Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
015207 02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Fideiussions SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GIULIANO R.G.N. 363/00 Consigliere Cron.3871 Dott. Ugo FAVARA Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 442 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 27/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: Richiesta coma studio OL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA dal Sig.. to per diritti 5 FEB. 2002 VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio ............. . IL CANCELLIE dell'avvocato ANGELO COLUCCI, difeso dall'avvocato PIERLUIGI BARONE, giusta delega in atti;
ricorrente €1,55 L.3000
contro
NC OT CARLA, COSTA FILIPPO, VERLICCHI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TIGRE 37, presso DG724825 lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che li difende unitamente all'avvocato LORENZO BUCCHI, giusta 2001 delega in atti;
controricorrenti 2030 -1- avverso la sentenza n. 1046/99 della Corte d''Appello di BOLOGNA, SEZIONE 2 civile emessa il 25/6/1999, depositata il 06/10/99; RG.1507/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato PIERLUGI BARONE;
udito l'Avvocato LORENZO BUCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO ER conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Ravenna NC LI e GI ST, quali fideiussori della Veco S.r.l. - della quale era stato dichiarato il fallimento il 13 febbraio 1986 chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 13.292.000 annui a partire dall'8 giugno 1981, corrispondente a quanto dovuto dalla canoni d'affitto. I convenutiVeco S. r.
1. per il fondamento della domanda. Il contestavano accoglieva parzialmente la domanda, Tribunale condannando i convenuti al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 48.130.000, oltre rivalutazione monetaria. Proponevano appello NC LI e CA NG, quale erede di GI ST. Interveniva poi in giudizio PO ST, anche egli quale erede di GI ST. La Corte accoglieva l'appello ed'appello di Bologna rigettava la domanda del ER. La Corte territoriale riteneva che il ER fosse incorso nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per 3 دو non avere esercitato l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi. Avverso questa sentenza NO ER propone ricorso per cassazione affidato а due motivi. NC LI, CA NG e PO ST resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudiziale è l'esame dell'eccezione dei controricorrenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per mancanza della procura speciale. L'eccezione è fondata. Nel ricorso il difensore si qualifica rappresentante per delega agli atti del sig. ER NO, presso di sé domiciliato in Roma, via I. C. Falbo 22 (studio avv. A. Colucci) >>. La procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. non è dunque contenuta nel genericamente che il ricorso, ove è indicato per delega aglirappresentante difensore è però specificato di quale procura atti>>. Non si tratti, su quale atto sia apposta, ovvero se consista di una procura speciale conferita con و atto separato da depositarsi a pena d'improcedibilità unitamente al ricorso (art. 369, n. 3). In atti non è dato, comunque, rinvenire la procura speciale richiesta dalla legge, né la lista degli atti depositati contiene riferimenti alla procura. Avuto riguardo a ciò non può che dichiararsi ricorso. Le spese dell'inammissibilità del [109T 129,111 533 2.66 giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. TOT:14377
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 200.000 =₤103, 28- per spese e in lire 2000.000 riponad E 1·032,91- (Euro 1033) per onorari Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE M liaus Depositata in Cancelleria Doggy, li 5.11.02 ERECT ILCA Gina Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 5