Sentenza 21 febbraio 2001
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- 1. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 del 2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 marzo 2002
Ricostruzione del trattamento giuridico ed economico e computo del periodo di sospensione cautelare c.d. facoltativa dal servizio Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Sentenza 28 febbraio 2002 n. 2 sul ricorso in appello n.r. 4 del 2001 dell'Adunanza plenaria, proposto dal Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, Contro il sig. G. S., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Macino e Maurizio Romolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Domenico Mammola, in Roma, via Aureliana, n. 2, Per l'annullamento della sentenza del Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B LA COR 02 56 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT S RPMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO } Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14222/98 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Consigliere 5239 Cron. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per dirty FEB. 2001 PA NT, elettivamente domiciliata in Roma, IL CANCELLIERE v.le Giuseppe Mazzini n. 4, presso l'avv. Nunzio Avallone, che la rappresenta e difende, giusta procura CANCELLERIA speciale a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, 4997 presso gli avv. Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga e Umberto Luigi Picciotto;
- costituito con procura Ош avverso la sentenza del Tribunale di LI n. 574/98 dell'8.1.98 (in causa 40981/96 r.g.), depositata il n. 28.1.98. causa svolta nella pubblica Udita la relazione della udienza del 30/11/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di LI MA Antonietta corrisponderle chiedeva la condanna dell'Inps a di disoccupazione l'integrazione dell'indennità agricola per gli anni 1982-86. Dichiarata dal Pretore la decadenza ex art. 47 del d. P.R. 30.4.70 n. 639 e proposto appello dall'attrice, il gravame veniva accolto dal Tribunale con sentenza in data 8.1.98. Rilevava il secondo giudice, aderendo ai principi enunziati in tema di riliquidazione dell'indennità di disoccupazione da questa Suprema Corte, che, ove l'esercizio del diritto sia sottoposto a termine di decadenza, la tempestiva richiesta di pagamento parziale consente al creditore di chiedere il pagamento del residuo senza essere assoggettato ad 2 Qui alcun termine decadenziale. Pertanto, l'interessata, avendo tempestivamente richiesto l'indennità di disoccupazione, poteva richiedere anche l'integrazione senza essere esposta al termine di decadenza. Il Tribunale, pertanto, accoglieva l'appello e condannava l'Inps al pagamento della richiesta integrazione. Quanto alle spese, rilevava che le pronunzie di questa Corte erano intervenute in corso di giudizio, e, pertanto, compensava per metà per il doppio grado, ponendo il rimanente a carico dell'Inps. Avverso questa sentenza propone ricorso la MA. L'Inps ha depositato solo procura. Motivi della decisione Parte ricorrente propone due motivi in punto di pronunzia sulle spese. Con il primo deduce violazione di legge ex art. 360, n. 3, sostenendo che il giudice di merito avendo accolto integralmente la domanda avrebbe dovuto condannare 1' INPS al pagamento di diritti ed onorari. Con il secondo motivo è dedotta carenza di motivazione in punto di compensazione parziale, affermandosi che non costituirebbe giusto motivo la circostanza, indicata dal giudice, della iniziale incertezza della giurisprudenza e dell'intervento solo in corso di giudizio della giurisprudenza della Corte di cassazione. Qui 3 Il ricorso non è fondato. Procedendo a trattazione in unico contesto dei due motivi, in ragione della connessione logica tra di loro esistente, deve rilevarsi che, come riferito in parte espositiva, il giudice di merito ha compensato per metà le spese di entrambi i gradi per "giusti motivi", rilevando come la giurisprudenza di legittrità, in forza della quale la domanda è stata accolta, sia intervenuta solo nel corso del giudizio. La giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che il giudice di merito, ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., può compensare le spese di lite per "giusti motivi" senza obbligo di ulteriore specificazione e che la relativa statuizione è assistita da una presunzione di conformità a diritto non censurabile in sede di legittimità. Ove, tuttavia, lo stesso giudice espliciti i motivi della propria decisione essi non sfuggono a censura quando la loro enunciazione risulti erronea o illogica (Cass. 12.3.99 n. 2216, Cass. 23.6.97 n. 5607, Cass. 13.4.95 n. 4234, Cass. 15.11.94 n. 9597). Si è, inoltre, ritenuto che i "giusti motivi" per la compensazione possono sussistere anche nei confronti della parte ди vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza (Cass.
4.1.95 n. 79, nonchè la già citata 4234/95). Quanto alla motivazione data dal giudice di merito alla compensazione questa Corte non ravvisa illogicità nella statuizione, essendo chiaro che la volontà del giudicante sul punto è pervenuta ad una conclusione coerente con la premessa ed aliena da palese incongruità. In conseguenza, il ricorso appare infondato e deve essere rigettato. Nulla deve prevedersi per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 Rogonio de Uunis Il Presidente Qioranm ah mew Il Consigliere estensore Phillie IL COLLABORATORE CANCELLERIA Deposi celleria21 FEB. 2001 oggi, , DI M f BORATORECELLERIA E LLO R , TASSA P I BO U 10 S T. D NI SPESA 533 STA ELL'AR PO . N OG IM D 11-8-73 SENSI DA A , E D TE I ESEN ISTRO A E DIRITTO G REG LEG ELLA O qu D 5