Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2001, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC IT0 1 86 8 /0 ME EL POPOLO LIA;
C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Роле сошні. Миташенко Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: oli disk nasions - Condizion - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 18889/98 Cron. 3971Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 603 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 19/10/00 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N T ENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig sul ricorso proposto da: per diritti L 3000 €9 FEB 2001 ALLINORO VITTORIA, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, IL CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato DI يسر CRISCIO MICHELE, giusta delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA MANZONI 149 in persona dell'Amm.re p.t. CG069323 - MARTINEZ GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA G SEVERANO 35, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CIANFONI G, difeso dagli avvocati MARCIANO ALDO, dal Sig.CIANFONI DELL'ANNUNZIATA ARMANDO, giusta delega in atti;
3000 per diritti 19 APR. 2001 il - controricorrente 2000 AL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 1000/98 della Corte d'Appello 1694 -1- ! di NAPOLI, depositata il 28/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
ہو udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 11000 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per CANCELLERIA l'inammissibilità o rigetto del ricorso. BB477128. -2- Svolgimento del processo Con citazione del 15.12.1993 TT LL ha impugnato dinanzi al Tribunale di Napoli la deliberazione dell'assemblea del Condominio dell'edificio di via Manzoni n.149 in Napoli del 18.11.1993 nella parte in cui disponeva il cambio di destinazione della casa del portiere, dando mandato ad un legale per le iniziative tese a tale obiettivo;
deducendo la nullità di detta delibera perché, sotto il profilo formale, in dispregio del divieto contenuto nel regolamento condominiale, un condomino aveva delegato a rappresentarlo in assemblea l'amministratore e perché altra condomina risultava presente di persona e contemporaneamente rappresentata da altro condomino, e sul piano sostanziale, perché la delibera di mutamento di destinazione d'uso doveva essere assunta con il consenso della totalità dei condomini, l'LL ha chiesto la dichiarazione di nullità di detta delibera con condanna alle spese del condominio convenuto. Questo, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda. L'adito Tribunale, con sentenza del 16.7.1996, ha rigettato la domanda dell'attrice, osservando che la nullità dei voti espressi dai condomini non legittimamente rappresentati non travolgeva la deliberazione impugnata che risultava pur sempre adottata con un quorum corrispondente ai due terzi del valore dell'edificio e alla maggioranza dei condomini. Circa il merito della deliberazione opposta, il Tribunale ha osservato che già nell'assemblea del 24.2.1983 era stata deliberata l'abolizione del servizio di portierato e che nell'assemblea del 28.11.1986 si era stabilito di dare in locazione la casa del portiere, in caso di parere favorevole degli altri condomini, sicchè, ha concluso il Tribunale, la delibera impugnata nulla statuiva in merito, ma si limitava a richiedere, per il tramite del legale nominato, il mutamento di destinazione. Avverso questa sentenza ha interposto appello la LL. Il condominio si è opposto all'accoglimento del gravame. Con sentenza in data 1/28.4.1998, la Corte di appello di Napoli respingeva l'appello, osservando, per quanto qui ancora interessa, che: l'Assemblea, anche se "il deliberato riportato nel verbale non è particolarmente perspicuo”, non aveva inteso privare se stessa del potere di decisione circa la destinazione da imprimere ai locali di portineria, ma soltanto officiare un legale per valutare tutti i problemi inerenti al mutamento di destinazione. Ne consegue che trattavasi di un mero atto di му amministrazione della cosa comune;
tanto risultava anche dall'esame di precedenti deliberazioni (nel 1983 si sopprimeva il servizio di portierato, nel 1986 si autorizzava l'amministratore a stipulare contratto di locazione dei locali, in caso di parere favorevole degli altri condomini); che proprio perché in precedenza non si era raggiunta l'unanimità, l'assemblea del 1993 aveva deliberato il ricorso ad un legale onde risolvere i problemi inerenti al mutamento di destinazione al fine di una fruttuosa utilizzazione del bene. Per la cassazione di tale sentenza TT LL ricorre sulla base di due motivi illustrati;
resiste con controricorso il Condominio di via Manzoni 149. Motivi della decisione Con i due motivi in cui si articola il ricorso (violazione ed erronea applicazione degli artt. 1102, 1135, 1136, 1138, 1321 e 1326 c.c., in relazione all'art. 360, nn.3 e 5 cpc;
violazione ed erronea applicazione di 2 norme di diritto ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione per violazione degli artt. 1102, 1027, 1031, 1136, 1138, 1321 e 1326 c.c., in relazione alle stesse norme del codice di rito), in buona sostanza si censura il convincimento della Corte territoriale in relazione a quello che doveva considerarsi l'esatto significato e, comunque, la portata della delibera assemblare impugnata. Tale critica si sostanzia nel fatto che, con la delibera in parola, si sarebbe mutata la destinazione dell'immobile condominiale già destinato ad abitazione del portiere, in violazione di quelle disposizioni che, per una decisione del genere, richiedono l'unanimità, di fatto delegando la decisione al riguardo. y I due motivi, poiché hanno a presupposto che la effettiva portata della delibera in argomento fosse il mutamento di destinazione della ex casa del portiere, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte di appello di Napoli ha ritenuto, sulla base di una argomentata valutazione della delibera de qua, che la stessa dovesse essere interpretata nel senso che si era deciso soltanto di dare mandato ad un legale in ordine ai problemi inerenti al mutamento di destinazione d'uso, senza privare l'assemblea del potere di decisione al riguardo. Si tratta di una consentita interpretazione della delibera sottoposta a censura, basata sull'esame della stessa, in relazione al senso da attribuire alle espressioni usate. Non hanno pertanto pregio le critiche a tale decisione;
né quelle basate sull'ordine del giorno come prospettato, che non può che costituire l'argomento da discutere, senza che da esso debba desumersi la portata della decisione, né quelle relative alla differenza tra atti di amministrazione e disposizioni di natura contrattuale. 3 ... E' del tutto evidente infatti che in tanto tale divisione può assumere rilevanza nel caso che ne occupa, in quanto si parli di mutamento di destinazione;
poiché peraltro la decisione assunta, secondo il motivato convincimento dei giudici del merito, non concerneva affatto tale profilo, se non per adempimenti prodromici, anche tale censura appare del tutto inconferente. Resta la interpretazione adottata dalla Corte territoriale, motivata con riferimento sia alle espressioni testuali usate sia all'iter deliberativo quale svoltosi al riguardo con le successive delibere del 1983 e del 1986, e quindi congruamente e logicamente. Non è consentito in sede di legittimità contrapporre a quella adottata una ہو diversa interpretazione, in quanto l'accertamento della volontà dei soggetti in relazione al contenuto dell'atto si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. Quest'ultima violazione deve dedursi con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esso discostato, poiché altrimenti la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si traduce nella proposta di un'interpretazione diversa, inammissibile come tale in sede di legittimità (Cons. Cass. 11.8.1999, му assemblease, che ritenute n.8590). Del resto, la accertata volontà assemblare elide ogni pregiudizio paventato dall'odierna ricorrente. Il ricorso pertanto non ha pregio e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 3173000 di cui L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 19.10.2000 Il Presidente Francs Tentarius Love Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico - 9 FEB. 2001 •Telezico h0oo0 290000 UFFICIO 14004 N V 5