Sentenza 21 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/2002, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA D0 9055 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2873/99 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Dott. Michele VARRONE - Consigliere- Cron.24655 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo Consigliere Rep.1814 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 04/02/02 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta studio dal Sig. e per diritti € 310 sul ricorso proposto da: in ROMA VIA 21 €2 002RE| 6FASOLO ANGELO, elettivamente domiciliato in COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DOMENICO D'AMATO, che lo difende anche disgiuntamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio all'avvocato GIORGI GIOVANNI, giusta delega in atti;
dal Sig. DAMATI per diritti € 3.10
- ricorrente -
il 26.06.02
contro
IL CANCELLIERE MI IL in proprio nonchè Rag. CARLO ALBERTO COMETTI nella sua veste di amministratore p.t. del INCELLERIA condominio posto in Bologna alla Via Mazzini 118-120- 122, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE 2002 VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA 314 GALANTE, difeso dall'avvocato ERCOLANI GIUSEPPE CARLO, THE ING 1 0 6 0 2 6 2 H ད ་ ན ་ ་ ་ ་ ་ 4 2 ལ ་ giusta delega in atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 553/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 27/03/98 e depositata il 12/05/98 (R.G. 989/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Domenico D'AMATO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 luglio 1993 NG FA premesso: - di coabitare con AR Ac- corsi in un appartamento facente parte del Condominio di via Mazzini 18 in Bologna;
- che nel marzo del 1992 dell'edificioall'interno della cabina dell'ascensore condominiale erano state incise scritte offensive ine- renti la sua persona;
- che il geom. MI, amministra- tore del condominio, benché prontamente avvertito, solo nel mese di dicembre aveva provveduto a fare eseguire una "carteggiatura" delle pareti dell'ascensore; - che l'ignoto autore aveva reiterato l'incisione con altre scritte offensive, che il MI aveva provveduto a far 2 coprire, mediante l'apposizione su di esse di uno spec- chio, ma solo dopo la presentazione di ricorso ex art.700 c. p. C.; - che altre scritte di identico teno- re erano comparse in seguito e, benché fossero trascor- si tre mesi, le stesse erano ancora ben visibili;
- che dal comportamento inerte e colpevole dell'amministrato- convennere egli aveva subito un danno;
tanto premesso, in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, il geom. IL MI, in proprio e quale amministratore del condominio suindicato, per sentirlo condannare al ri- sarcimento dei danni conseguenti alla mancata e ritar- data cancellazione delle scritte ingiuriose. Il convenuto, nella doppia veste citata, si costi- tuì in giudizio e chiese il rigetto della domanda. Esperita istruttoria solo documentale, l'adito tri- bunale, con sentenza in data 19 marzo 1996, respinse la domanda attorea. Proposto gravame da parte del soccombente, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata 12 mag- gio 1998, respinse l'appello. Per la cassazione della suindicata sentenza NG FA ha proposto ricorso, sulla base di cinque moti- vi, illustrati da memoria, cui hanno resistito con con- troricorso IL MI in proprio, nonché AR Al- berto ET, nella veste di amministratore p. t. del condominio di via Mazzini 118/120/122 di Bologna. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nulli- tà della sentenza impugnata per violazione degli artt.276 C. p. C. e 119 disp. att. C. P. C., in rela- in quanto dai timbrizione all'art.360 n.4 C. p. C., stampigliati nel frontespizio della sentenza medesima risultava che la minuta di quest'ultima era stata depo- sitata in cancelleria il 24 marzo 1998, e cioè in data anteriore a quella (27 marzo 1998) in cui la causa era stata presa in decisione. La censura non merita accoglimento. Invero, se, in punto di fatto, la circostanza evi- denziata dal ricorrente è certamente esatta, risultando la stessa dal frontespizio della copia autentica della sentenza impugnata prodotta dal ricorrente medesimo, tuttavia occorre considerare che in calce alla stampi- gliatura della data di consegna della minuta della sen- tenza in cancelleria non risulta alcuna attestazione ad opera del cancelliere, la cui firma è apposta, invece, solo in calce alla sentenza, con riferimento alla data di deposito, che reca la data del 12 maggio 1998, della sentenza medesima. Ciò, ad avviso della corte, rende del tutto irrilevante la circostanza in questione, in quanto solo una specifica attestazione del cancelliere 4 _ avrebbe reso inoppugnabile il dato in questione, peral- tro verosimile frutto di un errore materiale. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.1130 C.C., in relazione all'art.360 n.3 c. p. C., deduce che erronea- mente la corte distrettuale aveva affermato che l'ammi- nistratore non avrebbe avuto l'obbligo, anche al sensi dell'art. 1130 c.c., di cancellare le scritte diffamato- rie nei confronti del ricorrente apparse sull'ascensore condominiale, in quanto, trattandosi di provvedere con la massima urgenza alla conservazione della cosa comu- ne, si poteva prescindere da un'apposita delibera as- sembleare, essendo stato affermato da questo S.C. (Cass.19 novembre 1996 n.10144) il principio secondo cui l'amministratore di condominio ha il dovere di ese- guire verifiche e di impartire le necessarie provviden- ze intese a mantenere integra la parità del godimento condomini. L'attodei beni comuni da parte di tutti conservativo, nella specie, consisteva nel tutelare l'uso dell'ascensore inteso in senso ampio, salvaguar- dando, cioè, il disagio subito dai condomini per effet- to della permanenza degli epiteti ingiuriosi esistenti nell'ascensore medesimo. La censura è infondata. Al riguardo, con riferimento alla fattispecie in 5 esame, appare più pertinente, rispetto a quello richia- mato dal ricorrente, il principio di cui alla sentenza n.4679/1992 di questa Corte, secondo cui "la legittima- zione dell'amministratore, quale prevista dal- l'art.1130 C.C., per gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, non si esten- de oltre i limiti delle domande dirette al ripristino delle parti comuni nel loro normale stato e non com- prende, quindi, la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al deprezzamento delle parti comuni del- l'immobile che, non essendo diretta alla conservazione dell'immobile, resta nella esclusiva disponibilità dei singoli condomini." Sotto quest'ultimo profilo, peral- tro, va sottolineato come erano unicamente i condomini ناک legittimati a dolersi dell'eventuale stato disagio con- seguente alla permanenza nell'ascensore delle scritte ingiuriose in questione, non certo il ricorrente, che, per sua stessa ammissione, era soggetto estraneo al condominio. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., in rela- zione all'art.1130 C.C. e 360 n.3 C. p. C., dolendosi del fatto che nella sentenza impugnata era stato erro- neamente affermato che la lesione dell'onore di esso FA si era verificata con l'incisione sulle pareti interne dell'ascensore, ad opera di mani rimaste scono- sciute, e pertanto la cancellazione non avrebbe potuto impedire un reato già commesso. Al contrario la perma- nenza per molti mesi all'interno del condominio delle scritte ingiuriose aveva costituito per il ricorrente un ulteriore, gravissimo danno al proprio onore ed alla propria immagine, danno forse superiore a quello ini- ziale, per cui l'amministratore del condominio doveva essere ritenuto responsabile dei danni conseguenti alla mancanza di un tempestivo intervento. Con il quarto motivo deduce il ricorrente insuffi- cienza e contraddittorietà della motivazione (art.360 n.5 C. p. c.), per avere il giudice di merito, da un canto, affermato la tempestività dell'intervento del MI nella cancellazione delle scritte offensive in questione e, d'altro canto, affermato che rettamente il MI non tenne conto dell'iniziale richiesta della condomina OR, moglie separata del ricorrente, ri- chiesta risalente al 16 giugno 1992, considerando tale richiesta "strumentale", attesa la conflittualità esi- stente tra tale condomina, da un lato, ed il condominio e l'amministratore dall'altro. I motivi, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, devono essere disatte- si. 7 In linea generale, va sottolineato come la giuri- sprudenza di questo S.C. ha da sempre adottato un cri- terio piuttosto restrittivo in ordine alla colpa per omissione, affermando che, affinché una condotta omis- siva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica antidoverosità so- ciale della condotta del soggetto che non abbia impedi- to il fatto dannoso, ma occorre individuare, caso per caso, la sussistenza a suo carico di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato (art.40 cpv. c.p.); obbligo che può derivare dalle più diverse fonti, о direttamente da una norma ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura in- tercorrente tra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione (Cass.14 ottobre 1992 n.11207; 11 marzo 1991 n.2555). Invero, l'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cui inos- servanza, a norma dell'art.40 cod. pen., equivale a ca- gionarlo, può nascere, oltre che da una norma di legge e da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, il che si verifica quando il sog- getto obbligato, pur consapevole del pericolo cui è esposto tale diritto, in conseguenza di un fatto ille- 8 cito posto in essere da terzi, si astenga dall'interve- nire per impedire che la situazione di pericolo si tra- duca in una concreta lesione. Pertanto, in astratto è ben configurabile una responsabilità aquiliana dell'am- ministratore di un condominio, che, in presenza, nel complesso condominiale, di scritte offensive di un ter- ZO e, quindi di un fatto che integra un reato, non ab- bia provveduto, una volta sollecitato dalla parte lesa, all'eliminazione delle stesse, evitando in tal modo che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze. Sul punto, pertanto, deve essere corretta l'affermazione contenuta nella sentenza gravata, secondo cui, al con- trario, l'attività di cancellazione non rientrava nei compiti dell'amministratore, trattandosi di un compito di ordine pubblico. Se quanto precede è indubbio, la circostanza, pe- raltro, non ha concreta rilevanza nella fattispecie, atteso che il giudice di merito ha, con motivazione congrua, affermato che gli interventi posti in essere dall'amministratore, ai fini di cancellare le scritte in questione, furono tempestivi. Trattasi di valutazio- ne di fatto, incensurabile in questa sede di legittimi- tà, perché sorretta da motivazione priva di errori lo- gici e giuridici, mentre nessuna contraddizione nella motivazione può ravvisarsi nel fatto che la sentenza 9 impugnata non abbia tenuto conto della richiesta prece- dente di intervento della condomina OR (soggetto estraneo al giudizio), posto che Occorreva tenere con- to solo delle richieste del danneggiato, e cioè del- l'odierno ricorrente, in relazione alle quali gli in- terventi posti in essere dall'amministratore sono stati giudicati, avuto riguardo alle concrete ed oggettive circostanze, tempestivi. Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione degli artt.1110 e 1134 C.C., deduce l'assoluta erroneità della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa afferma che alla cancellazione delle scritte avrebbe potuto provvedere lo stesso FA, non tenendo conto del fatto che esso ricorrente non era mai stato un con- domino, ma solo un ospite dell'OR, la quale, pe- raltro, portando ancora il cognome FA, aveva an- ch'essa subito un danno non indifferente. Il motivo è infondato. Per quanto concerne la prima parte della censura, la relativa affermazione del giudice di merito costi- tuisce soltanto un obiter dictum e come tale non è su- scettibile di specifica doglianza. Relativamente al se- condo rilievo, appare evidente come l'attuale ricorren- te non sia legittimato a proporre doglianze di alcun 10 genere per conto di un soggetto, quale l'OR, che non è parte in causa. In conclusione il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2002. Il CoConsigifere relatoretore ed estensore Il Presidente Vilifientimieni IL CANCELLIES 109T129,11 Dotiase 456T 20,99 Depositata in Cancelleria тот. 160, 10 2106.02 Oggi, Dott.ssa Maria Avello ZA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 6. 2002 4 160.10 Reast34072) ate TA/10 on Servizi (ein DI FILIPPO) Cludizion D'anger 11