Sentenza 2 dicembre 1999
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 cod. proc. pen., coinvolgendo aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p. ad opera del P.M.
Commentario • 1
- 1. Art. 61 c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1999, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1999 |
Testo completo
Riunita in persona dei magistrati: Camera di consiglio
DR. DAVIDE AVITABILE PRESIDENTE del 2.12.99
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 3868
DR. CLAUDIA SQUASSONI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. AMEDEO FRANCO CONSIGLIERE N. 11753/99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere Avverso L'ordinanza pronunciata in udienza il 12.2.99 dal suddetto Tribunale, con la quale veniva dichiarata la nullità del decreto di giudizio immediato e veniva disposta la trasmissione degli atti al PM, nel procedimento a carico di SC ES, imputato dei reati di cui agli artt. 521 e 527 CP;
in Caserta tra il 3 e il 24 luglio 1995. Sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. All'udienza dibattimentale del 12.2.99, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accogliendo una eccezione della difesa, rilevava che il PM non aveva interrogato la persona sottoposta alle indagini SC ES prima di disporre il giudizio immediato. Tale nullità non poteva considerarsi sanata dall'interrogatorio cui aveva proceduto il giudice per le indagini preliminari, trattandosi di incombente il quale assolve a funzione diversa da quella dell'interrogatorio indicato dall'art. 453 CPP. Ne conseguiva la restituzione degli atti al PM.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il PM, deducendo che l'ordinanza citata è abnorme, in quanto determina la regressione del procedimento al PM in un caso non consentito ed è stata emessa in totale carenza di potere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di giudizio immediato, che quando il giudice per le indagini preliminari abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 CPP, e coinvolgendo aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 CPP. Si vedano, in termini, Cass. 13.1.98 n. 319, conformi nn. 5160.91, 11625.92, 9999.93, 9748.94.
4. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere restituiti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2000