Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 3 ) E . IN NOME DEL0399 3 /0 1 E E N C N , 1 O R I 9 P Z 9 I A 1 - R D 1 T 1 S - E I PUBBLICA ITALIAN 1 G C 2 I E . R D L U A 9 I D 3 G E E T E 6 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N E 4 I S Oggetto . T E T S T I ( R EZIONESEZIONE TERZA CIVILE Compensazione delle spese A di lite nel proc. avanti al Giudice di Pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14659/98 Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 8458 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Ud. 26/10/00 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN GE RITA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLA PIRAMIDE CESTIA 1/C, presso 10 studio dell'avvocato CLAUDIO COPPACHIOLI (STUDIO C. MACRI'), CAMPANOZZI, PIETRO difesa dagli avvocati ANTONIETTA REFERZA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LLOYD ADRIATICO COMP ASSIC SPA, PALANTRANI GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 85/97 del Giudice di pace di 2000 TERAMO, emessa il 18/06/97 e depositata il 23/06/97 1706 (R.G. 427/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15.5.1996 VI GE TA convenne in giudizio avanti il giudice di pace di Tera- mo la Lloyd IC PA e TR SE, per i- vi sentirli condannare in solido fra loro nelle rispet- tive qualità di assicuratore e proprietario dell'auto Ford Fiesta tg. TE156871, al risarcimento dei danni ri- portati nel sinistro stradale del 23.12.94. Il giudice adito con sentenza 18.6.1997 così sta- tuiva: a) condanna le parti ad un concorso di responsa- bilità nell'ordine del 50% a carico di ciascuna%; b) le spese di giudizio compensate interamente fra le parti. Ricorre per l'annullamento del capo relativo alle spese di lite la VI GE TA. Nessuna difesa è stata svolta dagli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente impugna per violazione dell'art. 92 c.p.c. il provvedimento di compensazione integrale del- 2 le spese di lite, sostenendo che l'ingiustificata oppo- sizione delle controparti all'accoglimento della doman- da attrice escludeva la ricorrenza di una delle due ipotesi di ammissibilità della compensazione e cioè la soccombenza reciproca o i giustificati motivi. Il motivo è infondato. Il potere discrezionale del giudice in ordine alla statuizione sulle spese di lite non incontra altro limite se non quello del rispetto del principio per cui il carico delle spese stesse non può gravare sulla parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 4347/99, 14576/99). Nel caso di specie, il provvedimento adottato giustificato dalla decisione adottata in ordine alla pretesa sostanziale dell'attrice. l'assenza degli intimati in questo grado di giudi- zio esime dalla statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese. Così deciso in Roma addì 26.10.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Pune Man My favan 9 Giovanni Glambattista ени IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 20 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E T R O C 3