Sentenza 22 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2002, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA Z5 0O B C D X z J 2 LA COR Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16241/99 - Dott. Ettore MERCURIO Consigliere - Cron.1742 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere Rep. Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Ud. 12/10/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: AM OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNA 14, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO che lo rappresenta e difende, giusta delega inBUZZI, atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A. TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso 10 studio 2001 dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e 3878 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 9707/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/05/99 R.G.N. 81926/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato BUZZI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore. Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 28 maggio 1999 il Tribunale di Roma confermava la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro il 20 novembre 1992, con cui era stata respinta la domanda proposta da IO AM, dipendente della spa Ferrovie dello Stato, per ottenere la declaratoria del diritto all'inquadramento nell'ottava categoria che assumeva spettargli per le mansioni svolte di dirigente centrale operativo (d.c.o.), in luogo della settima ove era inquadrato. Il Tribunale premetteva che il d.c.o. è l'agente ferroviario che operando da un posto centrale regola a distanza, attraverso teleoperazioni ed impartendo anche disposizioni ai dirigenti movimento (d.m.), la circolazione dei treni su determinate linee ferroviarie e nelle stazioni ricomprese nelle medesime linee ✓/ attraverso il controllo centralizzato del traffico;
indi procedeva alla descrizione delle mansioni previste dal DM 1085 del 1985 per la settima e l'ottava categoria (la prima spettava al capo stazione superiore addetto a mansioni di dirigenza di impianti, coordinamento e controllo in particolari settori di impianti di notevole importanza;
circolazione di treni su linee o tratti di linee anche mediante l'uso di apparati speciali;
mentre la seconda spettava al capo stazione sovrintendente svolgente mansioni inerenti alla dirigenza degli impianti e delle unità organiche di notevole importanza;
circolazione dei treni in stazione e su linee o tratti di linee anche mediante l'uso di apparati speciali;
dirigenza di unità preposte al controllo ed al coordinamento di gruppi di impianti); indi desumeva che le distinzioni tra settima e ottava categoria sono le seguenti: a) il personale di ottava dirige impianti di rilevante importanza (laddove quello di settima dirige impianti di non rilevante importanza ovvero solo particolari settori di rilevante importanza;
b) il personale di ottava si occupa della circolazione dei treni oltre che su linee anche in stazione;
c) il personale di ottava dirige unità preposte al controllo ed al coordinamento di gruppi di impianti. 1 Il Tribunale escludeva in primo luogo che l'avvalersi della collaborazione dei dirigenti movimento integrasse la previsione sub c), perché detta collaborazione non integrava né la prescritta “dirigenza di unità preposte al controllo” né tanto meno il coordinamento di gruppi di impianti, perché il rapporto con i d.m. non era di supremazia gerarchica, ma di collaborazione funzionale, restando peraltro irrilevante che i d.m. fossero inquadrati in settima categoria;
inoltre come d.c.o. il ricorrente non aveva la piena ed esclusiva responsabilità neppure del tratto di sua competenza, giacché aveva come superiore un capo ufficio d.c.o., cui era riservata la responsabilità (ancorché i suoi effettivi interventi fossero eccezionali); infatti il capo ufficio d.c.o., come risultante dal Registro delle disposizioni di massima, compilava il turno di servizio dei vari d.c.o., esercitava la sorveglianza sugli agenti e provvedeva alla compilazione del grafico teorico di tutti i treni ordinari e straordinari compresi nella linea. Il Tribunale escludeva altresì che il lavoratore svolgesse le mansioni indicate sub b) ed a); infatti, quanto alle prime, egli non si occupava della circolazione dei treni nelle stazioni, giacché nel tratto di sua competenza vi erano solo stazioni "impresenziate” e quindi di mero transito (alcune di esse potevano essere presenziate da un incaricato solo in caso di necessità, e quindi la sua supervisione della circolazione dei treni in stazione non poteva che essere saltuaria ); quanto alle mansioni indicate sub a) doveva escludersi che il lavoratore fosse preposto ad unità organiche di rilevante importanza, perché la tratta di sua competenza ( Caltanissetta -Bicocca e Roccapalumba) era a linea semplice o binario unico. Erano infine irrilevanti le ulteriori circostanze dedotte dal lavoratore, e cioè sia il fatto che l'ottava categoria fosse stata riconosciuta in precedenza ai d.c.o. del compartimento di Roma, perché ciò era giustificato dalla importanza dell'impianto che era comprensivo di stazioni non di mero transito;
sia il fatto che i d.c.o. beneficiassero della indennità riconosciuta ai quadri, che non valeva ai fini dell'inquadramento ed anzi il riconoscimento di ~ un quid pluris rispetto a quanto spettante al restante personale di settima categoria confermava la correttezza dell'inquadramento in relazione alle mansioni svolte. Avverso detta sentenza il AM propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. Resiste la spa Ferrovie dello Stato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il lavoratore, denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'art. 116 cod. proc. civ. ed agli artt. 1362 e seg. cod. civ. in relazione alle declaratorie professionali del DM 1085/85, nonché difetto di motivazione, lamenta che il Tribunale, nel procedere for al giudizio di comparazione tra le astratte definizioni e le mansioni concretamente svolte, non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 3 del DM 1085/85, il quale prevede che le varie mansioni previste per ciascun profilo professionale possono essere svolte sia cumulativamente che alternativamente, ed avrebbe quindi erroneamente proceduto al raffronto di tutte le mansioni previste per la categoria, finendo per fondere le caratteristiche tipiche dell'una e dell'altra. Ed infatti aveva esaminato se la circolazione dei treni si riferisse ad impianti di maggiore o di minore importanza, mentre l'importanza cui faceva riferimento la declaratoria atteneva non all'impianto ma all'attività di dirigenza. Il Tribunale avrebbe inesattamente applicato i principi in materia di valutazione delle prove, per avere affermato che le stazioni riguardanti l'ambito assegnato al lavoratore sarebbero di mero transito, senza precisare la fonte da cui aveva desunto tale elemento, di talché detto convincimento appare basato esclusivamente sulle dichiarazioni della difesa delle FS. 3 Petakere il Tribunale non aveva neppure precisato cosa intendesse per stazioni di mero transito, peraltro il DM non reca ulteriore qualificazione sulla natura e dimensione della stazione. Se il Tribunale ha inteso con tale espressione le stazioni dove i treni non effettuano soste né fermate, l'assunto sarebbe contraddetto dalle istruzioni per l'esercizio del telecomando che disciplinano la "partenza dei treni nelle stazioni intermedie" e la “fine corsa" nelle stesse stazioni, documentazione che il Tribunale aveva omesso di considerare. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo il Tribunale, contrariamente a quanto si assume in ricorso, lungi dal fondere e confondere i vari profili professionali della settima e dell'ottava categoria, ha proceduto prima alla descrizione ed al raffronto tra "ciascuno" AV dei profili previsti per l'una e per l'altra aventi caratteristiche omogenee;
ha quindi evidenziato gli elementi di differenziazione, ed ha poi spiegato i motivi per cui le mansioni svolte non integravano “nessuno” dei distinti profili, separatamente considerati, che il DM del 1985 include nell'ottavo livello. Il ricorrente assume poi che “l'importanza”cui si riferisce uno dei profili dell'ottavo livello non sarebbe da ricollegare all'impianto, come ritenuto dal Tribunale, ma all'attività di dirigenza;
ma non spiegandosi poi in ricorso quali canoni interpretativi sarebbero stati violati con detta interpretazione, la censura si concreta sostanzialmente nella mera contrapposizione del proprio convincimento a quello espresso nella sentenza impugnata ed è quindi inammissibile. Il Tribunale esclude altresì il diritto alla ottava categoria sul rilievo che il ricorrente non era preposto alla circolazione dei treni in stazione, elemento questo di distinzione rispetto al corrispettivo profilo di settima categoria che include il personale preposto alla circolazione dei treni solo su linee o tratti di linea;
al riguardo i Giudici di merito hanno rilevato che alcune delle stazioni situate sulla linea, a binario unico, di competenza del ricorrente, non essendo presenziate da apposito incaricato, ma regolate da telecomando, non potevano considerarsi come vere e proprie stazioni. Il fatto che il Tribunale abbia tratto la denominazione di “stazioni di mero transito" dalle difese della società, non inficia le suddette argomentazioni, giacché non è rilevante la denominazione usata, ma ciò che importa è il rilievo per cui dette stazioni, essendo situate su linea ad unico binario e non essendo il traffico presenziato da un incaricato ma regolato da telecomando, non potevano ritenersi vere e proprie "stazioni". Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE bylict healt Meure Le line hevella IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 GEN. 2002 oggi, IL CANCELLIERE лине 0 3 A I 1 S 3 D S . 5 , A T . T O R . L A N L ' A L S O 3 E L B I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 S T 1 S G N O O E E P S A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R D 5