Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11799 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto C SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Paolino 1 17 99/02 Composta dagli Ill.mi gg. R.G.N. 21938/99 Cron. 99408 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep.Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLÄ Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
DI MO GI;
- intimata avverso la sentenza n. 308/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 08/02/99 R.G.N. 2557/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo 1096 SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1 -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Catania, confermando la decisione di primo grado accoglieva la domanda proposta da Di OM OR nei confronti del Ministero dell'Interno per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento: Rilevava in particolare il Tribunale che, contrariamente ai motivi di appello, la C.T.U. espletata in primo grado appariva sorretta da accertamenti ed indagini completi sia sotto il profilo anamnestetico che strumentale, oltre che corredata dalla necessaria documentazione medica, pervenendosi a conclusioni coerenti con i risultati degli accertamenti svolti, in base a motivazione adeguata ed esente da vizi logici. Per contro l'appello del Ministero mancava di argomenti critici e specifici della consulenza svolta, apoditticamente fondati sulla consulenza di parte, senza tener minimamente conto dei contrari motivi contenuti nella decisone di primo grado.
Per questi motivi
appariva non necessario disporre una nuova consulenza tecnica. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Ministero dell'Interno censurandola per violazione di legge e vizio di motivazione. Non si è costituita la parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il Ministero ricorrente, con il primo e il secondo motivo, violazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, oltre a vizio di motivazione, considerando che il Tribunale ha erroneamente aderito agli accertamenti e alle valutazioni della dai C.T.U. di primo grado in base a quali non è dato evincere su quali parametri lo stesso consulente affermi la sussistenza di una situazione di impossibilità funzionalmente rilevante. Deduce inoltre il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che, ai sensi della nuova disciplina della invalidità civile, il raggiungimento della senilità avanzata non è di per sé stesso fattore invalidante, 3 e quindi che per il riconoscimento della indennità di accompagnamento occorreva considerare l'esistenza di altri fattori impeditivi,tali da integrare lampeditivi, fattispecie di cui all'art. 1 della legge n. 18/80. Ritiene la Corte che i motivi di ricorso devono essere rigettati: quanto al primo, trattandosi di valutazione di merito sottratta al giudizio di legittimità, quanto al secondo avendo il Tribunale congruamente motivato sulle ragioni che lo hanno indotto ad aderire alla C.T.U. e quindi ad accogliere la domanda.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese in difetto di costituzione dell'intimato
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla spese Così deciso in Roma il 13 marzo 2002 Il Cons. Est. Il Presidente Ciulieharrell IL CANCELLIERE Dep 6 060 20 •Ch iefanelle 4