Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2001, n. 8906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8906 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B' IN NOME D8906/01 REPUBB ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 22340/98 PRESTIPINO Consigliere Cron.20366 Dott. Giovanni Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI- Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 206 S E NTENZ A sul ricorso proposto da: ET AR CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
-- - INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 524/97 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 10/12/97 R.G.N. 1382/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo 4796 -1- SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Guido RAIMONDI l'inammissibilità del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Civitavecchia, sezione lavoro, rigettava la domanda proposta da ET Marengo dell'INPS per l'accertamento del nei confronti pensione di inabilità, quale diritto alla conseguenza di gravi patologie che limitavano, nella misura di legge, la sua capacità lavorativa. Riteneva infatti il Tribunale, esperita C.T.U. contabile che il ricorrente, diversamente da quanto aveva ritenuto il giudice di primo grado, aveva maturato il requisito contributivo, ma dovendosi ulteriormente accertare la sussistenza anche di quello sanitario, occorreva procedere ad altra C.T.U.. Disposto l'incombente il ricorrente non si presentava alla visita medica e, conseguentemente, ritenuto che la C.T.U. costituisce un sussidio per il giudice indispensabile all'accertamento della sussistenza del diritto, il Tribunale rigettava la domanda, con il motivo, per il predetto comportamento, della insussistenza delle patologie denunciate. Il Tribunale, per gli stessi motivi, considerando la lite temeraria, condannava il ricorrente alle spese. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione ET Marengo Ciro censurandola per omessa, contraddittoria 3 motivazione in ordine a punto decisivo della domanda. L'Istituto intimato si è costituito per procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il mezzo dedotto rileva il ricorrente che il Tribunale, quanto meno ai fini della compensazione delle spese, avrebbe dovuto valutare che nel giudizio di secondo grado, ancorchè rigettata la domanda per omessa prova del requisito sanitario, non vi era stata piena soccombenza dell'appellante, avendo accertato lo stesso al giudice di primo Tribunale, contrariamente grado, la sussistenza del requisito contributivo Y necessario all'accoglimento della domanda. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: in primo luogo, in relazione all'art. 327 c.p.c., essendo stato depositata la sentenza di secondo grado in data 10.12.1997 e la notifica del ricorso avvenuta il 14.12.1998, ovvero oltre l'anno di cui alla suddetta disposizione;
altresì inammissibile deve ritenersi il ricorso, in relazione all'art. 366 c.p.c., risultando omessa nella indicazione del motivo principale di ricorso l'enunciazione delle disposizioni di legge che si intendono violate e soprattutto non consentendo gli 4 argomenti addotti dal ricorrente, nel loro insieme, d'individuare ugualmente le norme o il principio di diritto che si assume violato (Cass. 87/2984, Cass. 87/1962).
Per questi motivi
la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, nulla per le spese di questo giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 21 novembre 2000. можно засторогий il Presidente: Il Cons. estensore: IL CANCELLERE Depositate in Cancelleria 2 LUG 2001 Oggi, A M E CANCELLIERE R P U S E T R O C D 5