Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6593 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
r.g. n. 3933/99 ud. pubbl. 12.03.2001 oggetto : prova mediazione Rep. 2333 ской 14772 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO5-6 LA CORT SUPREMI ΟΙ SSAZZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ERZA SOZIONE CIVALE Richiesta copia studio riunita in camera di consiglio nelle persone dei dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 signori magistrati : per diritti L ' Presidente;
il" 14 MAG 2001 dott. Vito GIUSTINIANI IL CANCELLIERE dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
dott. Antonio LIMONGELLI " ' LIRE 3000 CANCELLERIAdott. Italo "1 PURCARO dott. Bruno DURANTE " ' ha pronunciato la seguente CG512760 SENTENZA sul ricorso proposto da VERDEMARE s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore sig. Striato Armido elett. dom. in ' . presso lo studio Roma via dei Le tati n. 21 ' dell'avv. Stefano Caponetti che la rappresenta e ' unitamente agli avv. Renzo Biondo difende e Sandro Grandese in virtù di procura in calce al ' ricorso 1 485 ricorrente
contro
ES ZO elett. dom. in Roma via Cosseria n. ' ' 5 , presso lo studio dell'avv. Guido Francesco Romanelli che lo rappresenta e difende unitamente ' all'avv. Francesco Maria Curato in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente avversO la sentenza n. 91 in data 29.9.1997 - 22.1.1998 Corte di Appello di Venezia ( r.g. n. della 720/95 ) Udita nella pubblica udienza del 12 marzo 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . E' comparso per il controricorrente ' per delega l'avv. Gustavo Romanelli che ha chiesto F " il rigetto del ricorso Sentito il P.M. in persona del sost. 'procuratore generale dott. Guido Raimondi che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'inammissibilità del secondo • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 25 luglio 1990 Enzo 1 sulla premessa che a seguito della sua AR 2 mediazione la società Verdemare aveva ottenuto un finanziamento agevolato di 6 miliardi di lire convenne costei dinanzi al Tribunale di Venezia e chiese la convalida del sequestro conservativo ' precedentemente richiesto ed ottenuto e la condanna della convenuta al pagamento della provvigione dovutagli.. con sentenza del 19 Resistendo quest'ultima ' convalidato il ottobre 1993 l'adito Tribunale ' 'sequestro condannò la società Verdemare al pagamento di 180 milioni di lire oltre accessori . Tale decisione fu impugnata dalla parte rimasta soccombente la quale dedusse di nulla dovere e che l'impegno risultante dalle lettere del 7.9.1989 era nullo ed in via subordinata chiese che la ' limitata all'importo di lire condanna fosse 54.900.000 Con la sentenza ora gravata la Corte di ' - ' parziale accoglimento Appello in 'dell'impugnazione dichiarato inefficace il ha sequestro ha ridotto a lire 54.000.000 la somma ' dovuta dalla Verdemare oltre interessi legali ed un terzo delle spese del doppio grado ed ha compensato i residui due terzi . 3 Per quanto ancora rileva ' la Corte territoriale ha ritenuto non vietata l'attività mediatoria svolta dal AR in campo finanziario e provato - il ed il nesso causale tra tale attività concessSO limitatamente all'importo finanziamento erogato di lire 1.830.000.000 ' ed ha pertanto calcolato la percentuale dovuta soltanto su detto importo Per la cassazione di tale decisione la società Verdemare in liquidazione ha proposto ricorso affidato a due motivi cui il AR resiste con controricorso La ricorrente ha anche depositato • memoria . MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata sul tipo di incarico ricevuto dal AR sul nesso causale tra i finanziamenti erogati e ' l'attività da questi prestata e sulla stessa liceità di detta attività : punto , quest'ultimo sul quale , con il secondo motivo , la ricorrente allega anche la violazione dell'art. 1418 C.C facendo riferimento essoa sostegno di ' al ' procedimento penale che sarebbe stato instaurato contro il AR ed ad una possibile condotta corruttoria , dallo stesso svolta . Il controricorrente contrasta tali argomentazioni negando l'asserito carattere illecito della propria ed affermando che il ricorso mira 'attività inammissibilmente ad una diversa valutazione ' delle risultanze processuali • La Corte rileva preliminarmente che in difetto ' di ricorso da parte del AR si è formato il ' giudicato relativamente tanto alla pronunciata inefficacia del sequestro conservativo quanto al rigetto della domanda concernente la provvigione sul finanziamento di lire 4.155.795.000 . La materia del contendere è quindi ristretta all'accertamento della debenza о meno della sola provvigione di lire 54.000.000 sul finanziamento di lire 1.830.000.000 La Corte territoriale nel risolvere il quesito in senso positivo , ha affermato che l'attività mediatoria svolta dal AR non era vietata e che allo stesso spettava la suddetta provvigione : argomentazioni - osserva il collegio - sorrette motivazionerispettivamente da generica ed apodittica e che vengono pertanto a ragione ' dalla società ricorrente giacché si censurate 5 rispettivamente di sostanziano nel vizio insufficienza e di omissione di cui all'invocato e non già come invece art. 360 n. 5 c.p.c. in un tentativo di 'sostiene il controricorrente riesame della risultanze processuali . ' pertanto la cassazione della S'impone - che sisentenza con rinvio ad altro giudice sezione della stessa Corte designa in altra il quale riesaminerà con piena territoriale - ' libertà di giudizio e nei limiti del giudicato come sopra formatosi se al AR competa о non la provvigione di lire 54.000.000 ed a tal fine vaglierà le censure sul punto elevate dalla società nel proprio atto di appello . Allo stesso giudice appare opportuno demandare , all'esito anche il regolamento delle spese del ' giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte ' cassa in relazione la accoglie il ricorso sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 12 20 2001 . Il Counter t I Presidente Favor subutio Vlofientincions CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 11 MAG. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE SA C Giovanni Giambattista A S S E P U T S R E N O O C * hoooo 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Magistrato in 2017 SET. 2001 Serie 4 .42866. versate S. 290.000 EC AM (lire p. II Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria Grazia Di Piippo) Il Responsabile Servizio Alt zari (Dr. M. RACCICHIN)