Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7339
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Sentenza 20 maggio 2002

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Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello della interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 cod. proc. civ., per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., con la produzione dei documenti relativi all'evento, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 cod. proc. civ., ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7339
Data del deposito : 20 maggio 2002

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