Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati.
Commentario • 1
- 1. Danneggiamento di sistemi informatici: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2011, n. 9870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9870 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/12/2011
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2209
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 38198/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI TE N. IL 15/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 1135/2011 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 01/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Volpe G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 01.09.2011 il Tribunale del riesame di Venezia, su ricorso dell'indagato, annullava il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bassano del Grappa, il 23.08.2011, a carico di ET TE in relazione all'accusa di aver danneggiato il sistema di vigilanza e videoregistrazione pertinente alla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa strappandone i cavi di alimentazione, ai sensi dell'art. 635 quinques c.p., commi 1 e 2. 1.2 In particolare il Tribunale ravvisava l'errata qualificazione dei fatti per non avere l'impianto di video registrazioni caratteristiche di sistema informatico, ossia di sistema che si caratterizza per l'idoneità ad elaborare attraverso molteplici programmi, i dati comunque acquisiti dal sistema;
1.3 Conto l'ordinanza propone ricorso il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento della ordinanza, affermando che rientra sicuramente nei sistemi informatici quello in dotazione della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa perché composto da apparecchiature elettroniche e computerizzate, costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro e con l'ambiente esterno, che reagiscono con proprie leggi generali per la videoripresa, la memorizzazione e l'elaborazione di determinate immagini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato.
2.1 La motivazione della ordinanza è sicuramente contraddittoria quando afferma che: "dall'esame degli atti ove viene descritto il sistema di vigilanza e videoregistrazione oggetto materiale della condotta ... non è dato ricavare elementi fattuali idonei a fondare la qualificazione dell'impianto come sistema informatico", passando subito ad affermare che per sistema informatico si deve intendere "l'idoneità ad elaborare automaticamente attraverso l'esecuzione di uno o più programmi (software) i dati in qualsiasi modo acquisiti dal sistema" (pag. 2).
2.2 A ben vedere la Convenzione di Budapest che il Tribunale cita subito dopo, nel preambolo si premura di dare del sistema informatico la seguente definizione: "sistema informatico": s'intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati". È di tutta evidenza che tale definizione, diversamente da quella fissata dal - Tribunale pone l'accento sulla sinergia dei diversi componenti elettronici e non solo, come sembra fare il Tribunale, sul programma che effettua il trattamento dei dati recepiti dal sistema delle apparecchiature, elaborandoli e trasformandoli.
2.3 Il complesso di apparecchiature che compongono il sistema di videosorveglianza della Procura di Bassano del Grappa si compone non solo di alcune videocamere, alcune delle quali registrano le immagini, trasformandole in dati che memorizzano e trasmettono ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico, attribuendo anche alle immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi, ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi.
2.4 Ne consegue che , secondo la definizione di sistema informatico su riportata, quello di videosorveglianza in questione ha tutte le caratteristiche del sistema informatico.
2.5 Da tanto consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012