Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
L'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo non deve contenere la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, che si rinvengono nel mandato di arresto, e non deve farsi carico delle valutazioni in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura e di concedibilità della sospensione condizionale della pena, potendo la Corte di appello valutare, in sede di sommaria delibazione al limitato fine cautelare, l'esistenza di elementi sufficientemente certi che offrano ragioni idonee a ritenere che ricorrano, in concreto e allo stato, elementi ostativi alla consegna secondo il disposto dell'art. 9, comma sesto, legge n. 69 del 2005.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2006, n. 19764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19764 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 05/05/06
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1066
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 14002/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UP NO;
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Napoli in data 23.3.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. DI VIRGINIO Adolfo;
udite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore, avv. LEONE Raffaele, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Ricorre UP NO, a mezzo del proprio difensore, avverso ordinanza della Corte d'Appello di Napoli in data 23.3.2006, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in funzione dell'esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese. Deduce il ricorrente violazione della L. n. 69 del 2005, art. 9, in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. b), artt. 275 e 292 c.p.p.: l'ordinanza impositiva non conterrebbe alcuna descrizione sommaria del fatto e delle norme di legge violate e non conterrebbe alcuna valutazione circa la adeguatezza e circa la proporzionalità al fatto della misura applicata, ne' circa la possibilità della sospensione condizionale della pena e non prenderebbe in considerazione, in genere, gli elementi favorevoli al reo. Non sarebbero stati indicati, inoltre, gli elementi in base ai quali si è ritenuto il pericolo di fuga;
e non si sarebbe tenuto conto del fatto che il reato si dovrebbe ritenere consumato in Italia, essendo stata qui posta in essere, quanto meno in parte, la condotta delittuosa.
Il ricorso non può essere accolto.
L'ordinanza applicativa della misura cautelare risulta sufficientemente se pure sinteticamente motivata in ordine al ritenuto pericolo di fuga, desunto dalla gravità e dalla molteplicità dei fatti contestati (ricettazione di autovetture rubate); e cioè da elementi idonei a far presumere che l'interessato, in considerazione della prevedibile entità della pena, possa sottrarsi alle conseguenze del giudizio. L'esistenza del mandato di arresto europeo, contenente la descrizione sommaria del fatto e l'indicazione delle norme violate, rende non richiesta e comunque superflua l'indicazione di tali elementi nel provvedimento di custodia cautelare;
e preclude la valutazione della adeguatezza e della proporzionalità della misura richiesta, in ordine alla quale le deduzioni del ricorrente sono comunque del tutto generiche, così come quelle relative alla mancata valutazione degli elementi favorevoli al reo. Non compete parimenti al giudice italiano la valutazione relativa alla possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena, che dipende dall'ordinamento straniero e non potrebbe essere operata dal giudice italiano sulla base della normativa dello Stato richiedente;
ne' può giovare alla diversa tesi del ricorrente la lettera della L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, che prevede l'osservanza delle norme del titolo primo del libro quarto del codice di rito "in quanto applicabili", escludendo con tale dizione l'applicazione automatica al mandato di arresto europeo di tutte le norme del titolo. L'esistenza di cause ostative alla consegna, pur prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 6, come ostativa anche all'adozione di misura coercitiva, presuppone ragioni idonee a ritenerla in concreto e allo stato;
e non può essere ritenuta, quando non risulti sulla base di elementi sufficientemente certi, nella sede di sommaria delibazione eseguita al limitato fine cautelare, dovendo ritenersi in caso diverso riservata alla fase dell'apprezzamento dei presupposti della consegna, per cui sono previsti tempi ristrettissimi a pena della perdita di efficacia della misura.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2006