Sentenza 22 novembre 2012
Massime • 1
Nel delitto di falsa testimonianza, essendo persona offesa solo lo Stato, il privato, pur se costituito parte civile, non è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2012, n. 9085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9085 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2012 |
Testo completo
-90 85 /13 M Sentenza n. 1606 Registro generale n. 29557/2012 Udienza c.c. 22.11.2012 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sesta sezione penale composta dai signori Antonio AGRO' presidente Francesco IPPOLITO consigliere (rel.) Giacomo PAOLONI 66 Carlo CITTERIO 66 Ercole APRILE 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST ST, nato il [...] a [...] - parte civile nel procedimento penale nei confronti di De AT Giuseppe contro la sentenza del Tribunale di Campobasso del 28.02.2012; - letto il ricorso, la memoria dell'imputato depositata l'8 novembre 2012 e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del sostituto S. Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. M. Agnusdei che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della parte civile;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere può proporre ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. "la persona offesa costituita parte civile" (art. 428 comma 2 c.p.p.). Ne consegue che la persona danneggiata che non sia anche persona offesa, anche se costituita parte civile, non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale Њ impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.
2. Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, persona offesa del reato è lo Stato, a cui può aggiungersi un'altra vittima, quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. Ciò non avviene però nella falsa testimonianza, di cui all'art. 372 c.p., che solo eventualmente può danneggiare le situazioni giuridiche di una serie indefinita di persone, non contemplate nella descrizione normativa (Cass. Sez. 6, n. 223/1998, Rv. 209911, Berrera;
Sez. 6, n. 2982/1999, Rv. 215270, Taboni;
Sez. 6, n. 15200/2011, Rv. 250038, De Angelis).
3. Il ricorso di ST ST va, pertanto, dichiarato inammissibile giacché egli non è parte offesa del delitto di falsa testimonianza.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Roma, 22 novembre 2012 Il consigliere, es Il presidente A DEPOSITATO IN CANCELLERIA. IL 25 FEB 2013 RENA DIGE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piofe Esposito E N 2