Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11018 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C10 1 8 /0 1 C.C.
6. E E N N O I S O REPUBBLICA ITALIAN A R S I Z I M A I A D R 6 5 R 8 Z A . T 9 P A IN NOME DEL POPOL ITANANO S 1 T U N I S A / - U 4 G C E / B E B 6 I R 2 . R L . L Beziens Tributarla presidente R A Oggetto T . A D P . Rimborso ICI D Vincenzo CARBONE B E A A T L I E T λ IRPEF N R D 1 E E I S 3 Consigliere S Giuseppe MARZIALE E T N E A . S N I M Dott. Eugenio AMARI R.G.N. 21193/98Consigliere A Rel. Consigliere Cron. 23632 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente Ud. 09/03/01 SENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da DIREZIONE REG ENTRATE TOSCANA, SEZIONE STACCATA FIRENZE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente . N 2001 contro 457 ST IN;
-1- - intimata - avverso la sentenza n. 133/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 01/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo ST RI ha impugnato il silenzio rigetto della Direzione Regionale delle Entrate della Toscana per ottenere il rimborso di somme pagate in più per Ici e per PE per gli anni 1992 e 1993. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso relativo al 1993 ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per il 1992. La Commissione Regionale ha dichiarato l'appello dell'ufficio inammissibile perché meramente cautelativo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico articolato motivo. La contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 49-61 dlgs 546/92, 22-24 d.p.r.633/72, 2697 c.c., 3 1.146/98 e di motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su un punto decisivo della controversia, sul presupposto che il giudice di appello ha errato a dichiarare inammissibile l'impugnazione qualificata dalla parte come cautelativa e sul rilievo della mancanza assoluta di motivazione in ordine alla fondatezza dell'appello. Ha dedotto, infine, l'erroneità della decisione sia perché il giudice ha in sostanza richiesto all'ufficio la prova della inesistenza del diritto al rimborso, e sia perché l'Amministrazione Finanziaria non è più legittimata passivamente rispetto alla domanda di rimborso Ici. Ritiene la Corte che le doglianze sono infondate e che correttamente il giudice di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. L'art. 53 del d.lgs. n.546/92 richiede, per la validità dell'appello, che vengano formulati "i motivi specifici dell'impugnazione", motivi che devono riguardare la sentenza impugnata, di cui si evidenziano i vizi e le carenze, e ciò al fine di porre l'appellato e il giudice rispettivamente nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa sulle doglianze dell'appellante e di conoscere tali doglianze per poterne valutare la fondatezza. La specificità dei motivi è una caratteristica irrinunciabile dell'atto di impugnazione, che attiene innanzitutto al contraddittorio, ed è per questo che la sanzione per la violazione di tale principio è l'inammissibilità. Un atto di appello che viene qualificato dalla stessa parte come cautelativo perché essa parte Softh non è a conoscenza della vicenda in quanto non erano state completate le operazioni di controllo 7 5 4 e di liquidazione e in quanto i modelli di dichiarazione relativi all'annualità in esame non erano stati ancora reperiti per non essere acquisibili meccanograficamente, è un atto che non contiene alcun motivo specifico di doglianza nei confronti della sentenza impugnata, della quale non viene indicato alcun vizio, per cui chiaramente è inammissibile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 9.3.2001 nella camera di consiglio della Sezione CORTE Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente TI Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Carbone IL CANCELLIERE DO ND но DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 AGU. 2001 IL CANCELLIERE C1 DO LA