Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2004, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
E N 6 O 8 I 9 1 Z / A 4 G / R 6 T N S 2 I Ó . 146 A G R Oggetto B . I E P . R R L D L A L PORRicorso A A T E . D D CASSAZIONr_ U B I B E A TERMINE Base. S REPUBBLICA ITALIANA I 0 1 77 8 /04 T T N A R E N DECOR SMA 1 I DALLA S T E 1 3 R S I 1 E A E IN NOM PO DLO ITALIANO . T EN ALL'AVVOCATURA N A OFF STIVALET DOLLO LA CORTE SU EM M CASSAZIONE L'AMMINISTRA ZI G HT F IN AN Z IA R IA SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico Papa Presidente R.G.N.9921/99 Dott. Umberto Atripaldi Consigliere Cons. Rel. Cron. 31,1.5 Dott. Stefano Bielli Dott. Eugenia Marigliano Rep. Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci Ud. 16/05/03 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA 64146 sul ricorso proposto da: N. Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Ro ma, via dei Stato, che la rappresenta e difende per legge;
р Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello - ricorrente ее 1048/10850 contro s.p.a. GRUPPO FRATI, già s.p.a. Olimpia finanziaria, già s.p.a. MODATESSE, con sede in Pistoia, in persona del legale rappresentante, elettivament e domiciliata in Roma, via del Tritone, n. 91, presso + l'avv. Giammaria Camici, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Calò Carducci, del foro di Prato, giusta 9 5 3 3 1 0 0 2 procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 462 deldep 1° aprile 1998, notificata il 3 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 maggio 2003 dal relatore cons. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza n. 462 Con del 1° aprile 1998, il 3 marzo 1999, la Corte di appello di notificata Firenze respingeva, condannando l'impugnante al pagamento delle spese di lite del grado, l'appello proposto dal Ministero delle finanze contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 1997, che aveva accolto la domanda della s.p.a. MODATESSE, (poi s.p.a. Olimpia finanziari a, poi s.p.a. Gruppo Frati) -formulata con atto di citazione notificato il 27 marzo 1996- ed aveva, pertanto, condannato la convenuta Amministrazione finanziaria al pagamento di £.63 milioni (oltre interessi legali e spese di lite), a titolo di rimborso di quanto corrisposto dalla società dal 1988 fino al 1992 per la tassa annuale di concessione governativa di cui al d.l. n. 853 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 17 del 1985, ritenuta in contrasto con l'art. 10, lett. C), della direttiva del Consiglio CEE n. 69/335 del 17 luglio 2 1969 Imposte indirette sulla raccolta di capitali). La Corte territoriale, in particolare, respingeva (richiamando l'insegnamento di Cass., sez.un., n. 3458 del 1996) le eccezioni e le doglianze, sollevate dall'appellante, di incompetenza territoriale del giudice adito;
della necessità dell'esperimento delle procedure di contestazione di cui al d. P.R. n. 632 del 1972; dell'inesistenza di un' ipotesi di indebito, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ.; dell'insussistenza di liquidità ed esigibilità del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia accertato;
della compatibilità della tassa con la normativa comunitaria. La Corte di appello, poi, dichiarando di andare in contrario avviso, sul punto, rispetto alla citata sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione e richiamando l'autorità della decisione della Corte di giustizia CE del 25 luglio 1991, in causa C-208/90, negava l'applicabilità (invocata dall'appellante) del termine di decadenza triennale di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. n. 641 del 1972, in quanto i termini decadenziali per la restituzione di un'imposta che fosse in contrasto con una direttiva comunitaria non potrebbero decorrere fino a quando la direttiva stessa non sia stata inserita nel diritto nazionale, mentre, nella specie, il legislatore italiano non aveva mai abrogato le (illegittime) norme tributarie in questione, provvedendo solo con il d.l. n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 427 del 1993, all'abolizione della illegittima tassa annuale sulle società. Avverso tale sentenza (con ricorso notificato il 7 maggio 1999 e depositato il 27 successivo) ricorre per cassazione, con due motivi, il Ministero delle finanze. La s.p.a. resiste con controricorso, notificato il 10 giugno 1999 e depositato il 25 successivo. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La controricorrente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, perché notificato il 7 maggio 1999, oltre il termine di 60 giorni decorrenti dal 3 marzo 1999, data della notificazione della sentenza al Ministero delle finanze, in persona del Ministro, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Firenze. 2.- L'eccezione è fondata. Il ricorso è intempestivo, perché proposto senza rispetto del termine di cui all'art. 325, ultimo il comma, cod. proc. civ., decorrente dalla data di notificazione della sentenza (artt. 326 e 285 cod. proc. effettuata -nella specie- all'Amministrazioneciv.), finanziaria, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza (art. 11, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933). 3.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Il consigliere estensore.Jukens Brell;
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