CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20855 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO NG, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 27/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di NG MO. Secondo il Collegio, infatti, l'istante era disoccupato e gravato da una molteplicità dei precedenti penali e aveva commesso di recente un grave reato di criminalità organizzata, sì da escludersi la possibilità di giungere a una prognosi favorevole in relazione a entrambe le misure alternative. 2. NG MO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Rosella Pitrone, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20855 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 01/03/2023 deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che si sia valorizzato come commesso nel 2022 un episodio in realtà risalente al 2019 coevo ai fatti per cui è stato condannato e per i quali ha chiesto la misura alternativa;
e, inoltre, che non si sia tenuto conto della condotta successiva ai fatti in questione. Quanto al lavoro, la difesa evidenzia come egli avesse allegato una opportunità lavorativa nuova, che non sarebbe stata presa in considerazione. 3. In data 27/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ammissione del condannato ad una misura alternativa postula un giudizio prognostico positivo in ordine all'idoneità della misura a favorire il percorso di reinserimento dell'interessato e a contenere, in maniera adeguata, il pericolo di recidiva, avuto riguardo alla personalità del soggetto al momento del reato (in rapporto ai precedenti penali, ai motivi a delinquere e alla fattispecie criminosa per la quale è stata inflitta la condanna) e al successivo percorso di vita, al fine di valutare l'esistenza di fattori protettivi (famiglia, lavoro, integrazione sociale, atteggiamento critico rispetto al reato) in grado di orientare favorevolmente il giudizio predittivo o il persistere, alla stregua di comportamenti socialmente riprovevoli o finanche di rilevanza penale, di profili di pericolosità. 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza 'ha valorizzato, da un lato, la condizione di disoccupazione del soggetto e, dall'altro lato, la recente commissione di un reato di criminalità organizzata. Premesso che la condizione di inoccupazione non può considerarsi, in sé, ostativa alla concessione del beneficio, potendo al limite essere valorizzata unitamente ad altri, significativi indici negativi (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01), va sottolineato come l'ordinanza impugnata abbia evidenziato la commissione di un grave reato nel 2022, soggiungendo che la datazione della recente ricaduta sarebbe stata segnalata dalla difesa. Dal verbale dell'udienza del 27/09/2022 emerge, tuttavia, che nel 2022 è stata effettuata la contestazione del reato e non che esso sia stato 2 commesso, come peraltro evincibile anche dalla documentazione difensiva allegata al ricorso da cui emerge che l'episodio in questione si collochi, effettivamente, nel 2019. Ciò ha comportato, in concreto, la mancata disamina della condotta tenuta dal soggetto, in ambito socio-familiare-lavorativo, ritenuta recessiva rispetto alla nuova manifestazione dì pericolosità; disamina che deve, invece, ritenersi necessaria alla luce della più esatta collocazione temporale dell'episodio più sopra ricordato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidén e
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato le istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare proposta nell'interesse di NG MO. Secondo il Collegio, infatti, l'istante era disoccupato e gravato da una molteplicità dei precedenti penali e aveva commesso di recente un grave reato di criminalità organizzata, sì da escludersi la possibilità di giungere a una prognosi favorevole in relazione a entrambe le misure alternative. 2. NG MO ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Rosella Pitrone, Penale Sent. Sez. 1 Num. 20855 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 01/03/2023 deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che si sia valorizzato come commesso nel 2022 un episodio in realtà risalente al 2019 coevo ai fatti per cui è stato condannato e per i quali ha chiesto la misura alternativa;
e, inoltre, che non si sia tenuto conto della condotta successiva ai fatti in questione. Quanto al lavoro, la difesa evidenzia come egli avesse allegato una opportunità lavorativa nuova, che non sarebbe stata presa in considerazione. 3. In data 27/01/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ammissione del condannato ad una misura alternativa postula un giudizio prognostico positivo in ordine all'idoneità della misura a favorire il percorso di reinserimento dell'interessato e a contenere, in maniera adeguata, il pericolo di recidiva, avuto riguardo alla personalità del soggetto al momento del reato (in rapporto ai precedenti penali, ai motivi a delinquere e alla fattispecie criminosa per la quale è stata inflitta la condanna) e al successivo percorso di vita, al fine di valutare l'esistenza di fattori protettivi (famiglia, lavoro, integrazione sociale, atteggiamento critico rispetto al reato) in grado di orientare favorevolmente il giudizio predittivo o il persistere, alla stregua di comportamenti socialmente riprovevoli o finanche di rilevanza penale, di profili di pericolosità. 3. Nella specie, il Tribunale di sorveglianza 'ha valorizzato, da un lato, la condizione di disoccupazione del soggetto e, dall'altro lato, la recente commissione di un reato di criminalità organizzata. Premesso che la condizione di inoccupazione non può considerarsi, in sé, ostativa alla concessione del beneficio, potendo al limite essere valorizzata unitamente ad altri, significativi indici negativi (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869 - 01), va sottolineato come l'ordinanza impugnata abbia evidenziato la commissione di un grave reato nel 2022, soggiungendo che la datazione della recente ricaduta sarebbe stata segnalata dalla difesa. Dal verbale dell'udienza del 27/09/2022 emerge, tuttavia, che nel 2022 è stata effettuata la contestazione del reato e non che esso sia stato 2 commesso, come peraltro evincibile anche dalla documentazione difensiva allegata al ricorso da cui emerge che l'episodio in questione si collochi, effettivamente, nel 2019. Ciò ha comportato, in concreto, la mancata disamina della condotta tenuta dal soggetto, in ambito socio-familiare-lavorativo, ritenuta recessiva rispetto alla nuova manifestazione dì pericolosità; disamina che deve, invece, ritenersi necessaria alla luce della più esatta collocazione temporale dell'episodio più sopra ricordato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Milano. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in data 1/03/2023 Il Consigliere estensore Il Presidén e