Sentenza 15 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/07/2002, n. 10238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10238 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME EL POPOLO ITA IAN1 0 238 / 02 EPUBBLICA ITALIANA LA C SUP Oggetto DIVORZIO SEZIONE PRIMA CIVILE 1.mi Sigg.ri Magistrati: Composta R. G. N. 15379/01 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Cron. 27838 FELICETTI Rel. Consigliere Dott. AN CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 05/04/2002 Dott. Onofrio FITTIPALDI 1 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso l'avvocato MARINA MARINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente contro domiciliata in OT RI NA, elettivamente l'avvocato GIULIO ROMA VIA DEI DARDANELLI 46, presso ROMANO LONGARI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002 GU controricorrente 753 contro
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA;
- intimato avverso la sentenza n. 1505/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2002 dal Consigliere Dott. AN FELICETTI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato MARINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'assorbimento del secondo motivo ed il rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 MA AN, con ricorso depositato in data 17 giugno 1998, chiedeva al Tribunale di Roma di pro- nunciare la cessazione degli effetti civili del matri- monio da lui contratto con AR RI NA. De- duceva che l'udienza presidenziale relativa al giudizio di separazione si era tenuta il 28 settembre 1994 e che la sentenza del Tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione, in data 28 marzo 1997, era passata in giudicato relativamente al capo con il quale era stata 2 pronunciata la separazione, essendo stato proposto gra- vame unicamente con riferimento al capo della sentenza riguardante la domanda di addebito. La AR non compariva all'udienza presidenzia- le, ma si costituiva alla prima udienza istruttoria, eccependo la inammisibilità della domanda di divorzio e proponendo domanda subordinata di assegno per sé ed i figli con lei conviventi, maggiorenni, ma non ancora autosufficienti. Il MA eccepiva laeconomicamente tardività di tale domanda. Il Tribunale, con sentenza 15 ottobre 1999, di- chiarava la cessazione degli effetti civili del matri- monio, statuiva che nulla era dovuto alla AR a ti- tolo di assegno di divorzile, mentre rimetteva la causa in istruttoria per l'accertamento della situazione eco- nomica dei figli. La AR impugnava la sentenza, deducendo la inammissibilità della domanda di divorzio, per non es- sere ancora passata in giudicato la sentenza di separa- zione. Deduceva altresì la nullità della procedura per non essere stato esperito il tentativo di conciliazio- ne. Insisteva nella domanda di un assegno divorzile e di un assegno per il mantenimento dei figli. Il MA deduceva l'autonomia del capo della sentenza relativo alla separazione rispetto a quello 3 relativo alla addebitabilità della separazione;
deduce- va la ritualità della procedura, essendo stata la Ma- rotta citata per l'udienza presidenziale e non essendo essa comparsa. Reiterava la eccezione di tardività re- lativamente all'assegno di divorzio e per il manteni- mento dei figli, deduceva la tardività delle istanze istruttorie effettuate al riguardo per la prima volta in appello e ne formulava a propria volta. Chiedeva al- tresì la cancellazione di alcune frasi ritenute offen- sive contenute nell'atto di appello. La Corte di appello di Roma, con sentenza deposi- tata il 22 aprile 2001, in accoglimento dell'appello, dichiarava la improponibilità della domanda di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio, per essere ancora pendente il giudizio di separazione e non esser- si formato il giudicato sulla separazione dovendo rite- nersi inscindibile la pronuncia sulla separazione ri- spetto a quella sull'addebito. Avverso tale sentenza il MA ha proposto ri- corso a questa Corte, con atto notificato alla AR il 12 giugno 2001, formulando tre motivi di impugnazio- ne. La AR resiste con controricorso notificato il 20 luglio 2001. Entrambe le parti hanno depositato me- morie. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo si denuncia la violazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970, 151 cod. civ. e 329 c.p.c. Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha negato la possibilità di scindere la domanda di separa- zione da quella di addebito, con conseguente impossibi- lità di ritenere passata in giudicato la sentenza di separazione in pendenza di gravame relativa alla doman- da di addebito, e la conseguente improcedibilità della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 898 del 1970. Tale affermazione sarebbe erronea, essen- do le domande di separazione e di addebito domande au- una di- tonome e distinte, avendo un distinto petitum e stinta causa petendi. Con il secondo motivo si denunciano vizi motiva- zionali in relazione all'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della legge n. 898 del 1970, in relazione al dispo- sto dell'art. 151 cod. civ. e dell'art. 329 c.p.c., per avere la Corte di appello motivato la su detta sentenza con riferimento alla sentenza n. 3718 del 1998 della Corte di cassazione, senza una specifica ed autonoma motivazione. Con il terzo motivo si denuncia la violazione 5 dell'art. 89 c.p.c, per avere la Corte di appello di- sattesa l'istanza di cancellazione delle espressioni offensive usate dalla controparte nell'atto di appello, in quanto "funzionali alla difesa e non dettate da ma- lanimo", mentre l'art. 89 non autorizza l'uso di frasi offensive, purché funzionali alla difesa, cosicchè ove vengano usate espressioni offensive senza che si ri- - chiesto alcun risarcimento di danni - deve esserne or- dinata la cancellazione. 2 Il primo motivo del ricorso é fondato. Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza 26 ottobre 2001, n. 15279, superando il precedente ed op- posto orientamento di questa prima sezione (sentenze 10 aprile 1998, n. 3718 e 2000, n. 8106), ha stabilito il principio che questo collegio ritiene di dovere condividere e riaffermare secondo il quale, nel giu- dizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito tale giudizio, ha natura di domanda autonoma, indi quanto non sollecita mere modalità о varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la doman- da di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni della pronuncia di separazione, ma am- plia il tema dell'indagine su fatti ulteriori e indi- pendenti da quelli giustificativi del regime di separa- 6 zione, e tende а una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione, dotata di pro- pri distinti effetti. Pertanto, in carenza di ragioni o 329, comma 2, C. p.c., norme derogative dell'art. 1'impugnazione proposta con esclusivo riferimento al capo della sentenza relativo alla domanda di addebito, implica il passaggio in giudicato del capo relativo al- la separazione, con conseguente esperibilità dell'azione di divorzio in pendenza di detta impugna- zione. Infatti, nel caso della domanda di addebito, il collegamento sostanziale e processuale, fra l'istanza di parte e la domanda con cui é stato promosso il giu- dizio nel quale si inserisce, pur avendo intensità tale da conferire a detta istanza valenza subordinata all'accoglimento della domanda di separazione e da esi- gere un'istruzione tendenzialemte unitaria, non é suf- ficiente a negarle la qualità di domanda autonoma, pre- supponendo l'iniziativa di parte, soggiacendo alle re- gole e preclusioni previste per le domande formulate dalle parti, avendo una causa petendi (violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione) ed un pe- titum (statuizione destinata ad incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento 7 e della qualità di erede riservatario e di erede legit- timo) distinti da quelli della domanda di separazione. Ne deriva che erroneamente la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'impugnazione contro la sentenza che ha pronunciato la separazione ed ha contestualmente pronunciato sull'addebitabilità, proposta con esclusivo riferimento alla pronuncia sull'addebito, non implichi il passaggio rendendoin giudicato del capo sulla separazione, esperibile l'azione di divorzio in pendenza di detta impugnazione. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in ac- coglimento del primo motivo, con assorbimento del se- condo. Quanto al terzo motivo, relativo al rigetto da parte della Corte di appello dell'istanza di cancella- zione di espressioni ritenute offensive, ancorché per- tinenti all'oggetto della causa, il motivo va dichiara- to inammissibile, in quanto il provvedimento di rigetto di tale istanza, anche se contenuto in una sentenza, ha carattere ordinatorio, non incidente sul merito della causa e non é impugnabile, per tale ragione, con ricor- SO per cassazione (Cass. 9 giugno 1998, n. 5710; 25 giugno 1994, n. 6121). La causa va rinviata ad altra sezione della Corte 8 di appello di Roma, che deciderà la causa facendo ap- plicazione del su detto principio di diritto e provve- derà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Dichiara inammissibile il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente AN Felicetti Giovanni Losavio fimumloud _ Whath Dej UG. 2002 Quསྤ་ས5 ༔ ! 151 6 9