Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' } REPUBBLICA ITALIANA 00 760/0 1 IN NOME DEL POPO IT NO LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: www Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 22511/98 - Consigliere Cron.1550 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 27/10/00 Dott. Alessandro DE RENZIS - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3002 domiciliata in ROMA per diritti L. ONORATO AGATA, elettivamente 19. GEN 2004 PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'Istituto, presso l'Avvocatura Centrale Rilasciata copia legale 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, al Sig. DELLA VALLE per diritti 4485 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE alla copia notificata del ricorso;
Rilasciata copia legale al Sig INPS - resistente con mandato per diritti L. 11-6 MAR 2001 avverso la sentenza n. 22576/97 del Tribunale di ROMA, IL CANCELLIERE depositata il 20/12/97, R.G.N. 30657/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato DELLA VALLE;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 22.4.1994 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto di GA TO alla pensione di inabilità, con decorrenza 1.2.1993, condannando l'Istituto alla corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione fino al 31.12.1991. L'Istituto deduceva l'erroneità delle conclusioni peritali. Instauratosi il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, il Tribunale di Roma accoglieva l'appello e respingeva, quindi, la domanda, osservando che dalla rinnovata indagine medico-legale disposta d'ufficio nel corso del riesame, era risultato del tutto assente ogni stato invalidante pensionabile a carico della TO, e che tali conclusioni peritali non erano state oggetto di osservazioni critiche delle parti. Per la cassazione di detta sentenza l'assicurata ha proposto ricorso affidato a tre motivi. L'Istituto ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE -Col primo motivo deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 12.6.1984, n. 222, e l'insufficienza della motivazione - lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata si è basata su un'indagine medico-legale d'ufficio assolutamente insufficiente, priva di ogni valutazione in ordine sia agli effetti usuranti delle riscontrate patologie, sia alle reali possibilità residue di riconversione lavorativa a favore dell'assicurata. Col secondo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, si censura l'inadeguatezza della motivazione della sentenza di appello, specie in ordine all'incidenza del grave deficit visivo riscontrato dal ctu, del quale illogicamente si afferma l'irrilevanza nelle attività manuali. £ pli 3 Col terzo motivo la ricorrente lamenta il mancato esame comparativo delle due consulenze acquisite in primo ed in secondo grado. Rileva che, secondo costante giurisprudenza, quando il giudice di appello si trova in presenza di un netto contrasto tra le due consulenze tecniche deve fornire adeguata, logica ed esauriente motivazione del suo convincimento compiutamente enunciando gli elementi probatori ed i criteri di valutazione degli accertamenti acquisiti nonché gli argomenti medico-legali, logici e giuridici che lo hanno condotto a preferire l'uno o l'altro parere. Esaminando nel loro complesso i tre motivi, sostanzialmente connessi tra di loro, questa Corte deve dichiararne l'infondatezza. Ed invero, a parte l'inammissibilità di alcune censure in quanto contenenti valutazioni di merito non proponibili in questa sede, non sembrano ricorrere nella sentenza impugnata i denunziati vizi di motivazione. Seguendo da vicino i passaggi tecnico-valutativi della nuova c.t.u. espletata in appello, la sentenza impugnata, nella consapevolezza delle contrarie valutazioni già esposte dal giudice di prime cure, ha ripercorso tutta l'indagine medico-legale effettuata sulla persona della assicurata, pervenendo ad una conclusione di non invalidità sottolineando, in particolare la scarsa incidenza funzionale della riscontrata patologia oculare (visione monoculare con visus OD adeguatamente corretto in misura di 9/10) sull'attività manuale svolta dalla TO, coltivatrice diretta, e affermando il modesto carattere usurante di tale attività lavorativa, sottratta, nella specie, a vincoli di subordinazione. In particolare, quanto al terzo motivo del ricorso, è sufficiente rilevare che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, il principio secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, lo stesso non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, è applicabile anche nel caso in cui le valutazioni contenute in una prima relazione peritale siano state oggetto di esame critico in una successiva consulenza tecnica d'ufficio alle difformi conclusioni della quale il giudice del merito ritenga di aderire. Anche in questo caso, infatti, è sufficiente la ragionata accettazione dei risultati della nuova consulenza per ritenere implicitamente disattesi, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le argomentazioni ed i conclusivi rilievi esposti nella consulenza precedentemente esposta (ex plurimis, Cass., 17 gennaio 1998, n.418). Difetterebbe di motivazione la sentenza che aderisca all'una o all'altra consulenza senza evidenziare come invece ha fatto il Tribunale di Roma - le - ragioni della scelta operata, ovvero recependone acriticamente il contenuto, senza esporre le ragioni di esclusione dell'altra, il che, per quanto sopra esposto, non è avvenuto nel caso di specie. Il ricorso non può, pertanto, essere accolto. Vale per le spese il regime esonerativo disposto dall'art. 152 disp.att. c.p.c. per le controversie previdenziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000 Il Presidente Il Consigliere estensore ев 多叁 Still e 3 0 3 I A 1 5 S D . S , T . IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A R O T N Depositata in Cancelleria L , A ' L A 3 L O S 7 L ogal, 19 GEN. 2001 B - E E I P 8 D - S D 1 I I BORATORE S 1 A N CANCELLERIA N T G S E E O S O G A P I T а R G D A M O E I C E L O , A T O T D A R I E L T R S I L T 5 I E D N G E D E O S R E