Sentenza 17 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di oltraggio, la circostanza che all'abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato, non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Ne consegue che deve ritenersi sussistente il reato di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) ogniqualvolta il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati, ritenendo che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente -in fatto- all'offesa al decoro, prevista per il vigente reato di ingiuria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2001, n. 43466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43466 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BR - Presidente - del 17/10/2001
1. Dott. CASINI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI FRANCESCO - Consigliere - N. 1601
3. Dott. MARINI PIERFRANCESCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - N. 037359/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) EP BR N. IL 09/05/1942
avverso SENTENZA del 29/03/2000 TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PROVIDENTI FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Stefano Vichi
Con sentenza del 29/3/2000, il Tribunale di Pesaro condannava GR BR alla pena di lire 1.500.000 di multa per il reato continuato di diffamazione ed ingiuria, per aver offeso la reputazione di LE Primo, Sindaco del Comune di Talamello, comunicando con più persone, ed inviando a tutte le autorità ed alla stessa persona offesa, copia di una denuncia-querela in cui l'LE veniva definito: "personaggio pericoloso", "non degno di amministrare il Comune di Talamello", "persona incapace e pericolosa", "perfido personaggio", "radicalmente incapace di esercitare le proprie funzioni", "socialmente pericoloso" ed, in relazione alla richiesta di completamento di una pratica di condono del GR, veniva accusato di aver agito "spudoratamente" e di aver commesso reati penali.
Proponeva ricorso il GR sostenendo con il primo motivo la mancanza di volontà di offendere la reputazione dell'LE, essendo le espressioni da valutare, nell'ambito del gergo corrente e del conflitto amministrativo esistente fra le parti. Con il secondo motivo sosteneva che erroneamente la Corte aveva ritenuto esistente il reato di ingiuria, mentre avrebbe dovuto semplicemente prendere atto del fatto che il reato di cui all'articolo 341 c.p. non era più previsto dalla legge come reato. Con il terzo e quarto motivo sosteneva che il contenuto dell'esposto era espressione del diritto di critica e costituiva la risposta ad una precedente lettera diffamatoria intitolata "Abbasso i furbi", inviata dal Sindaco a più persone. Con i successivi motivi censurava la motivazione, sia per aver ritenuto l'aggravante del mezzo della stampa, sia per aver valutato le attenuanti generiche soltanto equivalenti alle aggravanti. Infine lamentava l'eccessività della pena e della quantificazione del danno morale.
Il ricorso è infondato.
Nonostante la molteplicità dei motivi, le questioni di diritto trattate sono sostanzialmente due. L'offensività delle espressioni usate in rapporto al diritto di critica e la possibilità di applicare l'articolo 594 c.p. dopo l'abrogazione del delitto di oltraggio.
La prima questione e del tutto infondata.
Il tribunale di Pesaro ha accertato che il libello del GR, contenente la denuncia querela nei confronti dell'LE venne diffuso mediante consegna diretta agli interessati, ma anche con un vero e proprio volantinaggio, ed inoltre con la collocazione di copie nella sala d'attesa dell'agenzia Enel e l'affissione sulla vetrina del negozio di arredamenti del GR. Ne deriva che l'ampiezza della diffusione è tale da integrare l'elemento oggettivo del reato contestato. Inoltre, le espressioni in esso contenute, indipendentemente dal riferimento a precedenti controversie fra le parti, non possono per il loro esplicito significato offensivo, essere ricondotte nell'ambito del diritto di critica, e tanto meno in una legittima reazione ad un precedente contrasto. La Giurisprudenza ha più volte chiarito che, anche se, nei riguardi di persone investite di pubbliche funzioni può essere consentito un linguaggio più pungente ed incisivo, esso però deve essere indirizzato a rendere maggiormente comprensibile dall'opinione pubblica il comportamento descritto, e comunque non può contenere espressioni tali da costituire direttamente ingiuria o offesa alla reputazione o all'onore della persona. Nel caso in esame, il ricorrente più che perorare un suo diritto o narrare una vicenda, ha voluto manifestare alla cittadinanza la sua opinione del tutto negativa sul sindaco del Comune di Tolmezzo, e lo ha fatto usando espressioni oggettivamente offensive, slegate dal contesto delle precedenti controversie, e da precisi comportamenti. Non può quindi invocare il diritto di critica, ne' tanto meno puo giustificare la propria azione come reazione alla lettera precedentemente inviata dall'LE. Non sussiste infatti, l'immediatezza fra i due eventi, e la necessaria correlazione fra i due fatti. Sulla seconda questione deve osservarsi che, correttamente il Tribunale ha ritenuto che per effetto dell'abrogazione dell'articolo 341 c.p. la relativa imputazione si convertiva nel reato di ingiuria.
Questa Corte, con la sentenza delle Sezioni Unite del 27/6/2001, ha chiarito che, l'articolo 18 della legge 205/99, ha abrogato il reato di oltraggio, previsto dagli articoli 341 e 344 c.p., senza formulare contestualmente nuove ipotesi criminose in sostituzione o modifica di quelle abolite. Muovendo da questa premessa, ha però osservato che l'articolo 18 non ha escluso la possibilità concreta che la condotta precedentemente assumibile nella figura dell'oltraggio, possa ora integrare altre fattispecie di reato già previste dall'ordinamento penale. Un diverso orientamento, contrasterebbe con i principi della tipicità penale e dell'obbligatorietà dell'azione penale, perché determinerebbe l'ingiustificato mancato esercizio dell'azione penale, per condotte concrete, che integrino gli elementi tipici di reati tuttora previsti dall'ordinamento. Ne deriva, che l'abrogazione del delitto di oltraggio, non ha introdotto in sostituzione, nuove o diverse figure di reato, ma non ha escluso la possibilità che le condotte già tipiche dei delitti abrogati, possano integrare reati tuttora previsti e puniti dalla legge penale. In particolare, appare evidente l'applicabilità del reato d'ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 61 n. 10 c.p., allorché come nel caso in esame il giudice del merito, abbia verificato la coincidenza delle condotte, in modo da poter ritenere che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale contestata con l'abrogato reato di oltraggio, sia esattamente corrispondente in fatto, all'offesa del decoro prevista dalla fattispecie del reato di ingiuria.
Gli altri motivi del ricorso riguardano valutazioni di merito non censurabili in Cassazione, avendo la sentenza impugnata, motivato in modo congruo, logico e coerente con le risultanze processuali, sull'entità della pena inflitta, sulla rilevanza delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti e sulle modalità di liquidazione del danno.
Il ricorso pertanto va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La corte Suprema di Cassazione, sezione quinta penale, rigetta il ricorso proposto avverso l'impugnata sentenza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001