Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/04/2001, n. 5432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5432 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
A N IA E L N 6 A 8 IT O ce 9 I 1 Z A / IC 4 A / R BL 6 T 2 OME DEL POPOLO ITALIANO B S . I R G . 5 P E . . R D N . L . B A E T B A D D T . A I L E S 1 SUPREMA DI CASSAZIONE L 3 N Oggetto T A IA 1 E N S R 543 2 /01 Ricors E . I E S N T A SEZIONE TRIBUTARIA E A inalem. M Composta R.G.N. 22203/99 Dott. Enrico Presidente Consigliere - Dott. Giulio GRAZIADEI Cron. 11712 Consigliere - Dott. Antonio MERONE Consigliere - Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 30/01/01 Dott. Salvatore DI PALMA Re. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SALVUCCI, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente resistente 2001 avverso la sentenza n. 5297/99 della Commissione 161 tributaria centrale di ROMA, depositata il 13/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato SALVUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 1° ottobre 1991 alla Commis- - sione tributaria di 1° grado di Frosinone, ER Mon- ti impugnò la cartella esattoriale, notificatagli dal Centro di servizio delle imposte dirette di Roma, chie- dendone l'annullamento, in quanto, relativamente alla liquidazione della dichiarazione dei redditi dallo stesso presentata per l'anno 1985, era stata iscritta a ruolo la somma di £. 727.000 e non era stata ricono- sciuta la deducibilità della somma di £.2.085.000, cor- rispondente a premi INAIL effettivamente versati;
che la Commissione adita, con decisione n.256/2/94 dell'8 aprile 1994, accolse il ricorso, sul- la base dell'affermata deducibilità dei premi de qui- bus;
che, a seguito di appello dell'Ufficio distret- tuale delle imposte dirette di Roma - il quale precisò 2 che la iscrizione a ruolo della somma di £.727.000 non dipendeva dall'omesso riconoscimento dei predetti con- tributi - la Commissione tributaria di II° grado di Frosinone, con decisione n.296 del 4 marzo 1996, con- fermò la decisione impugnata;
- che avverso tale decisione l'Ufficio propose ri- corso alla Commissione tributaria centrale, ulterior- mente precisando che il titolo della predetta iscrizio- ne a ruolo era costituito dall'errato calcolo dell'imposta effettuato dal contribuente nella dichia- razione;
- che la Commissione tributaria centrale, con deci- sione n. 5297/99 del 13 settembre 1999, accolse il ri- corso, affermando che l'iscrizione a ruolo riguardava quote di i.r.pe.f., dovute e non interamente pagate, ed osservando, in particolare, che "i motivi di ricorso adotti dall'Ufficio non costituiscono motivo nuovo, né vizi di merito, attenendo essi alla legittimità dell'iscrizione"; che avverso tale decisione ER ON ha pro- posto ricorso per cassazione in data 18 novembre 1999, deducendo un motivo do censura;
w che il Ministro delle Finanze si è costituito nel presente giudizio con atto depositato il 15 marzo 2000 "al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione". Considerato in diritto - che, con l'unico motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione di norme di legge, per- ché "avanti alla Commissione centrale l'Ufficio ha pro- posto motivi nuovi, di merito e non di diritto"; che il ricorso è inammissibile - a parte ogni al- -pur possibile considerazione per assoluta gene- tra, ricità delle censure proposte: infatti, il ricorrente anziché indicare in modo specifico i motivi del ricor- So, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546.del 1992 e 366 comma 1 n.4) cod.proc.civ., al fine di consentire di risalire al principio di diritto che si assume violato si li- mita a denunziare genericamente "violazione di norme di diritto e falsa applicazione di esse", in ragione del fatto che l'Ufficio avrebbe proposto, dinanzi alla Com- missione tributaria centrale, “motivi nuovi, di merito e non di diritto", senza cioè specificare quali sareb- bero tali motivi, in cosa consisterebbe la loro pretesa novità e quali sarebbero le ragioni della loro assunta qualificazione siccome "di merito e non di diritto"; vizio, questo, ancora più grave, ove si consideri che il ricorso straordinario per cassazione avverso le de- cisioni della Commissione tributaria centrale è ammesso soltanto "violazioneper di legge", ai sensi dell'art.111 comma 7 Cost.; - che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese, in quanto il Ministro delle Finanze si è unicamente limitato a costituirsi in giudizio, senza svolgere alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 30 gennaio 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore Enrico Bapa Salvatore Palma می شودیا ہے CANCE✓ ✓ IEE IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 1 1 APR. 2001Oggi S U P R IL CANCELLIERE C1 E OsvaldoAscanio S A B A C E N 6 O 8 I 9 Z 1 A 5 I / A . 4 R R / N T 6 A - S 2 I T . B G R . U . E L .P B R L I D A R A . L T E B D D A E I T S T A 1 N I N 3 E 1 R E S S I E . E A T N A M