Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 cod. proc. civ., per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., con la produzione dei documenti relativi all'evento, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 cod. proc. civ., ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23486 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 26/08/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 26/08/2021), n.23486 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso 2645-2018 proposto da: L.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ulpiano n. 29, presso lo studio dell'avvocato SIMONA SICILIANI, simonasiciliani.ordineavvocatiroma.org, che la rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – contro F.G.; FALLIMENTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI IC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 6, presso lo studio LUPIS, difeso dall'avvocato ENRICO FOLLIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D-4, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA, difesa dall'avvocato MARIO DE ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/99 del Tribunale di LUCERA, depositata il 06/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Gigliola MAZZA RICCI, per delega dell'avvocato M. DE ROSSI, depositata in udienza, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5-3/6-5-1999, il tribunale di Lucera, pronunciando sull'appello proposto da RO AT avverso la sentenza del pretore della stessa città, sezione distaccata di Rodi Garganico, del 30-5-1994 - con la quale era stata dichiarata improponibile la domanda della RO per la tutela possessoria del fondo rustico che conduceva in affitto alla contrada "Gioffo", in agro di Cagnano Varano, occupato abusivamente per il pascolo da LL LE - ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha condannato il LL a reintegrare nel possesso del fondo la RO ed a pagare a quest'ultima le spese del doppio grado del giudizio.
LE LL ricorre per la cassazione della sentenza, deducendo unicamente la nullità della stessa per violazione dell'art. 301 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., essendo stata chiamata la causa dinanzi al collegio per la discussione all'udienza del 17-2- 1999 e decisa dopo il decesso dell'unico procuratore di esso LL, avvenuto il 5-11-1998.
AT RO aderisce, con controricorso, all'eccezione di nullità proposta ex adverso, chiedendo peraltro la compensazione delle spese del presente grado, atteso che, quando la causa è stata discussa e riservata per la decisione, non era a conoscenza dell'avvenuto decesso dell'Avv. Agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Recita, invero, l'art. 301 comma 1 c.p.c. che se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. Ne deriva che se il giudice di appello - come è accaduto nella fattispecie in esame - non rileva l'interruzione automatica del processo in seguito a tale evento, ciò comporta la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c., con la produzione dei documenti relativi all'evento medesimo;
con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 c.p.c., ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo (sent. n. 8720/98; n. 3279/97; n. 11204/93). Poiché vi è, dunque, agli atti prova dell'avvenuto decesso dell'Avv. E. Agricola, unico difensore, nel giudizio di appello davanti al tribunale, dell'odierno ricorrente - decesso avvenuto, come si è detto, prima dell'udienza di discussione della causa davanti al collegio - e poiché il giudice ha mancato di rilevare l'interruzione automatica del processo in dipendenza di tale evento, va dichiarata la nullità della sentenza, con rinvio al giudice di appello, che è in questo caso, per la modifica introdotta con la legge 30 luglio 1984 n. 399 e con il D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, la corte di appello di Bari.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Bari;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002