Sentenza 9 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A 05 533/03 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolc italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.15229/00 Ettore Mercuric Presidente -cron. 12248 Bruno Battimiello -Re . Consigliere -Rep. Florindo Minichiello 11 -Ud.29.11.02 Oggetto: LL OL 14 Giovanni Amoroso T - LEVOIC ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per sona del Fresidente legale rapp.te p.t., difeso dagli avv.ti Carlo de Angelis e Michele Di Lullo con domicilio eletto in Roma, via della Frezza П. 17, come da procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
TACCHI Carla, difesa dagli avv.ti Silvano Nannipieri del Fo- ro di Fisa e Vincenzo Rinaldi del Foro di Roma, con domici- 4970 lio elello presso il secondo in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, come da procura speciale a margine del controricorso controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pisa n 610/00 in data 9 febbraic/21 aprile 2000 (R.G. 3208/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei 29 novembre 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. N RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita INAIl. ai superstiti¢ reversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995: che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 - nm. 3 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di déua norma, mentre la parte privala resiste con controricorso, CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (per quanto interessa) dispone:"Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carion dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i supersliti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionalc, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidentc della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"... che il divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che porciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte dell'assicurato sia stata determinata dalla malattia 0 dall'infortunio indennizzati COD Tendita INAIJ., i superstiti dell'assicurato possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita INAIL, del pari già cumulabili dal beneficiario diretto, 3 che perciò il divieto non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensione INPS conclata al versamento dei contributi ed all'età dell'assicurato; che "'obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost (v. Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129): che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n. 346 (i cui cffetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, t. 23 dicembre 2000 . 388), dall'art. 78, c. 20, della citata legge n. 388 del 2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n. 16105 e 3 giugno 2002 n. 8028, che però considerano solo l'art. 73, c. 1, della legge n. 388 del 2000); che il ricorso deve quindi essere rigettato, mentre stimasi di giustizia compensate per intern le spese del giudizio di legittimità:
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2002 [] Presidente Il Consigliere, estensore Вытов IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 9 APR. 2003 CANCELLIERE