Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 43084
CASS
Sentenza 24 settembre 2015

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Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù la condotta di chi acquisti da altri un essere umano (nella specie: un neonato) al fine di inserirlo come figlio nel proprio nucleo familiare, non essendo tale condotta funzionale alla protrazione dello stato di asservimento della vittima. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il predetto reato si configura nei confronti del venditore, trattandosi di condotta espressiva di un potere corrispondente al diritto di proprietà, che finisce per ridurre l'essere umano a merce di scambio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2015, n. 43084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43084
    Data del deposito : 24 settembre 2015

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