Sentenza 10 novembre 2009
Massime • 1
Non dà luogo a indebita manifestazione del convincimento, passibile di costituire motivo di ricusazione, il rigetto ad opera del giudice per le indagini preliminari, che contenga un compiuto esame del compendio indiziario, della richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari in vista della sottoposizione del tossicodipendente indagato ad un programma terapeutico.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2009, n. 48535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48535 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/11/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1352
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 27954/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE ER, N. IL 20/12/1975;
avverso l'ordinanza n. 759/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Lo Voi Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Pavone Salvatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 20 aprile 2009, la Corte di Appello di Catania ha respinto la istanza di ricusazione proposta dell'imputato NA GI nei confronti del Giudice per le indagini preliminari che aveva disatteso la sua richiesta di revoca della misura carceraria per sottoporsi ad un programma di recupero a sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89, comma 2.
A sostegno della conclusione, la Corte ha evidenziato come il Giudice avesse manifestato non indebitamente, ma legittimamente il suo convincimento dell'ambito di una decisione incidentale per la cui risoluzione era indispensabile una ponderazione nel merito;
inoltre, era necessaria una valutazione della condotta dello imputato per concludere sulla esistenza e permanenza delle esigenze cautelari. Per l'annullamento della ordinanza, NA ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione;
sostiene che, in presenza di una istanza di applicazione di una misura alternativa e terapeutica, il Giudice ha motivato una vera e propria sentenza di condanna arbitrariamente anticipando in modo irreparabile il suo convincimento senza che fosse necessario o funzionale per decidere sulla richiesta difensiva. La censura non è meritevole di accoglimento. L'avverbio "indebitamente" è stato inserito dal Legislatore nell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b) per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto, illecito o contrario alla legge. Sotto il profilo sostanziale, l'atto indebito è quello con cui il Giudice ha espresso valutazioni anticipate sui fatti oggetto della imputazione o sul thema decidendum in modo del tutto avulso dai suoi compiti istituzionali ed al di fuori di ogni necessità funzionale con l'itinerario del procedimento configurato dalla legge.
Sono ritenute esulanti dall'ambito di operatività dell'art. 37 c.p.p. le attività endoprocessuali che il Giudice compie secondo le scansioni procedimentali normativamente previste, sempre che le esternazioni si mantengano nei limiti funzionali allo scopo dell'atto. Nel caso in esame, il Giudice, all'interno della fase, ha emesso un provvedimento sulla libertà dello imputato tossicodipendente, negandogli la commutazione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari richiesta a mente del DPR n.309 del 1990, art. 89, comma 2; la norma ammette tale possibilità
per consentire allo interessato di seguire un programma terapeutico "ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza". In presenza della istanza, il Giudice doveva riconsiderare la globale permanenza delle esigenze cautelari al fine della decisione sulla revoca della custodia carceraria;
in particolare, era tenuto non solo a valutare la sussistenza di elementi utili per una prognosi di reiterazione criminosa, ma doveva considerare se gli stessi fossero sintomatici di quella straordinaria rilevanza delle esigenze di cautela di fronte alle quali deve soccombere il programma terapeutico di recupero del tossicodipendente.
Di conseguenza, il Giudice, per esplicitare la ragione del mantenimento della custodia carceraria, doveva motivare sulla eccezionalità del pericolo di recidiva che, con collegamento indefettibile, è connesso alla gravità dei reati. Pertanto, il Giudice non poteva esimersi dallo estendere il suo esame alla consistenza del compendio indiziario ed alla sua rilevanza al fine di sostenere la tesi accusatoria: la ponderazione del meritum causae non solo era permessa, ma era doverosa pena una lacuna motivazione dello impugnato provvedimento.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato co le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009