Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
La rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore in opposizione a decreto ingiuntivo determina l'estinzione del giudizio stesso in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio, interesse sussistente quando l'opposto si sia costituito ed abbia avanzato richieste di merito e non ravvisabile, al contrario, nel caso di richiesta di condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. Infatti, il relativo giudizio presuppone lo svolgimento del processo, mentre l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere dovere di emanare la sentenza di merito o di rendere nulla "ex nunc" la procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO DI VIALE VICOPISANO 79 ROMA, in persona del suo Amministratore p.t. Mauro Natalini, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE difeso dall'avvocato CARBONE RAFFAELE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IA NZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TASSO 39, presso lo studio dell'avvocato ANGIOLAS LUCIANO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1623/99 del Giudice di pace di ROMA, sezione 1^ civile emessa e depositata il 20/02/99;
RG.46380/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 27.11.97 AN IN proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 76941 di pagamento somma di L.
1.975.875 emesso dal giudice di pace di Roma - sez. dist. Di Fiumicino - il 18.10.97 su istanza del Condominio "Viale Vicopisano, 79 - Roma", convenendo il creditore istante avanti al g.p. di Roma, per ivi sentirne dichiarare la revoca, per avvenuta estinzione del debito, e la sospensione dell'esecutivit?.
In data 9.12.97 il difensore dell'opponente notificava alla controparte atto di rinuncia agli atti del giudizio, in ragione del fatto che la precedente citazione mancava della specificazione della vocatio in ius davanti alla sezione distaccata di Fiumicino. Ciò nonostante, il procuratore del creditore opposto in data 18.12.97 iscriveva la causa a ruolo e chiedeva in comparsa di risposta la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, oltre che alle spese di giudizio.
Con sentenza 20.2.99 il giudice adito dichiarava estinto il processo, per mancanza d'interesse del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio, condannandolo alle spese di lite in favore della controparte.
Per la cassazione della decisione ricorre il menzionato Condominio esponendo due motivi.
Resiste con controricorso la AN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 645 cpc, si contesta la potestà del magistrato adito a giudicare dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso da altro giudice. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112 e 306 cpc in relazione all'art. 360 n. 3, 4, 5 s.c., si contesta la condanna alle spese del giudizio di opposizione inflitta al creditore - opposto, attuale ricorrente, sulla base della ritenuta carenza di interesse da parte dello stesso alla prosecuzione del giudizio, una volta che l'opponente aveva rinunciato agli atti del giudizio, e si sostiene, invece, che l'interesse del condominio a costituirsi in giudizio e ad opporsi alla estinzione del giudizio era proprio della spiegata riconvenzionale di condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, costituendo due aspetti del medesimo problema;
anzi presupponendo la soluzione del primo quesito la decisione del secondo quesito. Trova applicazione nel caso in esame il principio secondo cui la rinuncia agli atti di giudizio da parte dell'attore in opposizione a d. i. determina l'estinzione dello stesso giudizio, in assenza di un interesse sostanziale del creditore opposto alla prosecuzione del giudizio. (Cass. 17.7.78 n. 3581). Tale interesse alla prosecuzione del giudizio non può ravvisarsi nella richiesta di condanna dell'opponente per responsabilit?
aggravata ex art. 96 cpc, perché il relativo giudizio, presuppone lo svolgimento del processo, mentre l'effetto proprio della rinuncia agli atti di giudizio ? quello di privare il giudice del potere - dovere di emanare una valida sentenza di merito ovvero di rendere nulla ex nunc la procedura.
Il convenuto opposto pu? opporsi alla rinuncia se ed in quanto si sia costituito in giudizio ed abbia avanzato richieste di merito. Rientrava, pertanto, nella potest? del giudice adito dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti di giudizio e la condanna del creditore - opposto alle spese di lite trova giustificazione nella carenza di interesse di costui alla prosecuzione del giudizio.
Il ricorso va conseguentemente rigettato, mentre le spese di questo giudizio possono ritenersi compensate fra le parti sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2003