Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida (anche per evitare differente delle forme di tutela giurisdizionale prive di ogni ragionevole giustificazione e, come tali, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.); ne consegue che detto rimedio, che è devoluto alla cognizione del giudice ordinario, è esperibile anche contro il provvedimento di sospensione che il prefetto adotta in via provvisoria, ai sensi dell'art. 223, comma secondo, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Commentari • 5
- 1. Revisione patente per azzeramento punti: la competenza è del Giudice di PaceAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 agosto 2020
IL CASO: Nella vicenda esaminata un automobilista proponeva ricorso innanzi al TAR avverso il provvedimento con il quale il Ministero dei Trasporti aveva disposto la revisione della sua patente di guida a seguito dell'esaurimento dei punti mediante nuovo esame di idoneità tecnica ai sensi dell'art. 126-bis d.lgs. n. 285/1992. Il ricorso veniva accolto dal Tar e la sentenza di quest'ultimo veniva impugnata dal Ministero innanzi al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello, il Ministero eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. LA DECISIONE: Il Consiglio di Stato, dopo aver ritenuto ammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo …
Leggi di più… - 2. Carenza di requisiti morali, revoca della patente e giurisdizioneBrucoli Silvio · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2018
Di Silvio Brucoli e Laura Daniele La revoca della patente per carenza dei requisiti morali ex art.120 c.d.s. L'art. 120 c.d.s. disciplina i requisiti morali necessari per l'ottenimento della patente. In particolare tale articolo prevede precise e specifiche condizioni soggettive (es. delinquente abituale, professionale, sottoposizione a misure di sicurezza, ecc ) che precludono il rilascio della patente di guida. In considerazione del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati, o ancora in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l'incolumità delle persone, detta norma seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l'affidabilità …
Leggi di più… - 3. Effetti della sentenza 22844/2009 della Cassazione in tema di competenza sui provvedimenti provvisori sulla patenteAmoroso Renato · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2010
- 4. Cassazione, decurtazione punti patente, opposizione alla sola sanzione accessoriaAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 20 aprile 2009
In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere …
Leggi di più… - 5. Patente a punti, decurtazione dei punti, sanzione amministrativaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2003, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Alfio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI PE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paisiello n. 40, presso l'avv. Silvia Comoglio, unitamente all'avv. Gianfranco Valente del Foro di Asti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI ASTI, in persona del Prefetto, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Asti n. 210/01 del 16 febbraio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2002 dal relatore cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN FATTO
- che il 10 agosto 2000 il Prefetto di Asti disponeva, ai sensi dell'art. 223, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sospensione provvisoria della patente di guida intestata al signor DE SS, avendo ravvisato a suo carico "fondati elementi di ... evidente responsabilità" in relazione ad un incidente stradale dal quale erano derivate lesioni personali in danno di terzi;
- che l'interessato proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace di Asti, ai sensi dell'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che detto giudice dichiarava, con sentenza del 16 febbraio 2001, la propria "incompetenza" (recte: il proprio difetto di giurisdizione), nel convincimento che, essendo il provvedimento impugnato "strutturalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico", la verifica della sua legittimità fosse riservata al giudice amministrativo"; che l'opponente chiede la cassazione di tale sentenza con un unico, complesso motivo di ricorso;
che la Prefettura di Asti resiste. CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 223, secondo e quinto comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e conseguente violazione delle norme attinenti alla giurisdizione;
nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nel presupposto che la cognizione sulla legittimità del provvedimento impugnato spettasse al giudice amministrativo;
- che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge 30 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma dell'art. 223, secondo comma, d.lgs. 285/92 (Cass., sez. un., 14 ottobre 1998, n. 10152; Cass. 25 ottobre 1999, n. 11951; 9 febbraio 2000, n. 1446);
- che da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un'interpretazione dell'art. 223, d.lgs. 285/92, che escludesse la specifica tutela approntata dagli artt. 22 e 23, l. 689/81 nei soli in casi contemplati dal suo secondo comma urterebbe contro l'omogeneità del sistema sanzionatorio del cd. codice della strada, determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta Costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 31);
- che, sulla scorta di tali principi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione proposta avverso il decreto in data 10 agosto 2000, con il quale il Prefetto di Asti ha sospeso la validità della patente intestata al signor DE SS;
- che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Giudice di pace di Asti, in persona di altro magistrato;
- che le spese di questa ulteriore fase seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dell'Amministrazione resitente, nella misura indicata in dispsositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa al Giudice di pace di Asti, in persona di altro magistrato.
Pone a carico dell'Amministrazione resistente le spese di questa ulteriore fase di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 2000,00 (duemila/00), di cui Euro 1900,00 per onorati di avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2003