Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace dispone la rinnovazione dell'atto di citazione per omessa specificazione della data del fatto, indicata con riferimento al termine finale della continuazione, da ritenersi, al contrario, sufficiente ad indicare compiutamente la fattispecie contestata (abbandono continuato di animali nel fondo altrui).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2005, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 1978
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 17720/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI;
nel procedimento penale a carico di:
RB BR, n. 11/06/1976 Torino;
RO TE, n. 13/09/1974 Torino;
avverso l'ordinanza 23 marzo 2005 del Giudice di Pace di Asti;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonio Morgigni;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
Il 23 marzo 2005 il Giudice di Pace di Asti ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso nei confronti di RI RI e TE OM in ordine alla seguente imputazione:
reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 636 cod. pen., perché in concorso fra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abbandonavano i loro animali in mandria (mucche e vitelli) nei fondi di proprietà di AN PP in Tonengo fino al mese di giugno 2004.
Ricorre il Pubblico Ministero, deducendo l'abnormità del provvedimento, sostenendo che la restituzione degli atti al suo Ufficio, pur in presenza di un capo d'imputazione ritualmente formulato, determina un illegittimo reingresso nella fase precedente. Assume che non sussiste la mancata specificazione della data del fatto, indicata con riferimento al termine finale della continuazione.
Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto affermarsi che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste. Tal è l'ordinanza con la quale nella fase degli atti introduttivi al dibattimento il giudice, erroneamente valutando indeterminata ed insufficiente l'enunciazione del fatto contestato, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, restituendo gli atti al Pubblico Ministero:
siffatta decisione determina, infatti, una non consentita "regressione" del processo ad una fase anteriore. Nel caso di specie è erronea la valutazione operata dal Giudice di Pace, poiché nel capo d'imputazione (abbandono continuato d'animali nel fondo altrui) la data è precisata, sia pure nel termine finale di cessazione della continuazione.
Sussistendo, quindi, tale indicazione, erroneamente è stata operata una valutazione di incompletezza del capo di imputazione, con la conseguenza che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ha determinato una indebita regressione del procedimento. Il decreto di citazione a giudizio è nullo per la mancata indicazione o l'erroneità della data del commesso reato, soltanto quando sia assolutamente impossibile collocare nel tempo l'episodio criminoso contestato, mentre, qualora nella rubrica formulata tale estremo sia presente, è evidente che l'omissione è improduttiva di conseguenze giuridiche e non comporta, quindi, un obbligo di integrare la contestazione da parte del P.M., quando dagli altri elementi enunciati e dai richiami contenuti nel decreto eventualmente anche ad altri provvedimenti, risulti chiaramente in tutti i suoi termini il "fatto" per il quale il giudizio è stato disposto. Nella specie il dato emerge in tutta la sua chiarezza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Asti per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006