Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da EL AT
AR ES LM
AO RR
RI MO
NC NI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8584/2026 Roma, li, 04/03/2026
-Presidente -
Sent. n. sez. 205/2026 UP 03/02/2026
- Relatore -
R.G.N. 38652/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
IO AT nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AO RR;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. Lucio Monaco, per il ricorrente, che, anche in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 aprile 2025 dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Fermo che aveva condannato AT IO per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva quale amministratore di fatto della GO BA s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Fermo il 27 giugno 2007. In primo grado era stata dichiarata la prescrizione della bancarotta semplice da aggravamento del dissesto e della bancarotta fraudolenta da reato societario mentre, quanto al reato superstite, era stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall.
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, assumendo la maturazione del termine prescrizionale massimo, individuato in dodici anni e sei mesi, al 27 aprile 2020. A questo riguardo, il ricorrente sostiene che la sentenza di primo grado non avesse riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall., come dimostrato dal fatto che, a dispetto di quanto si legge in motivazione, nel dispositivo il Tribunale si era riferito alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, legge fall. D'altra parte - prosegue il ricorrente - la motivazione dedicata a questo aspetto nella sentenza di primo grado sarebbe insufficiente a giustificare l'aggravante, in quanto meramente reiterativa del dettato normativo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge - in particolare dell'art. 2639 cod. civ. - quanto all'individuazione di IO come amministratore di fatto della fallita. Dopo un inquadramento teorico della nozione di amministratore di fatto, il ricorso denunzia l'inconsistenza della motivazione della Corte di appello, che non avrebbe individuato indicatori eloquenti in tal senso, ossia singoli atti attribuibili a IO, la loro consistenza e frequenza, la costante assenza dell'amministratore di diritto, il conferimento di deleghe in settori fondamentali dell'attività di impresa, il conferimento di una procura generale ad negotia e la costante presenza nella vita societaria.
Nel dettaglio il ricorrente sostiene: - che le mail a RQ si inserivano in una prassi infragruppo;
- che le dichiarazioni del fornitore della fallita SI non avrebbero significato probatorio contra reum, in quanto era la Italfilter ad acquistare le materie prime che poi forniva alla GO BA per poi riacquistare i prodotti da quest'ultima realizzati;
- il commercialista della GO BA aveva affermato di essersi rapportato sia con IO che con le impiegate amministrative e, comunque, la documentazione amministrativa della fallita veniva tenuta dall'ufficio amministrativo della società capogruppo Italfilter. D'altra parte, la Corte di merito non avrebbe considerato altri dati che smentivano la tesi della rilevanza gestoria della condotta di IO rispetto alla GO BA s.r.l.: -il dipendente AR aveva affermato di ricevere direttive da RQ e di aver ricevuto direttive dal ricorrente solo in un paio di circostanze;
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2
Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
- ER RQ aveva affermato che, quando era amministratore della fallita, aveva avuto autonomia e, comunque, le sue dichiarazioni circa le ingerenze di IO si spiegherebbero perché questi era amministratore della società capogruppo Italfilter.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo scrutinio della Corte di merito in ordine alle implicazioni dell'inserimento della società fallita all'interno del gruppo di imprese facenti capo alla Italfilter, amministrata da IO. Tale inserimento scrive il ricorrente - avrebbe comportato poteri di coordinamento, direzione e controllo di tutte le società controllate, compresa la GO BA s.r.l. Il ricorrente, inoltre, insiste sull'esistenza del gruppo di società - nozione su cui l'impugnativa si diffonde - quale causa e fonte dei poteri dal medesimo esercitati anche nei confronti della fallita, tanto più che quei poteri erano stati esercitati in un periodo di crisi di tutte le società del gruppo.
2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici. Il ricorrente esordisce osservando che, sia pur nel silenzio della Corte di appello sul punto, le pene accessorie fallimentari erano state correttamente parametrate alla durata della pena principale, nel rispetto dei principi sanciti sia dalla Corte costituzionale che da Sezioni Unite Suraci. Diversamente, quanto alla pena accessoria di parte generale, sarebbe stato necessario dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29 cod. pen. e non applicarla per la durata fissa di anni cinque, ma riguardando gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. che, nel caso di specie, tenuto conto della malattia che affligge l'imputato e della astensione dal commettere reati negli ultimi venti anni, avrebbero suggerito una diversa quantificazione.
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
2. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato - è infondato in quanto il termine massimo di prescrizione decorrerà il 29 agosto 2026, decorsi diciotto anni e nove mesi dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti i centocinquantacinque giorni di sospensione per i rinvii per impedimento difensore del 22 gennaio e del 19 novembre 2014 (60 giorni ciascuno) e per il rinvio per astensione dal 29 marzo al 3 maggio 2021.
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A questo riguardo, il Collegio ha rilevato che il Tribunale aveva espressamente riconosciuto, alla pag. 12 della sentenza di primo grado, la sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, lì dove si legge *Gli importi sottratti alla fallita ammontano a svariati milioni di euro di talché ricorre l'ipotesi di cui all'art. 219 / comma contestata». Tale motivazione è specifica e univoca circa l'an del riconoscimento che è tema diverso dalla robustezza della motivazione, che non rileva ai fini che interessano in questa sede - e rende ragione del fatto che la circostanza aggravante era stata effettivamente ritenuta sussistente. Ne consegue, dunque, che l'indicazione, in dispositivo, della circostanza aggravante riconosciuta in relazione alla bancarotta di cui al capo A.2) come prevista dall'art. «219 II comma L. Fall.» deve essere ritenuta frutto di un mero errore materiale;
questa conclusione è avvalorata dall'ulteriore constatazione che in quella sede l'imputato era stato prosciolto per prescrizione, tra l'altro, anche dall'ulteriore contestazione di bancarotta da reato societario, sempre in relazione al fallimento del GO BA s.r.l., il che si spiega solo con la circostanza, appunto, che, invece, per la bancarotta fraudolenta superstite sub capo A.2), fosse stata riconosciuta la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al primo comma dell'art. 219 legge fall., incidente sulla determinazione del termine prescrizionale. D'altra parte, anche la difesa dell'imputato deve aver ritenuto che la circostanza aggravante di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. fosse stata riconosciuta dal Tribunale se, in sede di motivi aggiunti di appello, aveva formulato un motivo che riguardava anche il riconoscimento di detta aggravante. Può dunque affermarsi che il complesso di queste considerazioni fornisce un affidabile riferimento per tracciare i confini del decisum del Tribunale e consente di dare rilievo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, non sempre opera il principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice;
si è condivisibilmente sostenuto, infatti, anche in relazione a contrasti ben più pregnanti di quello oggi all'attenzione della Corte, che la sentenza ha carattere unitario, che vede dispositivo e motivazione saldarsi ed integrarsi a vicenda, sicché, quando nel dispositivo vi è un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima - quale momento fisiologicamente diretto a fornire il supporto giustificativo alla decisione pubblicata con il dispositivo per determinare l'effettiva portata del medesimo (tra le più recenti, Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 e Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013, dep. 2014, Fu Fenglou, Rv. 258533 in ordine a dispositivo mancante della concessione della sospensione condizionale della pena;
Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2 Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402, riguardo alla mancanza, nel dispositivo, della pronunzia assolutoria in relazione ad un segmento di condotta;
Sez. F, n. 35516 del 19/08/2013, Liuni ed altri, Rv. 257203 relativa a dispositivo privo della affermazione di responsabilità dell'imputato; Sez. 1, n. 4055 del 04/12/2012, dep. 2013, Mancini, Rv. 254218, concernente dispositivo in cui era stata riconosciuta un'ipotesi aggravata, rispetto a quella ritenuta in motivazione).
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso che lamentano plurimi vizi quanto alla qualifica di amministratore di fatto attribuita a IO e alla pretesa, malintesa interpretazione degli atti compiuti quale amministratore di diritto della società controllante sono complessivamente infondati anche se, a tratti, lambiscono l'inammissibilità in quanto indulgono in considerazioni di fatto. Già la sentenza di primo grado aveva enumerato gli indicatori, emersi sia dalle dichiarazioni del curatore che da quelle del consulente del Pubblico ministero, che evidenziavano come il ricorrente si ingerisse concretamente nella gestione sociale della GO BA, travalicando i compiti di mero indirizzo propri dell'amministratore della società capogruppo ed impartendo direttive incidenti sulla gestione reale della fallita. Nella pronunzia del Tribunale si leggeva, infatti, che IO - benché "solo" amministratore della capogruppo Italfilter - aveva contatti con i soggetti direttamente impegnati nell'attività produttiva della GO BA, che la contabilità di quest'ultima era tenuta negli uffici della Italfilter, che tutta la documentazione concernente l'attività quotidiana della fallita veniva trasmessa agli uffici amministrativi della capogruppo e che i prezzi dei prodotti che la GO BA vendeva alla Italfilter erano decisi e imposti da quest'ultima. Di fronte a queste argomentazioni, l'appello aveva mosso solo alcune sparute critiche, del tutto aspecifiche rispetto ai dati probatori che il Tribunale aveva indicato, il che già dovrebbe indurre questa Corte a dichiarare oggi, ora per allora, l'inammissibilità dell'impugnativa di merito per aspecificità, siccome violativa del dovere all'epoca già delineato dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, rv. 268822-01) e poi sancito dal legislatore del d.lgs 150 del 2022 con l'interpolazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e l'inserimento, nel corpo della disposizione, del comma 1-bis. Dal canto suo, la sentenza impugnata, sia pure stringata, ha messo in luce, oltre che gli argomenti del Tribunale lo si ripete, non sconfessati nell'appello nella loro intrinseca valenza probatoria e, quindi, "saldabili" con quelli della decisione della Corte di appello - anche altri dati, ricordando che anche i computati assolti Di LL, LF, RQ e ON avevano indicato IO come amministratore di fatto della GO BA s.r.l. e che RQ aveva chiesto proprio a IO liquidità e direttive non solo, come sembra comprendere il
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Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57ddf78a4999b2
Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
ricorrente, quanto ai pagamenti destinati al fornitore SI, ma anche per quelli a favore dei dipendenti. Ne consegue che, nella figura di IO, coesistevano sia la qualifica formale di amministratore della società capogruppo Italfilter, sia quella di amministratore di fatto della società controllata GO BA, secondo uno schema di cui sia la giurisprudenza civile che quella penale si sono occupate. Quanto alla prima, si è sostenuto che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, e l'amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso non sono situazioni incompatibili;
mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l'attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda, invece, corrisponde ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita. Ne consegue che un soggetto, cui pure siano attribuiti poteri di direzione in quanto amministratore di una holding, può, di fatto, esercitare poteri di amministrazione e, al contempo, disattendendo l'autonomia della società controllata e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, comportarsi come se ne fosse l'amministratore, pur utilizzando, formalmente, gli strumenti propri della direzione unitaria, quali le direttive, sicché egli risponde delle condotte relative all'amministrazione delle società controllate (Sez. 1, n. 2952 del 13/02/2015, Rv. 634700 - 01, Fall. Sdf Fili AN TO AN & NC ed altri (Parrella)
contro
Curatela Fall. Edilizia Napoli Nord S.r.l.). In questa direzione si è mossa anche la giurisprudenza penale quando si è trattato di esaminare le implicazioni penalistiche delle attività concretamente realizzate dall'amministratore della capogruppo rispetto ad una società controllata, giungendo ad approdi che il Collegio condivide e che intende ribadire. A questo riguardo, in tema di reati fallimentari, si è persuasivamente sostenuto che la titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si sostanzi in atti specificamente gestori di fasi o settori dell'attività di queste, limitandone l'autonomia e riducendo gli amministratori a meri esecutori materiali delle direttive impartite (Sez. 5, n. 36865 del 27/10/2020, Cimatti, Rv. 280107-01). In motivazione si è osservato che la carica di amministratore della società controllante implica indubbiamente l'esercizio dei poteri relativi all'attività di direzione unitaria e coordinamento delle società controllate, prevista dall'art. 2497 cod. civ., attuato mediante direttive rispettose dell'autonomia gestionale delle controllate, senza la produzione di atti
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Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
specificamente gestori di fasi o settori dell'attività della controllante. Proprio richiamando gli approdi della cassazione civile sopra ricordati, la sentenza Cimatti ha poi evidenziato che, ove in concreto tali limiti siano superati e l'amministratore della controllante, pur utilizzando formalmente le direttive di cui sopra, finisca per ridurre sostanzialmente gli amministratori delle controllate a meri esecutori delle sue disposizioni, lo stesso sovrappone alla posizione direttiva del gruppo quella di gestore di fatto delle controllate, rispondendo a questo titolo delle relative condotte.
4. Il quarto motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla commisurazione della pena accessoria dell'interdizione dai Pubblici Uffici - è inammissibile perché non vi era specifico motivo di appello sulla quantificazione delle pene accessorie, che risultano solo menzionate nel titoletto del secondo motivo dell'appello principale, che poi però non conteneva alcuna specifica argomentazione a proposito, men che meno censure circa la quantificazione della pena accessoria di cui all'art. 29 cod. pen. in misura fissa. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
5. Il ricorso va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
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Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO Firmato Da: PAOLA BORRELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4d9a645891714352
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore AO RR
Il Presidente
EL AT