Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 2
L'ordine di esibizione di un documento (art. 210, cod. proc. civ.)costituisce oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito; tuttavia il mancato esercizio di detto potere è censurabile in sede di legittimità, qualora il giudice ometta del tutto di motivare sull'istanza proposta dalla parte, che versi nell'impossibilità di provare altrimenti il suo assunto e che abbia altresì offerto elementi presuntivi a conforto del medesimo (Nella specie, in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, il convenuto aveva esibito la polizza di assicurazione ed era stata accertata la stipula del contratto con un subagente, privo di poteri di rappresentanza, ma la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell'impresa assicuratrice, che aveva contestato il perfezionamento del contratto, poiché la polizza prodotta faceva parte di una serie di moduli dei quali aveva denunciato lo smarrimento; la S.C., nell'enunciare il succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza di secondo grado che non aveva accolto l'istanza di esibizione dei libri e delle scritture contabili proposta dal danneggiato, omettendo del tutto di motivare sul punto, allo scopo di dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto - sia pure mediante ratifica tacita da parte dell'impresa assicuratrice - nonostante che il predetto, in quanto terzo rispetto al contratto, poteva offrire la relativa prova soltanto mediante la rappresentazione di fatti in grado di fondare presunzioni in tal senso).
L'istanza di esibizione di documenti ex art. 210, cod. proc. civ., può essere proposta per la prima volta in appello, in quanto strumentale rispetto all'acquisizione di prove precostituite alle quali risulta, quindi, inapplicabile il divieto stabilito dall'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione a mezzo stampa e diritto di critica / Diffamazione a mezzo stampa in caso di persona identificabile – Recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass.…Sentenza · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12611 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CIRCO MASSIMO 9, presso lo studio dell'avvocato DANIELA ALLOCCA, difeso dall'avvocato SALVATORE ALFIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA IC SPA, con sede in Torino, in persona del procuratore Pellicciari Marco, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO RUSSELL 6, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PETILLO, che la difende, giusta procura speciale per TA SA CI di Torino del 15/06/01 rep. n. 133339;
- resistente -
contro
ZI EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 491/99 del Tribunale di NOLA, emessa il 12/05/99 e depositata il 20/05/99 (R.G. 2776/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Giuseppe PETILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'aprile del 1997 AE TA convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di NO EL TA e la UG UR s.p.a. chiedendone la condanna solidale (la seconda quale assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura del primo) al risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti a seguito dello scontro della propria autovettura con quella di EL TA. La convenuta società assicuratrice si difese affermando, tra l'altro, che il contratto non si era mai perfezionato in quanto la polizza assicurativa rientrava fra quelle dei cui moduli il proprio agente (di Avellino) aveva denunciato lo smarrimento e di cui non aveva mai più saputo nulla.
In corso di causa la polizza (recante data successiva a quella della denuncia di smarrimento) fu esibita in copia dal contumace convenuto EL TA nel corso del libero interrogatorio delle parti. Il teste OR TA affermò di averla rilasciata lui stesso quale subagente dell'agente di Avellino e di averla poi "regolarmente attivata" presso l'agenzia di Avellino.
Con sentenza n. 443/98 il giudice di pace accolse la domanda nei soli confronti del convenuto EL TA, che condannò al pagamento della somma di L. 9.650.000, e rigettò quella proposta nei confronti della società di assicurazione sul rilievo che non era stata dimostrata la qualità di subagente di OR TA, con conseguente "carenza di legittimazione passiva della compagnia".
2. Con sentenza n. 491/99 il tribunale di NO ha rigettato l'appello di AE TA sui rilievi che la qualità di subagente di OR TA non era stata provata e che, comunque, "nel rapporto di subagenzia, diversamente da quanto accade nel rapporto di agenzia, il subagente promuove la conclusione di contratti solo per conto dell'agente, e non già per conto dell'assicuratore, per cui le dichiarazioni rese dal TA non valgono ne' a rendere obbligata l'impresa assicuratrice ne' a determinare una tutela dell'affidamento a favore del danneggiato" (pagina 5 della sentenza). Dispose poi la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica in ordine ai fatti di rilevanza penale emersi in relazione alla intrinseca inconciliabilità del denunciato smarrimento di un modello di polizza in bianco con il suo riempimento e con l'affermata attivazione della polizza stessa, che considerò comunque "inesistente in quanto non validamente riconducibile all'UG UR, perché o è stata rilasciata illecitamente dal TA, oppure non è stata trasmessa e registrata dall'agenzia di Avellino, che ne ha denunciato lo smarrimento in bianco" (pagina 6).
3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione AE TA affidandosi a tre motivi.
L'intimato EL TA non ha svolto attività difensiva. L'UG UR ha nominato un difensore in vista della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo è dedotta (nel corso della sua illustrazione) violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine all'onere della prova e del principio relativo alla necessità del procedimento di ammortamento perché lo smarrimento di un titolo di credito possa essere opposto ai terzi, per avere il giudice dell'appello, con motivazione non sufficiente, fondato il proprio convincimento sull'avvenuto smarrimento o sottrazione dei moduli assicurativi su una mera denuncia della società assicuratrice, non suffragata dal risultato delle indagini della polizia giudiziaria, senza considerare che sarebbe in tal modo possibile denunciare falsamente lo smarrimento di moduli di polizze, rilasciare invece polizze assicurative mediante riempimento degli stessi moduli e sottrarsi poi all'obbligo del pagamento dell'indennità semplicemente invocando la denuncia di smarrimento.
2. Col secondo motivo il ricorrente si duole - denunciando ancora violazione del principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. - che il tribunale abbia negato la "legittimazione passiva della compagnia assicuratrice sulla scorta del principio secondo il quale fa carico a chi la deduce di provarla, trattandosi di una condizione dell'azione".
Il ricorrente dichiara di non contestare il principio ma sostiene che la prova della legittimazione passiva della (ma, recte, della titolarità del rapporto in capo alla) società UG era stata offerta mediante l'esibizione della polizza assicurativa in questione da parte del convenuto EL TA sicché il tribunale, una volta correttamente negata l'opponibilità dello smarrimento del modulo all'assicurato, avrebbe dovuto trame le conseguenze del caso in ordine all'efficacia del contratto nei confronti della compagnia, condannandola al risarcimento dei danni subiti dal terzo.
3.1. Col terzo motivo, premesso che il tribunale aveva svolto superflue considerazioni in ordine alle disposizioni della legge n. 990 del 1969 e del relativo regolamento di esecuzione (approvato con
D.P.R. n. 973 del 1979) in quanto eventuali omissioni di alcuni dei dati da riportare sul certificato e sul contrassegno di assicurazione certamente non si riflettono sulla validità del contratto, il ricorrente ribadisce le considerazioni già svolte sull'insufficienza della denuncia a provare lo smarrimento e prospetta la violazione dei principi sulla tutela dell'affidamento, secondo i quali non può opporsi l'invalidità del negozio a colui che ha fatto legittimo affidamento sulla sua perfezione ed efficacia. Sostiene che il tribunale aveva apoditticamente superato il problema posto dall'appellante affermando che le dichiarazioni del subagente non valevano ne' a vincolare la società assicuratrice ne' a determinare una tutela dell'affidamento e che non aveva neppure preso in considerazione - così incappando nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - la richiesta di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla società
assicuratrice l'esibizione dei libri e delle scritture contabili relative agli anni 1995 e 1996, dai quali avrebbe potuto risultare se la polizza era o non era attivata.
3.2. Sotto altro autonomo profilo, la sentenza è con lo stesso motivo censurata per avere il giudice dell'appello rigettato il motivo di gravame col quale l'appellante si era doluto della mancata rivalutazione degli importi e del mancato riconoscimento di interessi sulla scorta dell'apodittico rilievo che il giudice di pace aveva proceduto ad una liquidazione complessiva all'attualità "anche in considerazione del limitato importo", mentre aveva invece certamente assunto il valore dell'autovettura all'epoca del sinistro come riferimento della liquidazione della relativa voce di danno.
4.1. Escluso l'ultimo profilo del terzo motivo, che si connota come autonomo e che si esaminerà in seguito, tutte le altre doglianze possono essere congiuntamente esaminate per la connessione tra le questioni che pongono.
Va anzitutto chiarito che non sussiste un problema di legittimazione passiva in senso proprio, ma di titolarità del rapporto obbligatorio dallato passivo in capo alla società assicuratrice, la quale ha negato di aver mai concluso il contratto di cui alla polizza esibita e rilasciata all'assicurato da un subagente.
L'agente, secondo la definizione dell'art. 1742 c.c., assume l'incarico di promuovere la conclusione di contratti, ma non li può concludere con effetto per il rappresentato in difetto di poteri rappresentativi conferiti ai sensi dell'art. 1387 c.c. da colui (nella specie il preponente) di cui il rappresentante abbia speso il nome, salva la ratifica da parte di quest'ultimo ex art. 1399 c.c. Unica eccezione al principio è costituita dall'art. 1396 c.c. in caso di revoca o modifica della procura ignorate senza colpa dal terzo, che da rilievo all'affidamento dell'altro contraente fino al punto di riconoscere l'efficacia nei confronti del rappresentato del contratto concluso dal rappresentante (ormai) privo di poteri, ma che tuttavia presuppone che il potere rappresentativo fosse stato originariamente conferito.
Nella specie non è stato mai neppure prospettato che il subagente fosse o fosse stato in passato investito di poteri rappresentativi sicché, a fronte della negazione da parte della società assicuratrice di aver mai concluso (essa, non l'agente) il contratto, non può esserne invocata l'efficacia nei suoi confronti per il solo fatto che l'agente avesse rilasciato la polizza. Il problema si pone evidentemente allo stesso modo per tutti i contratti direttamente conclusi dall'agente privo di poteri rappresentativi (che invece, usualmente, trasmette al preponente la proposta di contratto). E tanto vale a rendere palese come la circostanza che le polizze fossero state o meno effettivamente smarrite o sottratte (al di là della segnalazione di smarrimento dell'agente, che effettivamente è un mero atto unilaterale e che potrebbe essere astrattamente inveridica e trovare possibile spiegazione nella difficoltà dei rapporti tra agente e subagente) non assume, in se stessa, diretto rilievo. Quel che conta è che la società avesse assunto o non avesse assunto un vincolo contrattuale;
e ciò direttamente o mediante ratifica, che può essere anche tacita ed attuarsi mediante un comportamento concludente, in ipotesi costituito dall'incasso dei premi.
Da qui il primario rilievo dell'accertamento domandato dall'attore appellante, che era inoltre terzo rispetto al contratto e che non poteva efficacemente dare la prova della sua sussistenza se non mediante la rappresentazione di fatti che autorizzassero presunzioni (esistenza di una polizza, avvenuto rilascio del certificato e del contrassegno di assicurazione), ovvero mediante la richiesta al giudice di ordinare alla società assicuratrice l'esibizione di libri e scritture contabili;
richiesta formulabile anche in appello siccome volta all'acquisizione di documenti, integranti prove precostituite estranee al divieto posto dall'art. 345, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., n. 60 del 2003). Ma il giudice non ha motivato ne' sull'uno ne' sull'altro punto. Ha, invece, implicitamente disatteso la valenza sintomatica dei fatti che secondo l'id quod plerumque accidit presuppongono un contratto (e ciò in ragione del rilievo conferito alla denuncia di smarrimento di alcuni moduli di polizza, tra cui quello utilizzato poi per redigerla) ed ha del tutto omesso di provvedere sulla richiesta di ordine di esibizione, del resto formulata dall'appellante nell'atto di appello (cui si era riportato in sede di precisazione delle conclusioni), sicché la sentenza appare viziata per omessa motivazione su un punto della controversia che appariva decisivo in relazione alla illustrata impossibilità della parte di offrire altrimenti la prova (cfr., per impliciti riferimenti al dovere del giudice di motivare sul mancato esercizio del potere discrezionale di ordinare l'esibizione, Cass., n. 12507 del 1991). Ogni ulteriore profilo è assorbito, salvo quanto viene precisato qui di seguito.
4.2. Parzialmente fondato è anche l'ultimo profilo del terzo motivo. Il giudice di pace aveva infatti dichiaratamente considerato il valore della vettura all'epoca del sinistro (L. 5.500.000), omettendo di effettuare la liquidazione del danno all'attualità, come avrebbe necessariamente dovuto in relazione alla natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, sicché in relazione a tale componente del danno il tribunale ha del tutto irragionevolmente ritenuto che il giudice di pace avesse inteso liquidare il danno all'attualità in considerazione "del limitato importo" complessivo. Ha poi errato laddove ha escluso la possibilità di riconoscere interessi, che hanno natura compensativa e non moratoria e che costituiscono una delle possibili modalità liquidatorie del danno da ritardo nei debiti di valore, secondo quanto chiarito dalle sezioni unite con sentenza n. 1712 del 1995, che ha sancito il solo divieto del computo di interessi al tasso legale dall'epoca dell'illecito sulle somme integralmente rivalutate.
5. Accolto il ricorso per quanto di ragione, la sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione dello stesso tribunale, che rivaluterà il merito anche nel rispetto degli enunciati principi e che provvedere a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del tribunale di NO.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003