Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
Viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che, a fronte dell'originaria imputazione di violenza sessuale commessa con abuso di autorità, riqualifichi il fatto come violenza sessuale commessa con costrizione mediante violenza o minaccia, in quanto le diverse condotte con cui può estrinsecarsi il reato di violenza sessuale non sono equivalenti o sovrapponibili ma configurano diverse modalità del fatto. (Fattispecie nella quale il reo, cui era stato contestato di aver commesso il fatto con abuso del ruolo di fisioterapista, era stato invece condannato per aver abusato della vittima con violenza e minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/10/2010, n. 40919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40919 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 13/10/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1528
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 31216/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) M.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3014/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 30/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Avesani Claudio.
OSSERVA
M.G. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato all'art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1) perché, con abuso del ruolo di fisioterapista che di fatto nelle circostanze svolgeva, e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica di R.L. , essendo la stessa distesa sul lettino medico per sottoporsi al trattamento di fisioterapia per la cura dell'emicrania, costringeva e comunque induceva la R. a subire atti sessuali consistiti in prolungati toccamenti, a contatto di pelle, del pube e del clitoride della predetta, nell'infilarle le dita in vagina e, dopo averle sfilato gli indumenti, nel leccarle la vagina. In (omesso) .
Il tribunale di Verona, all'esito del giudizio svoltosi con rito ordinario, riconosceva la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1) avendo ritenuto di dover ravvisare sia l'abuso in relazione a persona che durante la visita si trovava in indubbia condizione di inferiorità gerarchica e psicologica, sia la violenza sotto forma di palliata intimidazione attuata in maniera tale da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima facendole credere che quanto l'agente stava per compiere era per il benessere della donna. La corte di appello di Venezia confermava la condanna dell'imputato, pur riducendo la pena e l'entità del risarcimento riconosciuto in primo grado. Avuto riguardo alla qualificazione giuridica del fatto riteneva che lo stesso dovesse tuttavia essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 609 bis, comma 1 e che, tenuto conto della formulazione della contestazione, originariamente mossa al M. , ciò non comportava alcun problema di correlazione tra accusa e sentenza. Precisava al riguardo che l'elemento oggettivo della fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo contestato può consistere, oltre che nella violenza fisica intesa in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare coazione della persona offesa, anche nel compimento di atti subdoli di repentini, senza accertarsi del consenso della persona destinataria. Escludeva anche che la donna potesse essere stata consenziente per il fatto di non essersi messa a gridare immediatamente dopo le prime manovre ritenendo che la stessa fosse stata sorpresa dall'agire dell'imputato che aveva subdolamente creato una situazione tale da non far percepire immediatamente il reale scopo delle sue azioni alla R. la quale, comunque, appena riavutasi dalla sorpresa, aveva fatto interrompere la seduta.
La corte di merito respingeva, infine, il motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento della diminuente dell'art. 609 bis, u.c..
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato il quale deduce:
1) la manifesta illogicità della motivazione. Al riguardo, dopo avere premesso di essere affetto da cecità assoluta e di non avere alcuna qualifica medica, praticando semplici massaggi, evidenziava l'insussistenza nella specie di un rapporto di autorità della quale avrebbe abusato. Ritiene inoltre non essere ravvisabile nella specie la repentinità dell'azione, essendo il rapporto durato alcuni minuti, ne' il dissenso della donna - smentito tra l'altro dal rapporto orale intercorso. Al più può essere sostenuto, conclude il ricorrente, che il consenso possa essere stato inizialmente viziato;
tuttavia, aggiunge, sarebbe comunque illogico valorizzare lo stato d'animo presunto della donna per motivare il dissenso dovendo l'indagine sull'elemento soggettivo vertere sulle circostanze che l'imputato si è rappresentato.
2) Erronea applicazione della legge penale atteso che nella specie non vi sarebbe stata alcuna forma di abuso di autorità o di costrizione, potendosi semmai ritenere l'induzione. E del resto l'abuso di autorità di cui al comma 1 non può essere confusa con l'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica del comma 2, n. 1).
3) Violazione dell'art. 522 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si appalesano infondati i primi due motivi di ricorso. In ordine al primo si rileva, infatti, che è senz'altro vero che la violenza richiesta ai fini della integrazione del reato in discussione non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo.
In applicazione di tale principio la Corte ha in passato ritenuto integrato nel reato di cui all'art. 609 bis, ad esempio, nel caso di un medico convenzionato il quale, approfittando della circostanza di dover effettuare un'iniezione ad una paziente nel proprio ambulatorio, l'aveva indotta a spogliarsi repentinamente e dopo averle palpeggiato i seni, aveva avvicinato l'organo genitale a quello della donna.
In sostanza, dunque, è corretto affermare, come fa la corte di merito, che la violenza deve essere riconosciuta anche quando la condotta si mantiene in un'azione insidiosamente rapida e la persona offesa, colta di sorpresa, è perciò costretta a subire. Ciò posto, non possono in questa sede essere esaminate le censure finalizzate a contestare la repentinità dell'azione sostanziandosi in rilievi di merito.
Peraltro la sentenza appare correttamente motivata anche sotto questo profilo in quanto la corte di merito, dopo avere premesso che non era stata posta in contestazione l'attendibilità della persona offesa, ha logicamente dedotto la mancanza di consensualità dalla decisione di interrompere la seduta e dal racconto immediatamente offerto dalla vittima ai testimoni poi ascoltati.
Quanto alla contestazione concernente la sussistenza nella specie dell'abuso di autorità sul rilievo che l'imputato non era ne' medico, ne' fisioterapista, come affermato in sentenza, occorre operare alcune puntualizzazioni.
È vero che nella contestazione iniziale si ipotizza la violazione dell'art. 609 bis, commi 1 e 2, n. 1 precisandosi, evidentemente con riferimento alla condotta riconducibile al comma 1, che l'imputato avrebbe agito con abuso del ruolo di fisioterapista. Non serve, tuttavia, indugiare sul punto, ne' scrutinare se l'esercizio della professione di fisioterapista fosse o meno autorizzata, in quanto la corte di appello chiaramente lascia intendere che la condanna per l'art. 609 bis c.p., comma 1 fa riferimento unicamente alla ipotesi della costrizione. E quest'ultima, in realtà, è alternativa nel dettato normativo del comma 1, a quella dell'abuso di autorità.
Il richiamo alle modalità del fatto, sembra di capire dalla lettura della sentenza, va limitato alla necessità di spiegare le ragioni della "ritardata" reazione della vittima.
Ed in questo senso, non può certamente essere tacciata di illogicità la sentenza.
Il problema che invece si pone è quello della correlazione tra accusa e sentenza oggetto del terzo motivo di ricorso. Questa Corte ha in proposito già precisato che le diverse condotte con cui può estrinsecarsi il reato di cui all'art. 609 bis c.p. non sono equivalenti o sovrapponibili, ma configurano diverse modalità del fatto.
I giudici di appello, richiamando un precedente arresto di questa Sezione, si limita ad affermare, in maniera assolutamente apodittica, che non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nella specie essendosi l'imputato difeso anche sulla violenza.
In realtà il pronunciamento cui fa riferimento il giudicante di appello è formulato nei termini di seguito indicati. In riferimento ad un'accusa per il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., comma 1, n. 1, commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, la sentenza che dichiara invece accertata una condotta di violenza e minaccia, viola il principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, ed è pertanto affetta da nullità, se nel corso del processo l'imputato non è stato posto in grado di difendersi concretamente anche in merito a tale distinta condotta, ancorché non inserita nel capo di imputazione. (Sez. 3, n. 21584 del 17/03/2004 Rv. 228919).
Si rende pertanto necessario, già sulla base del pronunciamento citato, che il giudice di merito motivi specificamente sul punto, tanto più che la contestazione iniziale reca: "reato previsto punito dall'art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1 perché, con abuso del ruolo di fisioterapista che di fatto nelle circostanze svolgeva, e comunque abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica di R.L. essendo la stessa distesa sul lettino medico per sottoporsi al trattamento di fisioterapia per la cura dell'emicrania, costringeva e comunque induceva la R. a subire atti sessuali consistiti ..." e, dunque, ha riguardo - con riferimento al comma 1 - esclusivamente all'ipotesi di abuso di autorità, alternativa secondo il dettato normativo, a quella della costrizione mediante violenza o minaccia.
La sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio sul punto per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte
di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2010