CASS
Sentenza 28 dicembre 2021
Sentenza 28 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/12/2021, n. 47207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47207 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da l. ET AN, nato a [...] il [...] 2. EL NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 novembre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale NZ Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino dell'Il aprile 2012, appellata da AN Penale Sent. Sez. 6 Num. 47207 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 13/10/2021 ET e NZ EL, ritenuti in primo grado colpevoli del reato di abuso d'ufficio loro ascritto e condannati alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei citati imputati per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Hanno proposto autonomi ricorsi i due imputati per il tramite del medesimo difensore e con argomentazioni identiche in diritto, diversamente declinate rispetto al ruolo assunto dai suddetti in relazione alla vicenda in fatto oggetto di scrutinio. Si lamenta in particolare: violazione dell'ad 521 cod. proc. pen. perché la responsabilità penale degli imputati sarebbe stata validata correlando la materialità dell'abuso ad un atto amministrativo diverso da quello contestato come illegittimo;
violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonchè dell'ad 323 cod. pen. in relazione all'art. 606, lettera c), cod. proc. pen. e vizio assoluto di motivazione, per aver la Corte integralmente trascurato i motivi di appello, considerata l'insussistenza sia della condotta materiale legata all'abuso prospettato - sotto il versante della violazione di legge addotto e della accertata sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale garantito dalla condotta di abuso ascritta ai ricorrenti- nonchè in relazione al dolo intenzionale che supporta la configurabilità del reato contestato;
violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonché dell'art. 323 cod. pen e dell'art. 2043 cod. proc. civ. per avere la Corte confermato la sentenza di primo in punto alle statuizioni civili, a fronte di un danno inesistente, comunque liquidato in termini sproporzionati, senza che le parti civili abbiano mai dimostrato il pregiudizio patrimoniale conseguente all'abuso contestato. 3. La procura generale con la requisitoria scritta in atti ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 4. Con memoria trasmessa il 5 ottobre 2021, le parti civili costituite ET Angiuoni, ND ET, IC DA e LO MA GR, replicando alle conclusioni della Procura Generale hanno chiesto rigettarsi i ricorsi e condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado come da nota in calce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento limitatamente alla contestata conferma delle statuizioni risarcitorie, resa dalla sentenza impugnata senza rispondere ai rilievi addotti sul punto con l'appello. 2 2. Le due impugnazioni, in termini sostanzialmente identici, mettono contestualmente in discussione, per il vero sovrapponendone il portato, sia la scelta della Corte di appello di non addivenire alla definizione assolutoria ex art. 129, comma 2 , cod. proc. pen. a fronte della rilevata estinzione dei fatti di reato ascritti ai due odierni ricorrenti per la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado;
sia la conferma delle statuizioni risarcitorie assunta ai sensi dell'ad 578 cod. proc. pen. 3. Dei due rilievi, solo il secondo coglie nel segno. 4. Occorre preliminarmente ricordare quale sia l'ambito di operatività degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. individuato dalla giurisprudenza di questa Corte. 5. Al fine non può che richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 24427401) che, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. sia consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu ocull», che a quello di «apprezzamento». Precisano ulteriormente le Sezioni Unite che l' «evidenza» richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen. «presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia». 6. Tanto, all'evidenza, influisce anche in punto ai motivi prospettabili con l'impugnazione diretta a contestare la mancata applicazione dell'ad 129, comma 2 cod. proc. pen. a fronte della riscontrata sussistenza di una causa di estinzione del reato ascritto all'imputato. Si è infatti condivisibilmente affermato che, in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del 3 reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. n. 46050 del 28/3/2018, M. Rv. 274200). Considerazioni, queste, che all'evidenza non possono che estendersi anche al ricorso in Cassazione (Sez. 4 n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219). 6.1.Nella specie l'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, avuto riguardo alla omessa pronunzia ai sensi dell'art. 129, comma 2 , cod. proc. pen. non si attiene alle superiori indicazioni di principio. La violazione in questione, infatti, risulta solo nominalmente evocata. Piuttosto le doglianze espresse all'interno dei primi tre motivi di ricorso, sotto questo versante, finiscono per risolversi in una addotta violazione processuale ( quella prospettata con la prima censura), indifferente al fine, dovendosi ritenere le cause di estinzione del reato sempre prevalenti sulle nullità, anche assolute e insanabili della sentenza, sempreché non risulti altrimenti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810); per altro verso, assumono il tenore proprio dei difetti di motivazione inerenti la ricostruzione delle relative vicende in fatto ( solo eventualmente destinate ad integrare possibili violazioni di legge) in quanto tali, alla luce di quanto sopra, sempre e comunque recessivi rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione. 7. Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento alle valutazioni spese in relazione alla conferma, ex ad 578 cod. proc. pen., delle statuizioni rese in primo grado in favore delle parti civili. 7.1. Riassumendo succintamente l'ambito della odierna regiudicanda, rileva la Corte che i due ricorrenti, responsabili in diversi momenti dell' ufficio tecnico comunale del Comune di Prata di Principato Ultra, in primo grado sono stati ritenuti responsabili dei fatti di abuso ex art. 323 cod. pen. loro ascritti in ambiti temporali diversi, per aver firmato un permesso di costruzione (il ET) e uno successivo in variante del primo ( il EL) relativi alla realizzazione di un impianto di compostaggio in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico. 7.2. Avverso la sentenza di condanna venne interposto appello dai due imputati, contrastando sia l'illegittimità dei provvedimenti adottati, concretanti le violazioni di legge addotte a sostegno della condotta materiale contestata;
sia la sussistenza del dolo specifico;
sia infine il 4 tenore delle statuizioni risarcitorie. Il tutto in termini sostanzialmente analoghi alle doglianze ora riproposte in sede di legittimità. 7.3. Rispetto a tali doglianze non può non rimarcarsi la mera apparenza della motivazione in risposta offerta dalla Corte territoriale. In linea di principio la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare - alla luce della costante giurisprudenza di legittimità conseguenziale alle indicazioni di principio già contenute nella citata sentenza Tettamanti delle Sezioni unite, riferite al perimetro della cognizione sottesa alla valutazione che deve sostenere la statuizione ex art 578 cod. proc. pen. - che la valutazione richiesta al giudice dell'appello, in caso di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e di sopravvenuto maturarsi della prescrizione con conseguente riscontro di una causa di estinzione del reato, non può che sostanziarsi in un esaustivo apprezzamento degli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato atteso che la conferma della condanna al risarcimento del danno, ancorché generica, non può fondarsi sulla mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44685 del 23/9/2015, N, Rv. 26556101; Sez. 5, n. 3869 del 7/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 26217501; Sez. 2, n. 38049 del 18/7/2014, De Vuono, Rv. 26058601; Sez. 1, n. 42039 del 14/1/2014, Sinnigliani, Rv. 26050801; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati e altri, Rv. 25566601; Sez. 6, n. 4855 dei 7/1/2010, NI e altro, Rv. 24613801). 7.4. A tale indicazione di principio non ha fatto seguito un coerente e conseguenziale sforzo argomentativo. Nel caso, infatti, l'apprezzamento dei profili di responsabilità legati all'ipotesi di reato contestata è del tutto apparente, atteso che la sentenza impugnata manca di un effettivo confronto con le ragioni di doglianza cs14 esposte d'appello (che non vengono neppure descritte), avendo la Corte territoriale omesso anche di riportare, con minima puntualità, il fatto e le valutazioni in diritto siccome messi in evidenza dal primo giudice i ai quali ha comunque prestato una acritica adesione. In particolare, i giudici di appello si sono limitati a richiamare pedissequamente il portato della decisione assunta dal Tribunale e a ritenere, in ragione di tanto, certa l'illegittimità dei due permessi formati con il contributo dei ricorrenti alla luce di un astratto riferimento alle relative fonti di prova (la perizia resa nel corso del giudizio e le dichiarazioni del responsabile del servizio ambiente della Provincia di Avellino), non richiamate nel loro contenuto esplicativo avuto riguardo alle emergenze all'uopo acquisite. 5 Da qui anche una apodittica conclusione rispetto al dolo, tratto dalla affermata macroscopícítà delle violazioni di legge riferite all'agire delittuoso dei due ricorrenti, a monte rimasta estranea, tuttavia, da qualsivoglia argomentazione. 7.5. Nè il rilevato difetto di motivazione può essere altrimenti ovviato facendo perno sulle considerazioni espresse nella memoria difensiva delle part* civili trasmessa a questa Corte il cui articolato argomentare, teso a rilevare gli elementi in fatto e le valutazioni in diritto sulle quali dovrebbe riposare la conferma della decisione di primo grado avuto riguardo alle statuizioni civili, finisce per fare emergere con ulteriore evidenza l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte del merito. Non rileva, inoltre, che, come segnalato dalla difesa delle parti civili con la citata memoria gli altri imputati coinvolti nelle medesime contestazioni, separatamente giudicati, siano stati condannati con sentenza confermata in sede di legittimità, atteso che si tratta di statuizioni che non fanno stato nei confronti degli imputati. Né, infine, può darsi rilievo alla circostanza in forza della quale gli imputati, cui in origine erano contestate alcune contravvenzioni in materia ambientale e edilizia, ritenute prescritte già in primo grado, con l'appello non abbiano rivendicato, con riferimento a tali reati, l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: in disparte il dato della effettiva rilevanza fattuale delle relative condotte rispetto alle contestazioni oggetto della odierna regiudicanda (rilevanza che non emergendo dalla sentenza presuppone una verifica in fatto estranea ai poteri di questa Corte), di certo è comunque a dirsi che l'atteggiamento processuale tracciato con riferimento ai detti illeciti contravvenzionali non pregiudicava, sotto ogni versante, la possibilità degli imputati di impugnare la sentenza di appello relativamente alle statuizioni correlate alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'ad 323 cod. j1/334. pen. loro ascritto. Da qui la riscontrata violazione del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per l'assoluto difetto di motivazione all'uopo riscontrato che comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al fine di colmare le lacune motivazionali accertate
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso. 6 Così deciso il 13/10/2021.
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale NZ Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino dell'Il aprile 2012, appellata da AN Penale Sent. Sez. 6 Num. 47207 Anno 2021 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 13/10/2021 ET e NZ EL, ritenuti in primo grado colpevoli del reato di abuso d'ufficio loro ascritto e condannati alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei citati imputati per essersi il reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la decisione appellata. 2. Hanno proposto autonomi ricorsi i due imputati per il tramite del medesimo difensore e con argomentazioni identiche in diritto, diversamente declinate rispetto al ruolo assunto dai suddetti in relazione alla vicenda in fatto oggetto di scrutinio. Si lamenta in particolare: violazione dell'ad 521 cod. proc. pen. perché la responsabilità penale degli imputati sarebbe stata validata correlando la materialità dell'abuso ad un atto amministrativo diverso da quello contestato come illegittimo;
violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonchè dell'ad 323 cod. pen. in relazione all'art. 606, lettera c), cod. proc. pen. e vizio assoluto di motivazione, per aver la Corte integralmente trascurato i motivi di appello, considerata l'insussistenza sia della condotta materiale legata all'abuso prospettato - sotto il versante della violazione di legge addotto e della accertata sussistenza dell'ingiusto vantaggio patrimoniale garantito dalla condotta di abuso ascritta ai ricorrenti- nonchè in relazione al dolo intenzionale che supporta la configurabilità del reato contestato;
violazione degli artt. 129, comma 2, e 578 cod. proc. pen. nonché dell'art. 323 cod. pen e dell'art. 2043 cod. proc. civ. per avere la Corte confermato la sentenza di primo in punto alle statuizioni civili, a fronte di un danno inesistente, comunque liquidato in termini sproporzionati, senza che le parti civili abbiano mai dimostrato il pregiudizio patrimoniale conseguente all'abuso contestato. 3. La procura generale con la requisitoria scritta in atti ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. 4. Con memoria trasmessa il 5 ottobre 2021, le parti civili costituite ET Angiuoni, ND ET, IC DA e LO MA GR, replicando alle conclusioni della Procura Generale hanno chiesto rigettarsi i ricorsi e condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese del grado come da nota in calce. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi meritano l'accoglimento limitatamente alla contestata conferma delle statuizioni risarcitorie, resa dalla sentenza impugnata senza rispondere ai rilievi addotti sul punto con l'appello. 2 2. Le due impugnazioni, in termini sostanzialmente identici, mettono contestualmente in discussione, per il vero sovrapponendone il portato, sia la scelta della Corte di appello di non addivenire alla definizione assolutoria ex art. 129, comma 2 , cod. proc. pen. a fronte della rilevata estinzione dei fatti di reato ascritti ai due odierni ricorrenti per la prescrizione intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado;
sia la conferma delle statuizioni risarcitorie assunta ai sensi dell'ad 578 cod. proc. pen. 3. Dei due rilievi, solo il secondo coglie nel segno. 4. Occorre preliminarmente ricordare quale sia l'ambito di operatività degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. individuato dalla giurisprudenza di questa Corte. 5. Al fine non può che richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 24427401) che, dirimendo un precedente contrasto giurisprudenziale, ha tra l'altro affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. sia consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ed appartenga, pertanto, più al concetto di «constatazione», ossia di percezione «ictu ocull», che a quello di «apprezzamento». Precisano ulteriormente le Sezioni Unite che l' «evidenza» richiesta dal menzionato art. 129, comma 2, cod. proc. pen. «presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia». 6. Tanto, all'evidenza, influisce anche in punto ai motivi prospettabili con l'impugnazione diretta a contestare la mancata applicazione dell'ad 129, comma 2 cod. proc. pen. a fronte della riscontrata sussistenza di una causa di estinzione del reato ascritto all'imputato. Si è infatti condivisibilmente affermato che, in tema di impugnazione, l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, la configurabilità dell'elemento soggettivo del 3 reato o di un illecito penale, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez. n. 46050 del 28/3/2018, M. Rv. 274200). Considerazioni, queste, che all'evidenza non possono che estendersi anche al ricorso in Cassazione (Sez. 4 n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219). 6.1.Nella specie l'impugnazione proposta dagli odierni ricorrenti, avuto riguardo alla omessa pronunzia ai sensi dell'art. 129, comma 2 , cod. proc. pen. non si attiene alle superiori indicazioni di principio. La violazione in questione, infatti, risulta solo nominalmente evocata. Piuttosto le doglianze espresse all'interno dei primi tre motivi di ricorso, sotto questo versante, finiscono per risolversi in una addotta violazione processuale ( quella prospettata con la prima censura), indifferente al fine, dovendosi ritenere le cause di estinzione del reato sempre prevalenti sulle nullità, anche assolute e insanabili della sentenza, sempreché non risulti altrimenti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810); per altro verso, assumono il tenore proprio dei difetti di motivazione inerenti la ricostruzione delle relative vicende in fatto ( solo eventualmente destinate ad integrare possibili violazioni di legge) in quanto tali, alla luce di quanto sopra, sempre e comunque recessivi rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione. 7. Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento alle valutazioni spese in relazione alla conferma, ex ad 578 cod. proc. pen., delle statuizioni rese in primo grado in favore delle parti civili. 7.1. Riassumendo succintamente l'ambito della odierna regiudicanda, rileva la Corte che i due ricorrenti, responsabili in diversi momenti dell' ufficio tecnico comunale del Comune di Prata di Principato Ultra, in primo grado sono stati ritenuti responsabili dei fatti di abuso ex art. 323 cod. pen. loro ascritti in ambiti temporali diversi, per aver firmato un permesso di costruzione (il ET) e uno successivo in variante del primo ( il EL) relativi alla realizzazione di un impianto di compostaggio in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico. 7.2. Avverso la sentenza di condanna venne interposto appello dai due imputati, contrastando sia l'illegittimità dei provvedimenti adottati, concretanti le violazioni di legge addotte a sostegno della condotta materiale contestata;
sia la sussistenza del dolo specifico;
sia infine il 4 tenore delle statuizioni risarcitorie. Il tutto in termini sostanzialmente analoghi alle doglianze ora riproposte in sede di legittimità. 7.3. Rispetto a tali doglianze non può non rimarcarsi la mera apparenza della motivazione in risposta offerta dalla Corte territoriale. In linea di principio la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare - alla luce della costante giurisprudenza di legittimità conseguenziale alle indicazioni di principio già contenute nella citata sentenza Tettamanti delle Sezioni unite, riferite al perimetro della cognizione sottesa alla valutazione che deve sostenere la statuizione ex art 578 cod. proc. pen. - che la valutazione richiesta al giudice dell'appello, in caso di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e di sopravvenuto maturarsi della prescrizione con conseguente riscontro di una causa di estinzione del reato, non può che sostanziarsi in un esaustivo apprezzamento degli elementi fondanti la responsabilità dell'imputato atteso che la conferma della condanna al risarcimento del danno, ancorché generica, non può fondarsi sulla mera mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44685 del 23/9/2015, N, Rv. 26556101; Sez. 5, n. 3869 del 7/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 26217501; Sez. 2, n. 38049 del 18/7/2014, De Vuono, Rv. 26058601; Sez. 1, n. 42039 del 14/1/2014, Sinnigliani, Rv. 26050801; Sez. 6, n. 16155 del 20/3/2013, Galati e altri, Rv. 25566601; Sez. 6, n. 4855 dei 7/1/2010, NI e altro, Rv. 24613801). 7.4. A tale indicazione di principio non ha fatto seguito un coerente e conseguenziale sforzo argomentativo. Nel caso, infatti, l'apprezzamento dei profili di responsabilità legati all'ipotesi di reato contestata è del tutto apparente, atteso che la sentenza impugnata manca di un effettivo confronto con le ragioni di doglianza cs14 esposte d'appello (che non vengono neppure descritte), avendo la Corte territoriale omesso anche di riportare, con minima puntualità, il fatto e le valutazioni in diritto siccome messi in evidenza dal primo giudice i ai quali ha comunque prestato una acritica adesione. In particolare, i giudici di appello si sono limitati a richiamare pedissequamente il portato della decisione assunta dal Tribunale e a ritenere, in ragione di tanto, certa l'illegittimità dei due permessi formati con il contributo dei ricorrenti alla luce di un astratto riferimento alle relative fonti di prova (la perizia resa nel corso del giudizio e le dichiarazioni del responsabile del servizio ambiente della Provincia di Avellino), non richiamate nel loro contenuto esplicativo avuto riguardo alle emergenze all'uopo acquisite. 5 Da qui anche una apodittica conclusione rispetto al dolo, tratto dalla affermata macroscopícítà delle violazioni di legge riferite all'agire delittuoso dei due ricorrenti, a monte rimasta estranea, tuttavia, da qualsivoglia argomentazione. 7.5. Nè il rilevato difetto di motivazione può essere altrimenti ovviato facendo perno sulle considerazioni espresse nella memoria difensiva delle part* civili trasmessa a questa Corte il cui articolato argomentare, teso a rilevare gli elementi in fatto e le valutazioni in diritto sulle quali dovrebbe riposare la conferma della decisione di primo grado avuto riguardo alle statuizioni civili, finisce per fare emergere con ulteriore evidenza l'inadeguatezza della motivazione resa dalla Corte del merito. Non rileva, inoltre, che, come segnalato dalla difesa delle parti civili con la citata memoria gli altri imputati coinvolti nelle medesime contestazioni, separatamente giudicati, siano stati condannati con sentenza confermata in sede di legittimità, atteso che si tratta di statuizioni che non fanno stato nei confronti degli imputati. Né, infine, può darsi rilievo alla circostanza in forza della quale gli imputati, cui in origine erano contestate alcune contravvenzioni in materia ambientale e edilizia, ritenute prescritte già in primo grado, con l'appello non abbiano rivendicato, con riferimento a tali reati, l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: in disparte il dato della effettiva rilevanza fattuale delle relative condotte rispetto alle contestazioni oggetto della odierna regiudicanda (rilevanza che non emergendo dalla sentenza presuppone una verifica in fatto estranea ai poteri di questa Corte), di certo è comunque a dirsi che l'atteggiamento processuale tracciato con riferimento ai detti illeciti contravvenzionali non pregiudicava, sotto ogni versante, la possibilità degli imputati di impugnare la sentenza di appello relativamente alle statuizioni correlate alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'ad 323 cod. j1/334. pen. loro ascritto. Da qui la riscontrata violazione del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. per l'assoluto difetto di motivazione all'uopo riscontrato che comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello al fine di colmare le lacune motivazionali accertate
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso. 6 Così deciso il 13/10/2021.