiedeva l' annullamento o la revoca del provvedimento o in su- bordine la riduzione della sanzione. Il pretore riteneva che l'acquirente del prodotto po- teva essere ragionevolmente ingannato dal marchio ri- portato in etichetta "Centrali del latte di Calabria", riportando allo stabilimento di Cosenza la sede della produzione del latte, per cui sicuramente le scritte nell'etichetta erano idonee a trarre in errore gli ac- quirenti, essendo infondata l'eccezione dell'opponente per la quale la dizione della norma "origine e prove- nienza del prodotto" era di certo riferibile al latte 4 - naturale o crudo, perchè il prodotto alimentare prein- cartato, ai sensi dell'art.1 lett. d del citato D.Lgs., è l'unità di vendita costituita dal prodotto e dall' involucro che lo contiene e non è quindi il latte na- turale o crudo ma quello a lunga conservazione, trat- tato termicamente e in base a specifici metodi proce- dimentali. Ritenuta sussistente la violazione, il pretore riduce- va, in base all'art. 11 L. 689 del 1981, la sanzione e compensava le spese di causa. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con un motivo la Calabria Latte s.p.a. L'U.P.I.C.A. di Cosenza si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione d'inammissi- bilità dell'impugnazione proposta con il controricorso dall'U.P.I.C.A. di Cosenza, per la notifica del ricor- so presso la sua sede calabrese e non presso l'Avvoca- tura generale dello Stato. Come costantemente affermato da questa Corte (ex coe- teris Cass. 6 marzo 2000, n. 2504, 9 febbraio 1999 n. 1091, 3 marzo 1998 n. 2344), unico soggetto legittima- to a partecipare e a stare in giudizio nell'opposizio- ni alle sanzioni di cui all'art. 23 della L. 689/81 è l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, - 5 - che nel caso è stato 1' U.P.I.C.A. di Cosenza, la qua- le in sede di merito è stata in giudizio a mezzo del suo direttore e non è stata difesa dall'Avvocatura e- rariale e, quindi, esattamente è stata individuata co- me destinataria dell'impugnazione che è ammissibile.
1. Il ricorso deduce falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 11 del D.Lgs. 109/92, perchè per il giudice di me- rito, l'etichettatura comporta induzione in errore dei compratori circa lo stabilimento di produzione del latte a lunga conservazione indicato come quello della Centrale del latte di Cosenza, dove invece tale produ- zione è impossibile. Questa lettura del giudice a quo degli artt. 2 e 18 D. Lgs. citato per i quali "l'etichettatura e la presen- tazione dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente...sul luogo di origine e di prove- nienza del prodotto stesso", non terrebbe conto per la ricorrente degli artt. 3, lett. f e 11, comma 2 del D. Lgs. 109/92,per i quali i prodotti preconfezionati de- vono indicare la "sede dello stabilimento di produzio- ne o di confezionamento del prodotto "precisandosi che, ove "l'impresa disponga di più stabilimenti, è consen- tito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti, purchè quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno". - 6 Nel caso l'indicazione sul fondo del contenitore della stampigliatura LODI, come località ove è lo stabilmen- to, esclude ogni inganno anche colposo nelle etichette del latte, non potendo trarre in errore l'altra scrit- ta sullo stabilimento di Cosenza.
2. Il ricorso è infondato, risultando chiare dalla mo- tivazione le ragioni per cui le indicazioni riportate sull'etichetta del latte di cui è causa erano idonee a trarre in errore gli acquirenti sul luogo del trat- tamento e di confezionamento del latte che poteva ap- parire Cosenza ed era invece in altra località. Lo scopo dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 è d'evitare che le etichettature inducano in errore l' acquirente pure"sul luogo di origine e di provenienza, sul modo di ottenimento e di fabbricazione del prodot- to stesso", che nella specie è il latte trattato ter- micamente per renderlo a lunga conservazione e prein- cartato o preconfezionato, prodotto che per l'art. 1 lett. d dello stesso decreto, è costituito dal latte reso a lunga conservazione e dall'involucro. L'art. 3 dello stesso decreto legislativo prevede che nei prodotti preconfezionati, siano indicati la sede dello stabilimento di confezionamento (lett. f) e il luogo di origine e di provenienza del prodotto "nel ca- so in cui l'omissione possa indurre in errore l'acqui- - 7 - - rente"; dalla sentenza risulta che, sull'etichetta del latte a lunga conservazione commercializzato dalla ri- corrente da un lato era indicato il logo "Centrali del latte di Calabria" e dall'altro era inserito, tra gli stabilimenti di produzione elencati quello della "Cen- trale del latte di Cosenza"sita in Via degli Stadi, in tal modo inducendo in errore i consumatori che poteva- no ritenere la città calabrese luogo d'origine e pro- venienza del prodotto preconfezionato, che non era in- vece realizzato a Cosenza. Esattamente il pretore ha ritenuto che nel caso la se- de dello stabilimento è il luogo d'origine del prodot- to preconfezionato, con la conseguenza che l'etichetta era idonea a indurre in errore gli acquirenti circa il luogo di origine e confezionamento del latte trattato. Secondo la ricorrente, sul fondo del contenitore v'era la stampigliatura Lodi e a lato dello stesso vi era u- na leggenda che chiariva essere quella la località di effettiva produzione;
la deduzione di fatto sulla con- formazione dell'etichetta e della confezione non può * essere oggetto di valutazione in questa sede, data la piena logicità e congruità della motivazione del pre- tore sulla idoneità dell'etichetta a trarre in errore gli acquirenti, per cui esattamente fu irrogata la sanzione. - 8 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, che liquida in £. 120,000 ' oltre a £.
1.500.000 per o- norari. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2001. residente Il consigliere estensore Sup CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Price Som e Civile Seria IL CANCELLIERE Ande 4 MAG. 2001 S IERE 9 I 8 L e L 6 l a O . B n e N E p , E 1 a N 8 m 9 O e I 1 t Z - s i A 1 s R 1 T - l S a 4 I 2 G e E . h R c L i f i A 3 d D 2 o E . m T T N P E