Sentenza 2 agosto 2016
Massime • 1
L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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di Giselda Stella Avevo inizialmente pensato, nell'accostarmi al tema delle prove atipiche, di elaborare una sorta di tassonomia che muovesse da quelle più comuni e note alla giurisprudenza e al foro (si pensi ai verbali delle prove orali raccolte in altro giudizio civile, penale o amministrativo o di altro tipo ancora, alla sentenza che su quelle prove si fonda, alle scritture latu sensu testimoniali provenienti da terzi, alle CTU c.d. prestate, cioè raccolte in altro giudizio oppure alle CTU eccedenti il mandato conferito al perito), per finire con quelle più rare e curiose, come la prova testimoniale in lingua straniera raccolta senza l'ausilio dell'interprete, rimarrebbe deluso. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2016, n. 16056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16056 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2016 |
Testo completo
16056 .16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Soc. Coop. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Morosità del LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE socio. Prova. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 17511/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 16056 Presidente Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rep. /c.. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO - Ud. 18/05/2016 Consigliere Dott. GUIDO MERCOLINO PU Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17511-2013 proposto da: CANDIDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (P.I. 01781531007), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUARESCHI 39, presso l'avvocato RICCARDO GIOVANNI RIGO, che la rappresenta e difende, giusta procura a 9. margine del ricorso;
2016
- ricorrente -
1008 contro elettivamente domiciliata in ROMA, NARDINI MIRELLA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA LANIA, giusta procura a margine del controricorso;
; controricorrente avverso la sentenza n. 2362/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato RICCARDO RIGO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato ALDO LUCIO LANIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del terzo motivo;
rigetto del secondo motivo. 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004, IR IN ha convenuto in giudizio la cooperativa edilizia DI r.1., chiedendo che fosse dichiarata nulla inefficace 0, comunque, annullata la delibera del consiglio di amministrazione, in data 27 novembre 2004, con la quale era stata esclusa dalla cooperativa per morosità, contestando di essere debitrice della medesima. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, ha annullato la delibera di esclusione, ha ordinato la reintegrazione della IN nel rapporto societario e dichiarato il suo diritto alla assegnazione del villino (unico lotto, comparto z-15); ha rigettato la domanda di risarcimento del danno. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 24 aprile 2013, ha rigettato il gravame della Cooperativa. Ad avviso della Corte, non vi erano sufficienti prove della morosità della IN, essendovi, al contrario, concreti elementi per ritenere che la somma contestata (relativa a sei assegni) fosse stata da lei corrisposta alla società costruttrice e G. appaltatrice, NO IL srl, che non l'aveva contabilizzata, a causa della condotta illecita della persona che per conto di essa intratteneva i rapporti finanziari con la cooperativa committente. 3 Avverso questa sentenza la DI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposta la IN con controricorso e memoria. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 24 e 111, comma 6, Cost., per avere tratto la prova piena del pagamento da parte della IN, per gli importi corrispondenti alle somme portate da alcuni assegni, da uno scritto proveniente da un terzo (FA NI), che riferiva elementi privi di valore probatorio o ai quali si riconoscere un mero valore indiziario, come ilpoteva "transito in contabilità" e l'esistenza di un contenzioso tra la stessa NO e la persona che per conto di essa intratteneva i rapporti con la cooperativa. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., per avere utilizzato presunzioni non gravi, né precise né concordanti, e violato il divieto di doppia presunzione, avendo tratto dal transito di un assegno in contabilità la prova del pagamento di altri assegni e, dall'esistenza del menzionato contenzioso, la G. prova della distrazione delle somme che avrebbero dovuto essere conteggiate a credito della cooperativa. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., 2721, 2726 e 2729 C.C., per avere utilizzato presunzioni semplici, in violazione del divieto di prova testimoniale del pagamento. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'esame e la valutazione dei documenti e delle risultanze probatorie, così come il giudizio sull'attendibilità e credibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento ° а confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v., tra le tante, Cass. n. 11699/2013). La Corte di merito ha effettuato una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento, non solo, sul documento sopra indicato, ma anche su una relazione scritta che, nell'ambito di una revisione contabile del bilancio, faceva riferimento ad un "giroconto" al costruttore di assegni versati dai soci a saldo delle loro quote;
sull'esistenza di una prassi diffusa tra i soci di ricorrere a pagamenti diretti 5 (mediante assegni non transitati nelle casse della cooperativa) e sul fatto che già il Tribunale aveva dato rilievo al possesso, da parte dell'attrice, dei titoli con la firma dell'amministratore della NO IL. La prova per presunzioni del pagamento è ammissibile nei limiti in cui è derogabile il divieto della prova per testimoni (artt. 2721, 2726 e 2729 c.c.), ma ciò è oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, è opportuno ribadire che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai del proprio convincimento,fini della formazione nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente fontidemandatogli, di individuare le di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda dell'eccezione. Spetta, pertanto, al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre ९. a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità (v., tra le tante, Cass. n. 15737/2003). In conclusione, mirando le censure a una impropria revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito, cui non si può dare ingresso in sede di legittimità, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Roma, 18 maggio 2016. I Presidente Il cons. rel. Dak y IL FUNZIONARIO CIUDIZIARIO Franca AL Depositato in Cancelleria ik - 2 AGO 2016 IL FUNZIONARIO UDIZIARIO Franca LD 7