Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2013, n. 9840
CASS
Sentenza 16 gennaio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di falsità documentale, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico, dopo che è stato regolarmente e definitivamente formato, integrano un falso punibile anche quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale del documento. Ai fini della punibilità occorre, tuttavia, che le aggiunte successive non si identifichino in mere correzioni di errori materiali o integrazioni che, lungi dal modificare l'elemento contenutistico dell'atto, già formalmente perfetto, siano invece dirette a completamento essenziale del relativo procedimento di formazione; pertanto, è punibile la condotta del notaio che, nell'esercizio delle sue funzioni, modifichi, in un atto di compravendita immobiliare, mediante abrasione e sovrascrittura, il numero di foglio del mappale, in quanto detta modifica, traducendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, non costituisce un mero errore materiale.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2013, n. 9840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9840
    Data del deposito : 16 gennaio 2013

    Testo completo