Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 02866/0 1 eg. gen. n. ELE POLO ITALIANO Ud. 18. 12. 2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: indennità accompagnamento SEZIONE LAVORO Sent. n.5924 composta dai signori Guglielmo Sciarelli Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 5. Dottor Gianfranco Servello Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'interno, domiciliato in Roma in via dei Poroghesi 12 presso la Avvocatura genera- le dello Stato, che lo rappresenta e difende;
contro
VI UA, intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 9 ottobre 1997, depositata il 3 febbraio 1998, numero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 5503 300 per diritti L. 11. 27 d. 2001 IL CANCELLIERE 5025/97, r.g. 40947/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 dicembre 2000 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 22 ottobre 1993, VI UA convenne in giudizio, avanti il pretore di Napoli, il Ministero dell'in- terno, chiedendo che, previo riconoscimento del proprio sta- to di totale invalidità civile, il Ministero venisse condan- nato a [...] l'indennità di accompagnamento. Co- stituitosi il contraddittorio, venne disposta consulenza tecnica di ufficio che concluse per la invalidità totale del periziato ma non per la necessità di accompagnamento. L'in- dagine venne rinnovata e il consulente espresse invece il parere che il VI avesse diritto alla indennità richie- sta. Il pretore, con pronuncia resa il 17 novembre 1995, ri- gettò la domanda, che il tribunale ha invece accolto con la sentenza indicata in epigrafe all'esito del giudizio sull'appello dello stesso VI, rilevando che era stato accertato attraverso la seconda consulenza cui doveva ade- rirsi che il soggetto era affetto da esiti di poliomielite -ne con necessità di uso di un tutore rigido alle gambe, ipoacu- sia e obesità che lo rendevano totalmente inabile e incapace a deambulare e allo svolgimento dei quotidiani atti di vita. Della decisione viene chiesta la cassazione dal Ministero 2 - dell'interno con ricorso sostenuto da un motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge numero 18 del 1980, nonchè motivazione omessa e o insufficiente e o con- - il Ministero ricorrente deduce che il giudice traddittoria di appello ha acriticamente recepito le conclusioni del con- sulente nominato nel secondo grado (rectius: del secondo consulente del giudizio di primo grado) omettendo di consi- derare che, pur avendo accertato la sussistenza di identica patologia, due consulenze espletate nel giudizio pretorile avevano escluso la necessità dell'accompagnamento. Del re- sto, secondo quanto rilevato dallo stesso tribunale le in- fermità delle quali il VI era portatore rendevano impos- sibili allo stesso il compimento solo di atti ben limitati e circoscritti, e cioè la vestizione e l'igiene personale, ma non quelli quotidiani della vita. La critica non può essere condivisa. Deve anzitutto osservarsi che il Ministero ricorrente non contesta, ma anzi sia pure implicitamente aderisce, al giu- dizio del tribunale in ordine alla sussistenza di uno stato dell'intimato di totale inabilità lavorativa limitando le doglianze alla ritenuta situazione di impossibilità dello stesso all'autonomo compimento, da parte dello stesso, dei normali atti della vita quotidiana se non con la assistenza di altra persona e, conseguentemente, alla percezione della 3 indennità di accompagnamento, ritenendo che una tale condi- zione non possa realizzarsi nella ipotesi in cui, come nella specie, il soggetto, a causa delle infermità dalle quali sia affetto, non sia in grado di provvedere da solo a vestirsi e a curare la propria igiene personale. L'obiezione è priva di un qualsiasi pregio. E invero - a prescindere anche dalla considerazione che la stessa viene svolta in maniera totalmente assertiva e senza alcun riferimento alla concreta condizione dell'intimato, tenuta invece in considerazione dal tribunale ai fini del giudizio espresso, sicchè già ricorrerebbe un profilo di i- nammissibilità della doglianza per la genericità della dedu- non è seriamente contestabile che gli atti del ve- zione - stirsi e del lavarsi e ancora di più quello della cura della propria igiene sono i più elementari della quotidianità del- la vita di un essere umano, derivandone che la impossibilità a provvedervi autonomamente determinano certamente una si- tuazione di non autosufficienza e della continuativa dipen- denza da altri la cui opera di assistenza si rende indispen- sabile per la stessa sopravvivenza dell'individuo. Nessun vizio di illogicità è perciò dato di ravvisare nelle J conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sulla base degli accertamenti compiuti dalla seconda indagine medico- legale e del parere con questa espresso, ritenuta necessa- ria, per quanto si legge nella motivazione, dallo stesso giudice di primo grado, per "la incompletezza della prima", il che vale anche al fine di escludere la configurabilità della omessa valutazione di quella che la aveva preceduta. Del ricorso si impone quindi il rigetto. Non si deve statuire sulle spese del giudizio stante la as- senza di attività difensiva da parte dell'intimato non co- stituitosi.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il consigliere estensore Il presidente Englielm wall Vahin Mill'amm IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 $ oggi, ABORATORE DI CANCELLERIA A CAS M E R P U I 0 A 3 D 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L E 3 I L P 7 E D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E L G D S E E E R O D 5