Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IN, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste 173, presso l'avv. Liliana Terranova, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Antonino Catalano;
- ricorrente -
contro
RA EF, elettivamente domiciliato in Roma, via N. Mercati 51, presso l'avv. Antonio Ielo, rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Sergio Conigliaro;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso il decreto della Corte d'appello di Palermo n. 166/2001 del 3/11/2000-13/2/2001. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Catalano per la CH, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Destro Carlo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto notificato l'11/4/2001, CH IN proponeva ricorso contro il decreto in epigrafe indicato, esponendo che dopo un anno di matrimonio con AT EF, aveva presentato domanda di cessazione degli effetti civili senza formulare nessuna richiesta di tipo economico. Ottenuta l'invocata pronuncia, aveva fatto separata istanza per l'attribuzione di un assegno divorzile, ma il Tribunale di Palermo l'aveva dichiarata inammissibile perché, a suo dire, preclusa dal giudicato formatosi nel precedente giudizio. Trattandosi di decisione sicuramente sbagliata, aveva fatto reclamo ala Corte di appello che, tuttavia, aveva concluso anch'essa par l'improponibilità della domanda, costringendola in tal nodo a rivolgersi alla Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1031/1998 aveva accolto il ricorso, rinviando per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello ci Palermo.
Dal canto suo, aveva allora provveduto alla riassunzione del processo ed il giudice del rinvio le aveva riconosciuto un mensile di L.
1.500.000 limitamente, però, al periodo compreso fra il luglio del 1994 ed il marzo del 1998. Così statuendo, la Corte di appello era indubbiamente incorsa in una evidente violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 893/1970, emettendo un provvedimento che andava senz'altro cassato anche nella parte in cui aveva indebitamente ridotto le spese di lite, liquidate in poco più di undici milioni per ben quattro gradi di giudizio.
Il TE resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con atto notificato il 18/5/2001. La CH replicava con controricorso, il TE depositava memoria e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 24/9/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riuniti preliminarmente i due ricorsi perché proposti contro la medesima sentenza, devesi rilevare che con il primo motivo del ricorso principale, la CH ha lamentato la violazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898/1970, nonché dell'art. 112 c.p.c. perché malgrado le contrarie affermazioni di principio, i giudici a quo non avevano proceduto alla dovuta comparazione delle rispettive situazioni dei coniugi ed omettendo di considerare ere dopo il divorzio aveva dovuto rinunciare alla precedente sistemazione, andando ad abitare in un modesto bilocale di una zona popolare della città, le avevano liquidato un assegno del tutto inadeguato e, soprattutto, temporaneo soltanto perché, da parte sua, era stata costretta ad accettare un lavoro saltuario ed improponibile che non le aveva affatto fruttato la somma di L.
1.800.000 mensili, ma quella più contenuta di L. 1.000.000, che anche aggiunte alla retribuzione corrispostale dalia farmacia Li Calzi, non bastavano certo a consentirle un tenore di vira analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Con il secondo motivo del ricorso principale, la CH ha invece denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del DM 5/10/1994, n. 585, perché a fronte di una nota scese per complessive L. 41.245.000
più accessori, la Corte di appello le aveva liquidato appena L.
1.907.500 per il giudizio di primo grado, L.
2.114.000 per quello di appello, L.
3.299.5000 per quelle di cassazione e L.
4.264.500 per quello di rinvio.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il TE ha lamentato anch'egli la violazione dell'art. 5 della L. n. 898/1970, sostenendo che la Corte di appello aveva liquidato l'assegno senza tener conto del fatto che gli immobili di sua proprietà non erano produttivi di reddito e che l'impresa da lui gestita era finita addirittura in perdita, costringendolo a ricorrere all'aiuto paterno ed alla chiusura dei conti correnti intrattenuti con la Banca Commerciale Italiana e l' Istituto Bancario San Paolo. Cosi riassunte le rispettive censure delle parti, osserva il Collegio che il procedimento per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno divorzile si articola in due fasi, di cui la prima diretta ad accertare se il richiedente si trovi realmente nell'impossibilità di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o la seconda preordinata alla determinazione concreta dell'assegno sulla base dei criteri di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970 e, cioè, della durata del rapporto, delle ragioni della decisione, delle rispettive condizioni dei coniugi e dell'apporto da essi dato alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio comune ed individuale (C.Cass. 1998/ 4809, 2000/ 3101, 2001/ 6660, 2002/ 14004 e 2003/ 4040). Nel caso di specie, la Corte di appello ha irn^nzì tutto precisato che stante la sua natura esclusivamente assistenziale, l'assegno divorzile presupponeva la mancanza di mezzi sufficienti a mantenersi sui precedenti livelli: la prima indagine da compiere riguardava, perciò, l'anteatto tenore di vita che, nei caso di specie, era stato sicuramente superiore alla media, visto che oltre a coltivare numerose amicizie ed a fare più di un viaggio in Italia ed all'estero, le parti erano andata ad abitare dapprima in un appartamento sito in urie dei quartieri più ricercati di Palermo e, poi, in una villa ubicata addirittura sul lungomare di Mondello. Dato atto di quanto sopra, la Corte di appello ha poi ricordato che nell'immediatezza dal divorzio, la sua ex moglie non era stata in grado di continuare sul predetto standard, perché non avendo trovato alcun altre lavoro se non quello offertole dalla farmacia Li Calzi, era stata costretta a tirare avanti con una retribuzione inferiore alle L.
1.000.000 mensili.
A partire dal marzo 1998, però, la CH aveva cominciato a lavorare anche con la farmacia CA , ritraendone un ulteriore reddito di L.
1.300.000 mensili: tenuto conto di ciò, la Corte di appello ha pertanto riconosciuto che la donna era sì venuta a trovarsi nei le condizioni per beneficiare di un assegno divorzile, ma soltanto per il periodo ricompreso fra la data della domanda (luglio 1994) e quella dell'inizio della seconda attività. Era bensì, vero che tale nuovo lavoro era cessato nei gennaio del 1999, ma la circostanza risultava tutto sommato ininfluente perché come chiarito dal titolare della farmacia CA, era stata proprio la CH a decidere d'interromperlo, pur trattandosi di un impegno non insostenibile ed, anzi, compatibile con quelle richiestole dalla farmacia CA .
Tanto puntualizzato, i giudici a quo hanno eseguito sottolineato che mentre la ex moglie non disponeva di alcun altro bene o reddito diverso da quelli suindicati, il AT era invece titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare sia in Palermo che in Castellana Sicula.
Tenuto conto di ciò, ma non trascurata nemmeno la durata assai breve del matrimonio e la mancanza di prove in ordine all'ascrivibilità del suo fallimento al AT, hanno pertanto liquidato alla CH un assegno di L.
1.500.000 mensili, condannando l'ex marito al pagamento di ulteriori L. 11.585.00 a titolo di spese giudiziali per il processo di primo e secondo grado, nonché per quello di legittimità e di rinvio.
La ricorrente ha criticato l'anzidetta decisione, sostenendo, come si è visto, che la Corte di appello aveva sostanzialmente finito con il violare la legge non soltanto per quanto riguardava la natura usurante e, quindi, l'insostenibilità del secondo lavoro presso la farmacia CA, ma ancor prima per quanto concerneva la sufficienza della retribuzione da essa ricevuta e la misura dell'assegno divorzile.
La doglianza è fondata perché i giudici a quo si sono in definitiva sottratti al compito loro demandato, in quanto pur essendo tenuti ad effettuare uria ponderata valutazione sulla base di un'approfondita indagine in ordine alla situazione attuale e pregressa di entrambe le parti, si sono limitati ad esprimere un giudizio di congruità senza indicare gli elementi concreti per cui a fronte di un anteatto tenore di vita che lo stesso decreto impugnare non esita a definire "indubbiamente superiore alla media", una retribuzione complessiva di appena L.. 2.800.000 (e, perciò, di fascia ben lontana da quelle elevate), doveva ritenersi, al dunque, sufficiente a garantire alla CH il medesimo standard di un tempo ed un assegno divorzi le superiore alle L.
1.500.000 mensili avrebbe finito per risultare sproporzionato alla particolare situazione concreta, caratterizzata da un lato dalla percezione di uno stipendio di sole L.
1.000.000 e, dall'altro, da un precedente tenore di vita connotato da un indiscutibile benessere e, più in particolare, da lussuosi viaggi ed alberghi, oltre che da intense relazioni sociali e da una sistemazione abitativa di eccezione.
Come più volte affermato da questa Suprema Corte, è infatti vero che la durata dei matrimonio può agire come fattore di moderazione e finanche di azzeramento dell'assegno qualora lo stesso finisca per risultare sproporzionato (C. Cass. 1998/ 4809 e 2003/ 4040), ma è altrettanto indubbio che una conclusione del genere postula una diffusa e circostanziata analisi, che nella fattispecie in esame si è invece limitata al mero richiamo della brevità della unione. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale e risultando assorbiti sia l'ulteriore problema della tollerabilità del lavoro presso la farmacia CA che il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, il provvedimento impugnato dev'essere pertanto cassato con rinvio degli atti, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione celia Corte di appello di Palermo.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo di quello principale, dichiara assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004