Sentenza 24 febbraio 2010
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Spetta al giudice della revisione l'assunzione in incidente probatorio della testimonianza che la difesa non abbia potuto raccogliere in vista della richiesta di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2010, n. 15433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15433 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 606
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 43119/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO BRESCIA - CONFLITTO N. IL;
1) CORTE APPELLO MILANO N. IL;
avverso l'ordinanza n. 197/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Milano. OSSERVA
Con ordinanza 6/10/09 la Corte di Appello di Milano, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a convocare davanti a sè ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., in tema di investigazioni difensive il Direttore del Servizio
per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso il Ministero dell'Interno (o funzionario da lui delegato) per assumerne la testimonianza con incidente probatorio (la persona citata dalla parte non essendosi presentata) in ordine a circostanze utili alla difesa di ER RA in vista del promuovendo giudizio di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti di costui dalla Corte di Appello di Milano il 16/6/00 (irr. il 14/2/01) e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, competente per la revisione (ex artt. 633 c.p.p., comma 1 e comma 11). Con ordinanza 25/11/09 la Corte di Appello di Brescia sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti alla S.C. per la risoluzione del conflitto: se, infatti, il principio sotteso alla dichiarazione di incompetenza del giudice di Milano era quello per cui il giudice competente ad assumere la prova nelle fasi diverse dall'indagine preliminare (caso normativamente previsto) è quello della fase cui l'indagine difensiva è funzionale, faceva presente che l'indagine difensiva era finalizzata ad un giudizio di revisione futuro ed eventuale. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, è quello specificamente demandato a valutare la formale operatività del titolo che, in questo caso con la revisione, si intende invalidare.
All'udienza fissata per la discussione, assente la parte, il PG chiedeva dichiararsi la competenza della Corte di Appello di Milano. La competenza ad assumere con incidente probatorio (in analogia a quanto previsto nell'art. 391 bis c.p.p., comma 11) la testimonianza che la difesa non abbia potuto direttamente raccogliere ai fini della revisione di un processo (in caso di cui al comma 3, lett. d) è del giudice competente per la revisione medesima. Corretto, infatti, il principio enucleato dal giudice di Milano dal citato art. 391 bis c.p.p., commi 10 e 11, secondo cui il pubblico ministero ed il giudice ivi indicati per il caso particolare (paradigmatico) della fase delle indagini preliminari si identifichino in generale nel pubblico ministero e nel giudice della fase cui l'indagine difensiva è funzionale. Nel caso in esame essa è quella (sia pure futura ed eventuale) della revisione del processo (revisione che, come anche opportunamente ricorda il giudice di Milano, la legge vuoi sottrarre al distretto in cui è stata pronunciata la sentenza da revisionare). Le diverse conclusioni cui pervengono le due sentenze (di questa stessa sezione della Corte) citate dal giudice di Milano ad anticipare possibili obiezioni riguardano invero due casi particolari (analoghi tra loro), dove il giudice dell'esecuzione (in un caso in alternativa proprio a quello della revisione: n. 1599 del 5/12/06) era chiamato ad intervenire su materia di sua specifica responsabilità e cioè la conservazione di reperti sequestrati ed ancora in custodia dell'autorità giudiziaria (dai quali, in entrambi i casi, si chiedeva il prelievo di campioni).
Non pertinente, infine, per radicarne la competenza, il richiamo del giudice di Brescia alla funzione di controllo del giudice dell'esecuzione circa la verifica delle condizioni formali di operatività della sentenza, appunto perché al giudice della revisione non si chiede una verifica delle condizioni formali ma una nuova valutazione di merito. Va disposto in conseguenza.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di Appello di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010