Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2002, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
AULA B 0 1 563 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE "Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 10840/1999Composta dai magistrati: Dott. Giuseppe Ianniruberto - Presidente Q 66 Alberto Spanò - Consigliere 66 Luciano Vigolo 66 Rep. 66 Giovanni Mazzarella Cron. 4021 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud. 20.11.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NO CA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin, n. 45, presso l'avv. Giuseppe Maria Toscano, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Carlo Romano con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente- contro 4489 -FERROVIE DELLO STATO – Società di Trasporti e Servizi per Azioni - (poi Rete Ferroviaria Italiana SpA), in persona del procuratore Giancarlo Alvino, domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326, presso l'avv. Renato Scognamiglio che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 215 in data 14 agosto 1998 (R.G. 471/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Vincenzo Porcelli per delega dell'avv. Scognamiglio;
fr udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo CA CE chiede per un unico motivo la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo l'appello proposto dalla Ferrovie dello Stato Spa e in riforma della decisione del Pretore della stessa sede, ha rigettato la domanda con la quale aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella 5^ categoria, profilo professionale di segretario amministrativo, in conseguenza delle mansioni svolte di fatto e con decorrenza 1° gennaio 1991. Resiste con controricorso Ferrovie dello Stato SpA, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il Tribunale, premesso che la contrattazione collettiva richiedeva, ai fini dell'inquadramento nell'area IV (cui appartenevano i profili professionali del 2 segretario di livello 5° e 6°), che le mansioni fossero caratterizzate da "iniziativa e autonomia operativa” nonché da “funzioni di coordinamento operativo", ha escluso che quelle svolte dal CE presentassero i suddetti requisiti. Non il primo, perché il CE era stato addetto, con l'utilizzazione di computer, alla registrazione delle assenze per malattie, controllando l'esattezza dei dati e memorizzandoli ai fini delle elaborazioni statistiche, seguendo procedure prestabilite;
non il secondo perché certamente non coordinava altri dipendenti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.M. n. 1085 del 1985, del c.c.n.l. 1990/1992, dell'art. 116 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. Si assume che la declaratoria del profilo professionale rivendicato era contenuta nel decreto ministeriale, avendo stabilito il contratto collettivo (art. 21, punto n. 5) che le declaratorie dovessero restare provvisoriamente invariate fino alla determinazione delle nuove;
il Tribunale aveva omesso di esaminare la declaratoria, nella quale non vi era traccia delle caratteristiche dell'iniziativa e del coordinamento, previste, invece, dallo stesso decreto per la declaratoria del profilo professionale del segretario superiore (6^ categoria); erroneamente, quindi, il Tribunale aveva deciso la controversia sulla base del contenuto generale dell'Area IV, senza valutare lo specifico profilo professionale. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, la sussistenza dei tratti dell'iniziativa e dell'autonomia non poteva negarsi ove si fosse considerato il significato che tali espressioni hanno con riferimento alla concreta attività di elaborazione di dati mediante lo strumento informatico. La Corte giudica il ricorso infondato. 3 Il complesso delle censure mosse alla sentenza impugnata non scalfisce in minima parte il nucleo fondamentale della motivazione che poggia sull'accertamento di in base ace fatto secondo cui, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva, non si possono avere inquadramenti nell'area professionale IV se le mansioni non sono caratterizzate da iniziativa ed autonomia, ovvero da funzioni di coordinamento e controllo. Il fatto che il Tribunale non abbia esaminato specificamente le declaratorie dei profili professionali contenute nel D.M. richiamato dal contratto, vale ad escludere la correttezza soltanto di quella parte della motivazione che si è riferita anche allo svolgimento di funzioni di coordinamento e controllo, atteso che, per considerarle rilevanti, sarebbe stato necessario accertare previamente quale fosse l'elemento discretivo tra i compiti del segretario di 5° livello e quelli del segretario di 6° livello, ma non inficia l'altra parte, fondata sulla necessità dei tratti dell'iniziativa e dell'autonomia, i quali, proprio a causa dell'inserimento del profilo professionale nell'area IV, dovevano considerarsi in ogni caso richiesti. Le altre critiche rivolte alla sentenza impugnata, concernenti specificamente l'affermazione che nell'attività svolta concretamente dal CE si trattava di rispettare procedure interamente predefinite, senza alcuna possibilità di adottarne di nuove o di variare i criteri statistici, risultano estranee ai limiti del sindacato di legittimità. Non si denunciano insufficienze della motivazione con riguardo a punti decisivi prospettati nella causa, né il ragionamento del Tribunale può ritenersi non logicamente plausibile 0 non coerente con l'interpretazione del contratto collettivo. Inammissibilmente, pertanto, si contrappone in sede di legittimità un giudizio di segno diverso al giudizio formulato dal giudice di merito. Il diverso esito dei giudici di merito induce la Corte a compensare interamente fra le parti le spese del processo di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa fra le parti le spese del processo di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore баринеттеми Quove kavalle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ogel. 6 FEB. 2002 CONCELLIER a ll IL CANCELLIERE I D A , S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T T O , 5 R B A . I 'A S E D N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O G 8 S - P O 1 N M 1 E I A S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S I E I S R G I A E E L D R L O E D 5