Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Integra la condotta del reato di appropriazione indebita il sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri che ometta di restituire, al momento in cui è posto in forza assente per motivi di salute, i proiettili costituenti il munizionamento della pistola d'ordinanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 43029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43029 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1424
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 000889/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL RM, N. IL 23/11/1959;
avverso SENTENZA del 08/03/2006 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in ordine al capo B) inammissibilità nel resto.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza dell'8 marzo 2006, la corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il 25 gennaio 2005 il tribunale della stessa città aveva condannato OL AN, vice brigadiere dell'Arma dei CC, alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00, di multa, ritenendolo responsabile di ricettazione aggravata di munizioni (capo b), alterazione dell'anno di rilascio del libretto personale dì licenza di porto di fucile (capo c), falsa attestazione ai CC della Stazione di San Cesareo di essere in possesso di regolare licenza di porto d'arma (capo d).
Secondo la corte territoriale, il OL, in forza assente per motivi di salute, aveva acquistato presso un'armeria di Frascati dei proiettili per arma comune da sparo nonostante la licenza di porto d'arma fosse scaduta nel 1992.
Il documento, stando alle indagini svolte da un ispettore della polizia di Stato, era stato falsificato per poter acquistare cinquanta proiettili.
I giudici ritenevano sussistente la ricettazione dei proiettili perché nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla qualifica dell'imputato (militare dell'Arma dei CC), in quanto i proiettili trattenuti della pistola d'ordinanza erano dell'amministrazione militare ed erano stati affidati in sua custodia per uso legittima difesa. Peraltro, non era credibile che la mancata restituzione di tali proiettili fosse avvenuta per mera dimenticanza, avendo il OL provveduto alla regolare restituzione della pistola d'ordinanza.
Quanto ai reati dì falso, era emersa in modo evidente l'alterazione della data sulla licenza.
Ricorre per cassazione il OL, deducendo, sotto il profilo della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e e), che la mancata restituzione dei proiettili costituenti il munizionamento della pistola d'ordinanza era avvenuta per mera dimenticanza, e quindi in violazione di una disposizione amministrativa. Per quanto concerne il reato di ricettazione di munizioni (capo b), il ricorrente sosteneva l'insussistenza del reato, trattandosi di munizioni dell'amministrazione militare, affidate in custodia a un militare. Quanto al falso di cui al capo c), il ricorrente evidenziava che l'unico teste sentito sul punto aveva riferito che risultava abrasa la data dell'anno della licenza di porto d'armi, ma non c'era stata alcuna alterazione. Lo spazio relativo all'anno era consumato e illeggibile e non alterato e comunque non era stata raggiunta la prova che l'alterazione fosse opera sua. Mancava, da ultimo, ogni motivazione in ordine alla censura formulata nei motivi di appello circa il difetto dell'elemento psicologico del reato di cui al capo d).
2. Il primo motivo di ricorso, relativo all'insussistenza del delitto di ricettazione, è fondato, mentre con i restanti motivi vengono proposte censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, sicché per questa parte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, il fatto accertato (detenzione da parte del OL di proiettili appartenenti all'amministrazione militare da lui detenuti legittimamente in quanto vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e non restituiti al momento in cui era stato posto in forza assente per motivi di salute) non integra affatto gli estremi del delitto di ricettazione che presuppone la provenienza delittuosa e quindi illegittima della cosa detenuta, mentre integra gli estremi dell'appropriazione indebita, prevista e punta dall'art. 646 c.p.. In questo senso va modificata l'imputazione sub b), con conseguente rinvio degli atti ad altra sezione della corte di appello di Roma per la determinazione della pena.
Per quanto concerne gli altri motivi di ricorso, è appena il caso di rilevare che, deducendo surrettiziamente vizi di erronea applicazione della legge penale e di carenza e illogicità della motivazione, il ricorrente propone in buona sostanza le stesse, identiche censure proposte coi motivi di appello e alle quali la corte territoriale, sia pure in modo estremamente succinto, ha dato risposta. Va da sè che non può parlarsi di erronea applicazione della legge penale e di vizio della motivazione, censurabile come tale in cassazione, qualora, ferma la correttezza dei termini spiegati, non convinca o non persuada la verità del "sillogismo" accolto dal giudice dì legittimità.
Nel caso in esame, la corte territoriale ha rigettato la tesi della dimenticanza della mancata restituzione dei proiettili e ha accertato l'avvenuta alterazione della data dell'anno di rilascio della licenza di porto d'arma ad opera del ricorrente (che era l'unico d avere un concreto interesse ad apportare tale alterazione), avendo potuto, grazie ad essa, acquistare cinquanta proiettili presso l'armeria Ciaffoni di Frascati.
Corretta, da ultimo, è la qualificazione giuridica dei fatti e la loro sussunzione sotto le norme penali richiamate: circostanza questa che il ricorrente non ha criticato, pur negando in radice la materialità dei fatti addebitatigli.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616, 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), qualificato come violazione dell'art. 646 c.p., e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Roma.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007