Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O A I 9 ceCe 60027 5 I 1 Z . / R A 4 N A / R 6 T T 1 2 S U I . R B G . L I P E L . R R 02890 0 1 A BLICA ITALIANA D T . L A B E A D D T I A IN NOME DEL POPOLO ITAL NO E S 1 I T N 3 R E 1 N S E E SSAZIONE , CORT I T S A Oggetto N E A ( IVA M FATTURAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA OPERAZIONI INESISTENTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8482/98 Dott. Enrico PAPA - Presidente 10891/98 Rel. Consigliere- Dott. Enrico ALTIERI Cron.5948 Dott. Antonio MERONE - Consigliere - - Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 09/11/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: AR AT GA, AR RE, nella qualità di liquidatori, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 13, presso lo studio dell'avvocato NICOSIA ERNESTO, difesi dall'avvocato VAIANI ANTONIO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
UFF IVA PRATO;
- intimato -
. N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 10891/98 proposto da: Richiesta copia studio MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro dal Sig. IL SOLE 24 ORE 2000 3000 per diritti L. 1844 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 5 MAR 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale · nonchè
contro
AR AT GA, AR RE;
intimati avverso la sentenza n. 27/97 della Commissione iltributaria regionale di FIRENZE, depositata 20/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GARCEA (con لمهنا delega), che si riporta al ricorso;
insiste nell'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato QUADRI, che si riporta agli atti;
insiste nell'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. $ 1. Svolgimento del processo NO BR e NZ AR, nella loro ri- spettiva qualità di presidente e consiglire delegato della TE Creazioni s.p.a., con sede in Prato, im- pugnavano dinanzi alla commissione tributaria di Firen- ze l'avviso di rettifica, relativo al 1984, emesso dall'ufficio i.v.a. di Prato sulla base di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, in cui venivano accertate violazioni all'obbligo di fattu- razione per cessioni di beni. e conseguenti violazioni all'obbligo di dichiarazione annuale, derivanti da pre- sunte alterazioni di bolle di accompagnamento. La commissione accoglieva parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento soltanto per operazioni re- lative alle bolle di cui, attraverso perizia grafica, risultava provata la falsità. how La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti. L'ufficio ribadiva la tesi dell'alterazione di tut- te le bolle indicate nell'accertamento, contestando le conclusioni del perito. Gli originari ricorrenti, nel frattempo nominati liquidatori della società, posta in liquidazione e poi dichiarata fallita il 10 dicembre 1990, riproponevano le originarie censure di nullità dell'avviso di retti- fica, perchè fondato su documentazione irreglarmente acquisita tramite operazioni non autorizzate da organo legittimato, e quindi in violazione dell'art. 52, comma 1°, del d.P.R. n. 633/72; nel merito deducevano che le bolle di cui risultava l'alterazione avrebbero portato 3 ad una differenza di 3268 capi non fatturati per un im- porto di lire 100.075.964, e non di 85.613 capi non fatturati per lire 2.621.726.899, come risultava dal processo verbale di constatazione della Guardia di Fi- nanza;
che i detti 3268 capi risultavano forniti dal pantalonificio Mery s.r.l. e dal lavorante OR Fran- cesco ( rispettivamente, 1544 e 1724 capi ) e che la commissione di primo grado di ER e la commissio- ne di primo e secondo grado di AR avevano accolto la tesi dei detti cedenti. Riproponevano, inoltre, la questione di nullità haw dell'avviso di accertamento, in quanto fondato su ele- menti acquisiti da organo non legittimato;
nel merito, concludevano per l'infondatezza della pretesa fiscale. La commissione regionale, con sentenza 11 luglio 20 ottobre 1997, rigettava entrambi gli appelli, Os- servando che le 68 bolle rano state regolarmente acqui- site, come ammesso dalla stessa società; nel merito, che dovessero essere condivise le conclusioni del peri- to. Avverso tale sentenza NO BR e NZ Mar- telli, nella loro qualità di liquidatori della TE Creazioni s.p.a., hanno proposto ricorso per cassazio- ne, sulla base di due mezzi d'annullamento. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finan- ziaria la quale ha, altresì, proposto ricorso inciden- tale, fondato su un motivo. S 2. I motivi del ricorso principale 2.1. Col primo motivo i ricorrenti denunciano vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla affermata illegittimità delle operazioni di verifica della Guardia di Finanza e conseguente nul- lità dell'avviso di rettifica. Deducono in proposito: - il primo comma dell'art.52 del d. P. R. n.633/72 dispone che «Gli impiegati che eseguono l'accesso devo- hair no essere muniti di apposita autorizzazione che ne in- dica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono». Tale disposizione è applicabile anche alle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza, per espresso richiamo dell'art. 63, che dispone: « La Guar- dia di Finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utli procedendo di propria iniziati- va e su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 ... ». Nella specie, il foglio di servizio contenente l'ordine di accedere presso la TE s.p.a. per effet- tuare una verifica parziale ai fini dell'i.v.a, delle imposte dirette e di bolle d'accompagnamento non era 5 firmato dal comandante del reparto, ma dal sottufficia- le «comandante della la squadra volante ». L'art. 197 del regolamento di servizio della Guardia di Finanza recita testualmente: « Le verifiche sono di- sposte dall'ufficiale comandante del reparto, o per sua delega dagli ufficiali capi sezione;
nelle brigate- sono disposte dal comandante di brigata». L'art. 68 del- lo stesso regolamento dispone che in assenza del coman- dante i fogli di servizio relativi a servizi da intra- prendere sono sono affidati in busta chiusa al sottuf- hour ficiale di ispezione o al piantone che consegnerà la busta al capo pattuglia prima di intraprendere il servizio. Nel caso di specie esisteva un comando compagnia presieduto da un capitano coadiuvato da un tenente, unico ufficiale, quest'ultimo, abilitato a sostituire il primo in caso di assenza. Il maresciallo che aveva firmato il foglio di ser- vizio non ne aveva, pertanto, competenza, non potendo neppure agire come comandante della compagnia in via interinale, trattandosi di un sottufficiale. Tali prescrizioni sono state ribadite in circolari del Comando Generale, e in particolare dalla circolare 1/88, dove si chiarisce che le stesse hanno la funzio- ne di evitare iniziative di singoli militari. 6 Dalla documentazione in atti risulterebbe, inoltre, l'infondatezza della tesi dell'ufficio, secondo cui le operazioni non sarebbero iniziate il 6 aprile 1989 ( data del foglio di servizio sottoscritto da organo in- competente ), ma il 13 febbraio 1989, e cioè la data in cui era stato effettuato il controllo delle bolle di accompagnamento.
2.2. Col secondo motivo ricorrenti denunciano circa il rigettoomessa ○ insufficiente motivazione delle eccezioni di nullità e di illegittimità delle operazioni di acquisizione delle bolle di accompagna- ham mento e degli atti conseguenti. Rilevano, in proposito, che l'acquisizione delle bolle era un atto a sè stante, compiuto nell'ambito di un mero controllo, e non di una verifica.
2.3. La difesa dell'amministrazione eccepisce l'inammissibilità del gravame, sia perchè i ricorrenti non avrebbero fornito alcuna dimostrazione della loro qualità di liquidatori della società, sia perchè la ☐ stessa era fallita, e non risultava ritornata in bonis. Inoltre, nonostante quanto affermato nella senten- za, soltanto l'ufficio aveva proposto appello, per cui, nei confronti della società, si era formato il giudica- to. § 3. Il motivo del ricorso incidentale 7 Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 75, comma terzo, cod. proc. civ., in rela- zione agli articoli 62 d.l.vo n. 546/92 e 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanzia- ria deduce che l'appello, in quanto proposto da sogget- ti non legittimati, essendo la società fallita, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. La sentenza avrebbe dovuto essere annullata anche della pro- perchè pronunziata sull'erroneo presupposto hour posizione dell'appello da parte della società. $ 4. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso principale è stato notificato direttamente all'ufficio finanziario periferico ( e cioè l'ufficio i.v.a. di Prato ), anzichè al Ministro delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come disposto n.1611 del 1933, modificato dall'art. 11 r.d. legge n.260/59, in relazione dall'art.1 della all'art. 10 del d.l.vo n.546/92, il quale attribuisce la qualità di parte agli uffici periferici soltanto nel processo dinanzi alle commissioni tributarie. Poichè agli uffici periferici del Ministero delle Finanze non compete alcuna rilevanza esterna per quanto attiene al ricorso per cassazione, si deve, aderendosi all'indirizzo espresso dalla recente e prevalente giu- 8 risprudenza della Corte ( fra le ultime, sentenze 12315/99 e 657/2000 ), dichirare l'inammissibilità del ricorso in quanto indirizzato a soggetto diverso da quello legittimato a riceverlo, senza che possa svolge- re alcuna efficacia sanante la costituzione nel presen- te giudizio del Ministero attraverso l'Avvocatura gene- rale dello Stato. La dichiarazione d'inammissibilità per il rilevato motivo assorbe le questioni svolte dall'Amministrazione nel controricorso e nel ricorso incidentale. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ri- corso principale e assorbito l'incidentale; compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- . I R 5 0 E 8 A . 9 N T 1 N la Sezione tributaria, il 9 novembre 2000. O / - U I 4 / Z B B 6 I A 2 R R L . Il Presidente Il Consigliere estensore L T T R . S A I P . . G B D A E A L I Enrico Para Enrico Altierihand R T E R D 1 ماشره E A 3 I 1 S D T N . A E E S N T M I N A E S E IL CANCELLIERE C1 Innocenco Battista CELLERIADEPOSITATS 14 FEB. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista