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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22647 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VE ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia di primo grado solo in ordine al trattamento sanzionatorio, confermava la condanna del ricorrente per bancarotta distrattiva e documentale in relazione alle condotte poste in essere nella qualità, prima di amministratore di fatto (dalla data di costituzione) e, poi, di amministratore di diritto (dalla data del 1 marzo 2016), della società Nuova Edil s.n.c. di VE Lorenzo, dichiarata fallita in data 5 luglio 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22647 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 27/04/2023 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Ancona l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Diego Soddu, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il VE assume mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla ritenuta integrazione da parte dello stesso del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Deduce in particolare il ricorrente che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle specifiche contestazioni che aveva svolto nell'atto di appello quanto all'insussistenza dei fatti distrattivi poiché le risorse economiche della società erano state destinate al pagamento di lavoratori e fornitori. 2.2. Mediante il secondo motivo di impugnazione l'imputato denuncia erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento e sottrazione delle scritture contabili relative agli anni 2015 e 2016, assumendo che le relative condotte avrebbero dovuto essere riqualificate nel delitto bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 2, Lfall. Lamenta a riguardo il VE che non potrebbe ritenersi dimostrata la condotta contestata per il mero fatto che egli aveva mentito agli ex soci riferendo loro che le scritture erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza, poiché si era trattato solo di un maldestro tentativo di giustificare l'omessa tenuta dei libri contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie in esame - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, come evidenziato già dalla sentenza di primo grado, era emerso dalla Relazione del Curatore e dalle sommarie informazioni rese allo stesso, acquisite su accordo delle parti, che per i 2 pagamenti delle vendite di alcuni immobili oggetto di ristrutturazione da parte della società poi fallita erano entrati nelle casse della stessa importi pari a circa 490.000,00 euro. Inoltre lo stesso ricorrente aveva rimesso sui conti sociali la somma di 96.500,00 euro a fronte del maggiore pagamento di 123.000,00 euro ricevuto da due committenti. A fronte di risorse economiche così ingenti, e della circostanza, riferita dagli ex soci Quartieri e Franco, sentiti ex art. 197 cod.proc.pen., che vi erano stati periodi di intenso lavoro da parte delle società al punto che non avevano compreso le ragioni del dissesto, le sentenze di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua, che l'esigenza di provvedere al pagamento dell'attività lavorativa direttamente svolta dai predetti ex soci e dallo stesso VE non potesse in ogni caso giustificare, se non in parte, l'esorbitante "svuotamento" delle casse sociali. Le stesse pronunce hanno inoltre evidenziato che non emerge, anche per la pressocché totale assenza delle scritture contabili negli anni 2014 e 2015, una destinazione delle altre somme coerente con le finalità sociali. La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, nella bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata prova, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis, Sez. n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740 - 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come è emerso dalla Relazione del Curatore ed è stato confermato dalle dichiarazioni rese da entrambi i Curatori che si sono succeduti, il VE, pur richiesto, non ha fornito la maggior parte delle scritture contabili relative agli anni 2014 e 2015. Inoltre, evidente indice della precisa volontà di occultamento di dette scritture, per il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, è la circostanza, dichiarata dagli ex soci Quartieri e Franco, e confermata dallo stesso ricorrente, che egli aveva riferito falsamente ai predetti di non essere in possesso delle scritture in quanto sequestrate dalla Guardia di finanza. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che 3 l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, FRANCESCA CERONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona, riformando la pronuncia di primo grado solo in ordine al trattamento sanzionatorio, confermava la condanna del ricorrente per bancarotta distrattiva e documentale in relazione alle condotte poste in essere nella qualità, prima di amministratore di fatto (dalla data di costituzione) e, poi, di amministratore di diritto (dalla data del 1 marzo 2016), della società Nuova Edil s.n.c. di VE Lorenzo, dichiarata fallita in data 5 luglio 2016. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22647 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 27/04/2023 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Ancona l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore, avv. Diego Soddu, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo il VE assume mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla ritenuta integrazione da parte dello stesso del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Deduce in particolare il ricorrente che la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle specifiche contestazioni che aveva svolto nell'atto di appello quanto all'insussistenza dei fatti distrattivi poiché le risorse economiche della società erano state destinate al pagamento di lavoratori e fornitori. 2.2. Mediante il secondo motivo di impugnazione l'imputato denuncia erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento e sottrazione delle scritture contabili relative agli anni 2015 e 2016, assumendo che le relative condotte avrebbero dovuto essere riqualificate nel delitto bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 2, Lfall. Lamenta a riguardo il VE che non potrebbe ritenersi dimostrata la condotta contestata per il mero fatto che egli aveva mentito agli ex soci riferendo loro che le scritture erano state sequestrate dalla Guardia di Finanza, poiché si era trattato solo di un maldestro tentativo di giustificare l'omessa tenuta dei libri contabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando - come nella fattispecie in esame - i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01). Orbene, nella fattispecie in esame, come evidenziato già dalla sentenza di primo grado, era emerso dalla Relazione del Curatore e dalle sommarie informazioni rese allo stesso, acquisite su accordo delle parti, che per i 2 pagamenti delle vendite di alcuni immobili oggetto di ristrutturazione da parte della società poi fallita erano entrati nelle casse della stessa importi pari a circa 490.000,00 euro. Inoltre lo stesso ricorrente aveva rimesso sui conti sociali la somma di 96.500,00 euro a fronte del maggiore pagamento di 123.000,00 euro ricevuto da due committenti. A fronte di risorse economiche così ingenti, e della circostanza, riferita dagli ex soci Quartieri e Franco, sentiti ex art. 197 cod.proc.pen., che vi erano stati periodi di intenso lavoro da parte delle società al punto che non avevano compreso le ragioni del dissesto, le sentenze di merito hanno ritenuto, con motivazione congrua, che l'esigenza di provvedere al pagamento dell'attività lavorativa direttamente svolta dai predetti ex soci e dallo stesso VE non potesse in ogni caso giustificare, se non in parte, l'esorbitante "svuotamento" delle casse sociali. Le stesse pronunce hanno inoltre evidenziato che non emerge, anche per la pressocché totale assenza delle scritture contabili negli anni 2014 e 2015, una destinazione delle altre somme coerente con le finalità sociali. La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale, nella bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata prova, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (ex multis, Sez. n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710 - 01; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262740 - 01; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come è emerso dalla Relazione del Curatore ed è stato confermato dalle dichiarazioni rese da entrambi i Curatori che si sono succeduti, il VE, pur richiesto, non ha fornito la maggior parte delle scritture contabili relative agli anni 2014 e 2015. Inoltre, evidente indice della precisa volontà di occultamento di dette scritture, per il fine specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, è la circostanza, dichiarata dagli ex soci Quartieri e Franco, e confermata dallo stesso ricorrente, che egli aveva riferito falsamente ai predetti di non essere in possesso delle scritture in quanto sequestrate dalla Guardia di finanza. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, atteso che 3 l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 aprile 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente